Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13666 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 13/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIUALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24446-2014 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI VALENTINO;

– ricorrente –

contro

CONSOB – COMMISSIONE NAZ.PER LA SOCIETA’ E LA BORSA, (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, V.MARTINI GIOVANNI BATTISTA 3,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PROVIDENTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LETIZIA

ERMETES, ANTONELLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Valentino e Valente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26 febbraio 2014 la Corte d’Appello di Genova ha respinto il ricorso di B.P. avverso la Delib. CONSOB 20 gennaio 2012, n. 18080 che gli aveva applicato la sanzione di Euro 100.000,00 ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 ter, comma 3, lett. A), e la sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’art. 187 quater, comma 1 cit. D.Lgs. per un periodo di mesi due.

B.P. aveva esposto in ricorso: di essere stato convocato nel 2005 dalla Consob in merito alla sua attività su titoli nel Mercato Telematico azionario; che il 3 luglio 2008 gli erano stati contestati presunti illeciti di manipolazione del mercato in concerto con tale Ba.; che la Consob gli aveva comunicato il 17 luglio 2008 l’esistenza di presunti illeciti fino al marzo 2008; che l’8 agosto 2008 gli era stata notificata la Delib. n. 16594, con la quale gli era stato ordinato di porre termine con effetto immediato all’attività di negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati sul mercato azionario organizzato e gestito da Borsa italiana; che il 10 marzo 2010 l’Ufficio Insider Trading gli aveva inviato una richiesta di notizie, dati e documenti D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 187 octies, comma 3, lett. a) con la quale gli era stato richiesto di giustificare le operazioni incrociate realizzate su sette titoli in tredici giornate selezionate in base all’incidenza percentuale delle operazioni incrociate da lui realizzate sui volumi di negoziazione complessivi del mercato di ciascuna giornata, ovvero in merito alle stesse operazioni che avevano già portato alla Delib.

n. 16594 del 2008; con lettera 27 gennaio/2 febbraio 2011 gli era stata contestata la violazione di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 ter, comma 3, lett. a), per aver realizzato, nel periodo 24 settembre 2007 – 9 luglio 2008, operazioni incrociate idonee a fornire false e fuorvianti indicazioni in merito all’offerta e alla domanda degli strumenti finanziari interessati, tramite modalità operative ricorrenti; che l’Ufficio Sanzioni amministrative aveva proposto l’archiviazione del procedimento, mentre poi era stata emessa la Delib. sanzionatrice n. 18080 del 2012.

Il ricorrente B.P. aveva lamentato davanti alla Corte di Genova la violazione di legge, la violazione del principia del ne bis in idem, la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 la violazione dell’art. 195 TUF, la violazione dell’art. 187 septies e dell’art. 187 ter TUF, l’eccesso di potere per carenza nell’istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia, insufficienza della motivazione, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3.

Contro la sentenza 26 febbraio 2014 della Corte d’Appello di Genova, B.P. ha proposto ricorso articolato il tre motivi.

Resiste con controricorso la CONSOB. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di B.P. contesta l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero violazione di legge in relazione all’art. 187 ter, comma 3 TUF, per avere la Corte di Appello affermato che le operazioni dello stesso Banchero fossero idonee a fornire indicazioni false o fuorvianti sulla domanda e sull’offerta o sui prezzi di strumenti finanziari. Si deduce come la sentenza penale del Tribunale di Milano del 3 giugno 2014 abbia assolto il B. dal reato di cui all’art. 185 TUF, assumendo che la condotta dello stesso non fosse idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Viene poi criticato come la Corte d’Appello di Genova avesse totalmente ignorato le emergenze del procedimento penale, pur essendo venuta a conoscenza della sua esistenza a seguito del deposito documentale operato all’udienza del 26 febbraio 2014 (Richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano dell’11 aprile 2012; Avviso di sentenza del Tribunale di Milano, Sezione 3, del 5 luglio 2013, con la quale, visto l’art. 530 c.p.p., il Tribunale ha assolto il sig. B.P. dal reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste). Il motivo prosegue con l’ampia trascrizione della motivazione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano.

Il secondo motivo di ricorso sostiene l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: si lamenta che la Corte di Genova non abbia considerato quanto da B. dedotto nell’atto di impugnazione, circa il mancato rispetto del termine di 180 giorni previsti dal legislatore per la notifica della contestazione, questione condivisa pure dalla Commissione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative nella relazione prot. 12001597 del 9 gennaio 2012, che aveva perciò proposto di archiviare il procedimento.

Il terzo motivo di ricorso afferma la violazione di legge con riguardo all’art. 187 septies, comma 1 TUF, per avere la Corte di appello affermato che la Consob fosse pervenuta all’accertamento delle violazioni in un tempo ragionevole, e che dall’accertamento (perfezionatosi comunque successivamente all’audizione del B.) alla contestazione non fosse decorso un termine superiore ai 180 giorni. Il ricorrente evidenzia come dal momento del verificarsi dei fatti contestati (dal 24 settembre 2007 al 9 luglio 2008) fino alla data di formulazione delle contestazioni (27 gennaio 2011) sono decorsi circa tre anni e quattro mesi.

