Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13665 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 576-2019 proposto da:

FORMAZIONE CONSULENZA SOFTWARE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato MARIO DEL VAGLIO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;.

– controricorrente –

avverso la sentenza n, 896/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. La Formazione Consulenza Software srl proponeva, con procedura catastale Docfa, l’attribuzione all’unità immobiliare di (OMISSIS), (OMISSIS), censita in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub 15cat. D/8 una rendita catastale pari ad Euro 15.560. L’Amministrazione finanziaria con l’avviso di accertamento, notificato in data 11.3.2014 attribuiva all’immobile la maggiore rendita di Euro 21.006,00.

2 La Fondazione impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale e la CTP rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte rigettava l’appello osservando: a) che l’obbligo di motivazione dell’atto poteva ritenersi soddisfatto, b) che il procedimento di stima dell’immobile seguito dall’Ufficio era esente da vizi essendo stata effettuata la stima diretta e non essendo necessario il sopralluogo, c) che l’criteri di stima risultavano congrui.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la Fondazione affidandosi a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver rilevato la CTR la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento catastale.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 30 e 54, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per non avere la sentenza impugnata rilevato l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto eseguito senza il metodo della ” stima diretta” ed in assenza di sopralluogo da parte dell’Ufficio tecnico.

1.2 Con il terzo motivo lamenta il ricorrente nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 c.p.c., nonchè art. 111 Cost., comma 6, in quanto la CTR, chiamata a valutare l’attendibilità delle valutazioni dell’Ufficio, ha reso una motivazione apparente in quanto fondata su formule di stile.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 Secondo i principi affermati dal questa Corte (cfr. Cass. 12497/2016 e 12425/2018) “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994, (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”

2.2 Nella fattispecie la stima dell’immobile, contenuta nella relazione sintetica allegata all’avviso di accertamento riprodotto dalla società nel ricorso, non è fondata su elementi di fatto diversi da quelli forniti dal richiedente ma su una differente valutazione compiuta dall’Ufficio sul valore economico del bene di talchè l’onere motivazionale, anche in ragione della procedura partecipata in esame (DOCFA), può dirsi pienamente adempiuto con l’attribuzione della classe diversa da quella indicata dal contribuente fondata proprio sulla indicata valutazione tecnica.

3. Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1 Va rilevato che secondo l’orientamento di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 8529/2019 e 34241/2019) in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentati in suo possesso.

3.2 L’impugnata sentenza ha accertato che la rendita catastale dell’unità immobiliare, per cui è giudizio, censita nel gruppo “D” è stata determinata mediante stima diretta tenendo conto della struttura portante, delle caratteristiche costruttive, dall’ubicazione della destinazione dei locali e della loro consistenza senza necessità di sopralluogo anche in considerazione del fatto l’Ufficio disponeva della documentazione grafica e tecnica nonchè dei dati e delle notizie fornite dal contribuente con la richiesta Docfa.

4. Il terzo motivo è infondato.

4.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

4.2 Nella specie, la motivazione è presente nella sua forma minima, sicchè non risulta meramente apparente.

4.3 Si è, infatti, sottolineato come l’impugnata sentenza abbia dato contezza della metodologia e degli elementi valutati (struttura portante, caratteristiche costruttive, ubicazione, destinazione del locale consistenza) per la stima, con riferimento alla attendibilità della valutazione si legge nella motivazione “il criterio di stima e i dati, presi a base della stima utilizzati dall’Agenzia delle Entrate sono risultati adeguati e congrui rispetto alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile oggetto di classamento, come riconosciuto dal giudice di prime cure e per i chiarimenti di merito forniti dall’Ufficio resistente”.

4.3 La motivazione consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dai secondi giudici.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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