Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13665 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14489-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ABRUZZI 3,

presso lo studio dell’avvocato SERENELLA LONGO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE POMARICO;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN PIETRO VERNOTICO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUIDO MASSARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1647/2015 del GIUDICE DI PACE di BRINDISI,

depositata il 02/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Giudice di Pace di Brindisi ha respinto la domanda proposta nei confronti del Comune di San Pietro Vernotico per il risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito dalla caduta dal ciclomotore dovuta alla presenza di un tronco non segnalato nella sede stradale;

il Comune controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso rilevando che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta a mezzo di appello.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso è inammissibile in quanto l’impugnazione esperibile avverso la sentenza del Giudice di Pace è costituita dall’appello, sia che ricorra un’ipotesi di appello a motivi limitati ex art. 339 c.p.c., comma 3 (nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria prevista dall’art. 113 c.p.c., comma 2) sia che si tratti di appello ordinario, nelle altre ipotesi;

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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