Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13665 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.30/05/2017), n. 13665
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14489-2016 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ABRUZZI 3,
presso lo studio dell’avvocato SERENELLA LONGO, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE POMARICO;
– ricorrente –
contro
COMUNE SAN PIETRO VERNOTICO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA APOLLODORO 26, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO VITTORIO LELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GUIDO MASSARI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1647/2015 del GIUDICE DI PACE di BRINDISI,
depositata il 02/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Giudice di Pace di Brindisi ha respinto la domanda proposta nei confronti del Comune di San Pietro Vernotico per il risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito dalla caduta dal ciclomotore dovuta alla presenza di un tronco non segnalato nella sede stradale;
il Comune controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso rilevando che l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta a mezzo di appello.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso è inammissibile in quanto l’impugnazione esperibile avverso la sentenza del Giudice di Pace è costituita dall’appello, sia che ricorra un’ipotesi di appello a motivi limitati ex art. 339 c.p.c., comma 3 (nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria prevista dall’art. 113 c.p.c., comma 2) sia che si tratti di appello ordinario, nelle altre ipotesi;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017