Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13664 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10266-2016 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DE NISCO;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

SANSONI;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3568/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

riformando la sentenza di primo grado, il Tribunale di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta dall’Avis Budget Italia s.p.a. avverso due cartelle esattoriali relative al pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada; il Tribunale ha ritenuto che, divenuti definitivi i verbali di accertamento ad essa ritualmente notificati, l’Avis non potesse proporre opposizione avverso la cartella di pagamento per motivi attinenti alla formazione del titolo, giacchè ogni contestazione avrebbe dovuto essere svolta mediante ricorso amministrativo al Prefetto o tramite ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace;

ricorre per cassazione la società soccombente denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, dell’art. 196 C.d.S. e dell’art. 386 del relativo Regolamento di Attuazione (primo motivo), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e l’errata applicazione dell’art. 196 C.d.S. (secondo motivo): deduce la ricorrente che, quale locatrice di veicoli senza conducente, aveva tempestivamente comunicato all’amministrazione comunale i nominativi dei clienti cui erano stati locati i mezzi ed esclude di poter essere chiamata a rispondere delle violazioni commesse dai conducenti, atteso che l’art. 196 C.d.S., prevede la responsabilità solidale del conducente e del locatario;

resiste il Comune di Firenze a mezzo di controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la circostanza che l’art. 196 C.d.S., comma 1, secondo periodo, preveda che, nelle ipotesi di cui all’art. 84 (concernente la locazione di veicoli senza conducente), delle violazioni commesse dal conducente “risponde solidalmente il locatario” non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore (cfr. Cass. n. 18988/2015 che sottolinea come l’art. 196 C.d.S. intenda “assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore”);

nè può ritenersi che la previsione dell’art. 386 Reg. Att. C.d.S. (che disciplina l’ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo) si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che tale figura non rientra tra i “soggetti indicati nell’art. 196 del Codice”;

risulta pertanto corretta l’affermazione del giudice di appello, secondo cui la società esercente attività di autonoleggio non si sarebbe dovuta limitare a comunicare i nominativi dei locatari (comunicazione che – peraltro – il Comune assume avvenuta in maniera incompleta), ma avrebbe dovuto proporre ricorso in via amministrativa o giudiziaria per impedire che il verbale di accertamento divenisse definitivo;

parimenti corretta è la conclusione che non possa consentirsi la contestazione delle cartelle esattoriali per motivi attinenti alla formazione del titolo, che avrebbero dovuto essere dedotti avverso il verbale di accertamento della violazione;

il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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