Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13665 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13665 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 26674-2007 proposto da:
SILVESTRO ANGELO SLVNGL58C21A064M, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SENESE FRANCESCO giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
829

contro

CARRARA FRANCESCOPAOLO CRRFNC67H28F839J, domiciliato
ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
BARBARULO EDOARDO con studio in 80132 NAPOLI, VIA

Data pubblicazione: 30/05/2013

TOLEDO N. 205 giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

CARRARA IDA, CARRARA PASQUALE, CARRARA LORELLA,
SILVESTRO MICHELE;

avverso la sentenza n. 2851/2006 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/09/2006, R.G.N.
1538/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

2

– intimati –

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha
confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Napoli, di
Angelo e Michele Silvestro, in via solidale, a pagare a

mutuo erogato nel settembre 1990, che avrebbe dovuto essere
restituito entro il dicembre successivo.
I Silvestro avevano eccepito il difetto di legittimazione
attiva della Leone, affermando di avere intrattenuto rapporti
solo con il marito di lei, Pasquale Carrara, e di nulla
dovere.
Angelo Silvestri propone due motivi di ricorso per
cassazione.
Resiste con controricorso Francescopaolo Carrara, figlio ed
erede di Bianca Leone, deceduta nelle more del processo.
Gli altri eredi della Leone e Michele Silvestro – ai quali il
ricorso è stato notificato – non hanno depositato difese.
Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art.
100, 112 e 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., il
ricorrente addebita alla Corte di appello di averlo
erroneamente ritenuto legittimato a rispondere della
restituzione della somma mutuata, in mancanza di ogni prova

3

Bianca Leone la somma di £ 25.000.000, in restituzione di un

che la somma sia stata erogata a lui e non invece a Michele
Silvestro.
Assume che le deposizioni dei testi Carrara (marito della
Leone) e Sansone dimostrerebbero che la somma era stato

consegnata; tanto che lo stesso ebbe a rilasciare un assegno
di £ 30 milioni a sua firma, a garanzia della restituzione;
che il vero destinatario della domanda di mutuo, titolare del
diritto alla restituzione, era il Carrara, in quanto egli
stesso – sentito come testimone – ha dichiarato che l’assegno
in garanzia fu consegnato da Michele Silvestro alla Leone,
poiché egli era all’epoca affetto dagli esiti di un ictus.
2.-

Con il secondo motivo, denunciando ancora violazione

dell’art. 100 cod. proc. civ., nonché degli art. 1913 e 2697
cod. civ., il ricorrente ribadisce le medesime censure,
affermando che è stata acquisita solo la prova che egli era
stato presente alla consegna del denaro al padre.
3.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché
connessi, sono inammissibili sotto più di un aspetto.
In primo luogo per l’inidoneità dei quesiti formulati ai
sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., che sono generici e
astratti;

non enunciano quale sia la fattispecie da

decidere; quale il principio che si assume erroneamente
applicato dalla Corte di appello e quale quello che essa
avrebbe invece dovuto applicare, sì da consentire alla Corte

4

richiesta da Michele Silvestro (padre di Angelo) ed a lui

di formulare, con la sua decisione, un principio di diritto
chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello
di specie, come prescritto dalla consolidata giurisprudenza
(cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n.

maggio 2008 n. 11535, fra le tante).
I quesiti formulati dal ricorrente, anziché prospettare gli
errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di appello,
si limitano a chiedere un accertamento in fatto, cioè che sia
confermata l’estraneità di Angelo Silvestro al rapporto di
mutuo, dando per ammesse e dimostrate circostanze di fatto,
la cui sussistenza la Corte di appello ha invece escluso.
E’ noto che la Corte di cassazione non può procedere al
riesame del merito della vertenza, ma solo alla valutazione
della sufficienza, logicità e congruenza della motivazione,
qualora vengano proposte censure ai sensi dell’art. 360 n. 5
cod. proc. civ.: censure che nella specie non sono state
proposte.
La Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la
sua decisione, rilevando che l’assegno emesso in garanzia da
Michele Silvestro era stato tratto su di un conto corrente
intestato ad Angelo, sul quale il padre aveva la firma solo
come delegato, e che dalle testimonianze acquisite risulta
che il prestito era stato chiesto alla moglie del Carrara
(funzionario quest’ultimo della filiale di Afragola della

5

6420; Cass. Civ. Sez. III, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9

Banca di Roma, su cui era stato aperto il conto corrente
intestato ad Angelo), proprio per ripianare uno scoperto di
quest’ultimo conto.
4.- Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Le

spese del presente giudizio,

liquidate nel

dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione, liquidate complessivamente in C 1.800,00, di
cui C 200,00 per esborsi ed C 1.600,00 per compensi, oltre
agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013

Il Pre idente

5.-

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