Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13665 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1424-2020 proposto da:

B.Y., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO RIZZATO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 10783/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 13/12/2019 R.G.N. 5939/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Venezia, con decreto pubblicato il 13.12.2020, ha respinto il ricorso proposto da B.Y., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso B.Y. sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), censura la decisione impugnata in punto di accertamento relativo alla situazione del (OMISSIS) che assume non giustificare il rigetto della domanda di protezione sussidiaria;

2. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata per non avere esaminato la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate anche con riguardo alla Libia, paese di transito del richiedente;

3. il ricorso è inammissibile;

4. la procura alle liti, conferita su foglio separato, spillato al ricorso per cassazione, è priva di specificità; la delega all’Avv. Massimo Rizzato, conferisce a quest’ultimo “ogni più ampia facoltà e poteri previsti dalla Legge in merito,” e tra essi annovera espressamente la facoltà di chiamare in causa terzi, svolgere domande riconvenzionali, deferire e riferire giuramento decisorio, nominare gli arbitri nelle procedure arbitrali, espressione incompatibili con la instaurazione del giudizio di legittimità; l’inserimento “a penna” nel testo della delega della espressione “Ricorso per cassazione avverso decreto Trib” non vale a conferire carattere di specialità al mandato difensivo in assenza della indicazione degli elementi identificativi del provvedimento oggetto di impugnazione;

3.2. come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte, in tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso “ex” art. 83 c.p.c., come modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1 benchè sia da presumere speciale e specificamente conferita per la proposizione della impugnazione cui accede, non è valida allorchè contenga, come nel caso di specie, espressioni incompatibili con il ricorso per cassazione e univocamente dirette in via esclusiva a cause diverse e ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali (Cass. n. 18257/2017, n. 23381/2004);

4 l’Amministrazione si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione e non ha svolto alcuna attività difensiva sicchè non occorre provvedere sulle spese del giudizio;

5. poichè il ricorso è inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012, sicchè, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 09/12/2019 n. 32008).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Avv. Massimo Rizzato dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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