Si adduce come già in data 10 marzo 2010 (allorchè Insider Trading inviò una richiesta di informazioni) Consob risultasse a conoscenza dei fatti poi contestati nel gennaio 2011.

Appare preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso. Il profilo è stato affrontato al par. 4 dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Genova, la quale ha escluso la violazione dell’art. 187 septies, comma 1 TUF, ed ha così riepilogato le tappe del procedimento investigativo: esso aveva avuto inizio il 17 luglio 2008 con informazione rivolta al B. dell’avvio della procedura finalizzata all’adozione di un ordine cautelare ex art. 187 octies, comma 6 TUF; è stato proseguito dall’Ufficio Mercati a Pronti, il quale fino a dicembre 2008 aveva acquisito le risposte di diversi intermediari; quindi ancora proseguito dall’Ufficio Insider Trading con richiesta di informazioni al B. nel marzo 2010, informazioni fornite nel giugno 2010; si era svolta, infine, il 7 luglio 2010 l’audizione del B. ed era avvenuta il 27 gennaio 2011 la contestazione.

La Corte di Genova ha così argomentato che “considerata la notevole mole dei dati analizzati e la particolare complessità delle elaborazioni che sono state necessarie (in particolare in atti risulta che l’Ufficio Insider Trading ha acquisito e poi dovuto analizzare 110.756 record corrispondenti ad altrettante disposizioni di investimento), la necessita di procedere all’audizione di B. dopo un’organizzazione ed elaborazione dell’ingente quantità di dati acquisiti, dopo un’attività ricostruttiva della rilevante operatività di B., nonchè dopo l’esame delle stesse risposte fornite per iscritto da quest’ultimo, la necessità da parte dell’Ufficio Insider Trading di confrontare i risultati delle complesse analisi condotte con la risposta resa per iscritto da B. alla richiesta di dati e informazioni nonchè con le dichiarazioni rese dallo stesso in sede di audizione (atto necessario soprattutto ai fini difensivi ed in assenza del quale l’indagine non si sarebbe potuta definire completa), non si ravvisa affatto alcuna violazione dell’art. 187 septies, ben potendosi ritenere che la Consob sia pervenuta all’accertamento delle violazioni in un tempo comunque ragionevole e che dall’accertamento (perfezionatosi comunque successivamente all’audizione di B.) alla contestazione non sia decorso un termine superiore ai 180 giorni in questione”.

La Corte di merito ha richiamato Cass. Sez. U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007, secondo cui “in materia di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, la distinzione tra gli organi della CONSOB, deputati, rispettivamente, alla constatazione ed alla valutazione dei fatti costituenti violazioni amministrative, è ininfluente ai fini della decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti, che va individuata nel giorno in cui la Commissione in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e di quella istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza, senza che si possa tenere conto di ingiustificati ritardi, derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai suddetti organi”. Tuttavia è proprio l’insegnamento di questo precedente che induce a ritenere fondato il terzo motivo di ricorso, il quale, come visto, si duole della violazione dell’art. 187 septies, comma 1 TUF. La corretta applicazione di questa norma –

laddove prescrive che le sanzioni amministrative previste da relativo capo siano applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento – impone comunque l’esigenza di accertare, dopo essersi pure considerate le particolarità del caso, quale sia l’esatto momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25836 del 02/12/2011; vedi anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 06470 del 04/04/2016). Nel caso in esame, come deduce il ricorrente, era stata la stessa Commissione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative a proporre l’archiviazione del procedimento, osservando come l’Ufficio Insider Trading avesse iniziato le sue indagini nel gennaio 2009, e come le indagini di questo ufficio coincidessero nella sostanza con quelle già iniziate nel 2007 dall’Ufficio Mercati a Pronti ai fini dell’adozione di un provvedimento cautelare. Le diverse finalità investigative dei pur distinti uffici della CONSOB non possono evidentemente influire sulla decorrenza del termine da rispettare per la contestazione degli illeciti.

La Corte di merito, allora, ha ritenuto non violato il termine di centottanta giorni di cui all’art. 187 septies, comma 1 TUF, essendosi a suo dire lo stesso perfezionato comunque successivamente all’audizione del B., avvenuta il 7 luglio 2010. Perchè sia correttamente applicata la norma in questione, occorre tuttavia accertare il momento, necessariamente successivo al 31 luglio 2010 (essendo stata effettuata la contestazione soltanto il 27 gennaio 2011), in cui la Consob sia finalmente pervenuta all’accertamento delle violazioni addebitabili al B., su cui investigava da tre anni.

Va quindi accolto il terzo motivo di ricorso, rimanendo assorbiti il primo ed il secondo motivo, e la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, la quale procederà a nuovo esame della causa tenendo conto delle questioni e dei principi rimarcati.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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