Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13665 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 26/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Bruno – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28888/2011 proposto da:

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato

ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CESARE ROMANO CARELLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ANTONIO

PULITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 665/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato VACCARELLA Romano, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARELLO Cesare Romano, difensore del resistente

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udirci il P.M., in persona del Sostituto ProcurAtore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.S. citava in giudizio T.R. chiedendo che il giudice adito, il Tribunale di Firenze, pronunciasse sentenza costitutiva ex art. 2932, disponendo in suo favore il trasferimento della proprietà di due appartamenti siti in Ancona, e oggetto di un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti.

Assumeva di aver saldato l’intero prezzo convenuto, pari a Lire 250.000.000, di cui Lire 140.000.000 corrisposti all’atto della conclusione del preliminare e per la parte restante mediante assegni di cui produceva fotocopia.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava di aver ricevuto il saldo del prezzo a mezzo dei titoli versati in atti, rilevando come gli assegni, per l’importo di Lire 134.100.000, costituivano la maggior parte dell’acconto ricevuto al momento della stipula del contratto preliminare, il quale era integrato per il residuo con un versamento in contanti di Lire 5.900.000.

Il Tribunale deferiva a C.S. giuramento suppletorio e l’attore all’udienza del 20 maggio 2004 giurava di aver versato il saldo del prezzo con gli assegni prodotti in copia.

Precisate le conclusioni, il Tribunale accoglieva la domanda attrice.

Proponeva appello T.R. e, nel contraddittorio con l’attore, vittorioso in primo grado, la Corte di appello di Firenze, con sentenza pubblicata l’11 maggio 2011, dichiarava inammissibile l’appello per violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 345 c.p.c.. Il giudice del gravame rilevava che successivamente alla prestazione del giuramento i procuratori delle parti avevano precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate all’udienza del 29 ottobre 2003 e osservava che dopo detta udienza il difensore dell’appellante aveva depositato una memoria in cui si era limitato a richiedere la sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale vertente sulla falsità del giuramento prestato, e a contestare la veridicità delle dichiarazioni rese dal giurante. Ne aveva tratto la conclusione che il proponente l’impugnazione avesse prestato acquiescenza all’ammissione della prova, avendo mancato di sollevare contestazioni a tale riguardo sia all’udienza di precisazione delle conclusioni che nella successiva memoria conclusionale. Aggiungeva la Corte di merito che, anche a voler prescindere dalla rilevata inammissibilità, l’appello si manifestava infondato, dal momento che il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la consegna del denaro, ma non adeguatamente dimostrata l’imputazione del versamento, che poteva quindi provarsi mediante il giuramento suppletorio deferito.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione T.R. con un impugnazione affidata a due motivi. Resiste con controricorso C.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., nonchè illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva il ricorrente che nella memoria integrativa della comparsa conclusionale, depositata il 16 luglio 2004, aveva rilevato come, ove il quadro probatorio fosse stato realmente incerto, avrebbe dovuto farsi applicazione del principio dell’onere della prova: il che avrebbe determinato la soccombenza dell’attore. Osserva che erroneamente quindi la Corte di appello aveva ritenuto che esso ricorrente avesse prestato acquiescenza all’ammissione del giuramento suppletorio, dal momento che non può considerarsi acquiescente la condotta processuale di chi solleciti il giudice che ha disposto il giuramento a decidere la causa prescindendo ad esso, e cioè procedendo a una diversa valutazione delle prove già acquisite. Assume, in particolare, che nell’atto di appello era stato evidenziato che il giudice aveva il potere-dovere di verificare se il giuramento fosse stato legittimamente deferito e se, quindi, la causa potesse essere decisa prescindendo da esso, ed era stata inoltre formulata istanza del senso di un nuovo apprezzamento dell’intero materiale probatorio, onde accertare se, già prima del differimento del giuramento, fossero stati acquisiti elementi probatori sufficienti per la decisione della causa.

Col secondo motivo di ricorso è lamentata insufficiente motivazione per la superficiale valutazione di un punto della controversia e omessa motivazione su altri profili decisivi della stessa. Ove non avesse ritenuto inammissibile l’appello, il giudice dell’impugnazione non avrebbe potuto limitarsi ad affermare che l’impugnazione si manifestava del tutto infondata, ma avrebbe dovuto riesaminare l’intero materiale probatorio: il che lo avrebbe indotto a ritenere l’appello meritevole di accoglimento. La stessa ordinanza con cui era stato deferito il giuramento evidenziava infatti una serie di carenze probatorie dell’attore, oltre che di palesi incongruenze – come l’eccedenza dell’importo degli assegni rispetto a quanto dovuto a saldo, il fatto che il versamento di questo fosse stato eseguito mesi prima del rogito e senza alcuna quietanza, la provenienza degli assegni da terzi estranei che erano incompatibili con la tesi di controparte. Aggiunge, tra l’altro, il ricorrente che era stata la stessa ordinanza ammissiva del giuramento a rilevare l’anomalia costituita dalla presenza di assegni emessi da soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale: circostanza, questa, che rendeva privo di significato il fatto, valorizzato nella motivazione della sentenza impugnata, per cui il blocchetto degli assegni da cui erano stati tratti due titoli per Lire 19.000.000 era stato rilasciato dalla banca due mesi dopo la conclusione del preliminare.

Precede in rito la verifica della procedibilità del ricorso, giacchè viene in questione l’impugnazione avverso sentenza che il ricorrente indica essergli stata notificata.

Il ricorrente non ha provveduto a depositare, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione:

come è confermato della certificazione rilasciata dalla cancelleria, risulta in atti una copia del detto provvedimento, conforme all’originale, ma sprovvisto della relata di notificazione.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, a mente dell’art. 369 cit., comma 2: infatti, ove il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione è soggetto a una tale declaratoria, dovendosi escludere che assuma rilievo, al riguardo, l’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (Cass. S.U. 16 aprile 2009, n. 9005).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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