Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13666 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1329-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.E. 066363391001, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA NUVOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, IMPRESA SOCIALE ONLUS, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa dall’avvocato

LUCA MAGLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2626/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.La Nuvola Società Cooperativa Sociale Onlus proponeva, con procedura catastale Docfa, l’attribuzione al complesso immobiliare sito in Orzinuovi (Bs), adibito casa di cura privata, della categoria catastale B2 con rendita catastale di Euro 4.287 (case di cure ed ospedali). L’Amministrazione finanziaria con l’avviso di accertamento attribuiva all’immobile la categoria D4 (case di cure ed ospedali con fine di lucro) con rendita di Euro 27.300.

2 La Cooperativa impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia l’avviso di accertamento catastale e la CTP rigettava il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello ritenendo che l’elemento discriminante tra le due categorie catastali era rappresentato dal fine di lucro che l’Ufficio non aveva provato e che era da considerarsi escluso in ragione dello statuto della Onlus.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo, la Fondazione si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4,6,8 e 10, convertito in L. n. 1249 del 1939, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che la CTR non ha considerato che ai fini del classamento rileva la destinazione ordinaria permanente di un immobile e le sue caratteristiche oggettive, anche in riferimento all’attività che vi viene svolta, e che vanno inseriti nelle categorie speciali quegli immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività, senza che abbia alcuna rilevanza la qualifica soggettiva del soggetto che esercita l’attività e la presenza o meno del fine di lucro

2. Il motivo di ricorso è fondato.

2.1 Si controverte se l’immobile di Orzinuovi, di proprietà della La Nuvola Società Cooperativa Sociale Onlus, pacificamente adibito a casa di cura privata, sia censibile nella categoria ordinaria B2 (case di cure ospedali) come proposto dalla contribuente o in quella speciale D4 (case di cure ed ospedali con fine di lucro) secondo quanto determinato dall’Ufficio.

2.2 Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, stabilisce che: “il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all’atto del classamento”. Ai sensi del successivo art. 62, poi: ” La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare”.

2.3 La giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal ricorrente ha avuto modo di precisare che “Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicchè l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica. (cfr. Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015); ed ancora che”In tema di rendita catastale, nell’ipotesi in cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata” (Vedi Cass. n. 22103 del 2018).

2.4 E stato ancora precisato in una recente arresto di questa Corte (cfr. Cass. nr 34002/2019) che ” non rileva quindi nè il carattere pubblico o privato della proprietà dell’immobile, nè eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell’immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento”

2.5 L’impugnata sentenza omettendo ogni accertamento sulle caratteristiche intrinseche del complesso immobiliare e fondando il giudizio di sussistenza o meno del ” fine di lucro” “esclusivamente sulle qualità soggettive del proprietario del fabbricato e segnatamente sulle finalità statutarie della Cooperativa non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati.

3 I ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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