Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13664 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28891-2018 proposto da:

B.M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato ALICE COGLIATI

DEZZA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1467/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

B.M.V. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, depositata l’11 luglio 2016, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento emesso ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, concernente la revisione parziale del classamento di sette unità immobiliari site (OMISSIS) (microzona (OMISSIS)), ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sufficientemente motivato l’avviso di accertamento e non ritenendo necessaria una apposita indagine sulle specifiche caratteristiche degli immobili. In particolare, la CTR ha ritenuto motivato l’avviso di accertamento sulla base della sola esistenza di uno scostamento superiore alla soglia del rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo, si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, artt. 16 e 20, e del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), per non avere rilevato (d’ufficio) l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio notificato il 13 febbraio 2017 con posta privata e quindi con notifica inesistente in violazione delle citate norme.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Occorre preliminarmente rimarcare che con l’esposto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza a seguito del mancato rilievo ufficioso, da parte della CTR, dell’inammissibilità dell’appello notificato dall’Agenzia (in data 13 febbraio 2017), a mezzo del servizio postale gestito dal licenziatario privato Nexive, comportante l’inesistenza della notifica. Tale eccezione, per come ricostruito nella sentenza impugnata, non risulta aver formato oggetto in appello di specifica contestazione da parte della contribuente volta a sollecitare l’esercizio, da parte del giudice d’appello, del relativo potere.

1.3. Ne consegue l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, ritenendolo assolutamente inidoneo a consentire a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del mezzo in esame.

1.4. Risulta, infatti, principio consolidato di questa Corte quello secondo cui “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sentenza n. 32804 del 2019; n. 28480 del 22/12/2005): ciò che, nel caso di specie, non è accaduto, in quanto la ricorrente non ha specificamente indicato se e come abbia rappresentato tale questione al giudice dell’impugnazione della sentenza di secondo grado.

1.5. Ed è noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001). 2. Col secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e del D.P.R. n. 138 del 1999, art. 9, ex art. 360 c.p.c., n. 3, sulla carenza di motivazione dell’atto di classamento.

2.1. Il secondo motivo è fondato.

2.2. Va sul punto osservato che l’atto con cui l’Agenzia del Territorio attribuisce d’ufficio un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria deve chiaramente specificare a cosa sia dovuto il mutamento (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014). Tale principio, fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.

2.3. Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonchè ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento (con la quale il Comune di Roma ha richiesto all’Agenzia del Territorio l’attivazione del processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in una determinata microzona e nota del Direttore dell’Agenzia) laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. Nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati “interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell’arredo urbano” nonchè ad “interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici”. E ciò anche considerando che l’attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell’unità stessa e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, eccetera).

2.4. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS), Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

2.5. Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019, cit.; n. 10403/2019; n. 22671/2019; n. 22900/2017).

2.6. La CTR non si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, avendo ritenuto sufficientemente motivato l’atto di classamento basato solo sull’esistenza di uno scostamento in relazione ai valori medi di mercato rispetto al valore soglia dello scostamento significativo di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per cui il secondo motivo va accolto.

3. Il terzo motivo con cui si deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di contestazione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR avrebbe omesso di esaminare una serie di fatti determinanti evidenziati dalla contribuente sin dal primo grado di giudizio, va dichiarato assorbito.

4. Il ricorso va, dunque, accolto in ordine al secondo motivo con assorbimento del terzo e rigetto del primo motivo; la sentenza cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in materia, in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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