Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13663 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9584-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI

DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO UFFICIO DI POLIZIA URBANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5252/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

Dato atto che il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Riscossione Sicilia s.p.a. (già SERIT Sicilia s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5252/2015 emessa dal Tribunale di Palermo il 5.10.2015 e pubblicata in pari data;

ha resistito l’intimato G.G. rilevando preliminarmente la tardività del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

trattandosi di causa introdotta nell’aprile 2012, trova applicazione il termine “lungo” di sei mesi previsto dell’art. 327 c.p.c., nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17;

ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorso è stato avviato alla notifica soltanto il 12.4.2016, oltre la scadenza del termine semestrale decorrente dal 5.10.2015;

il ricorso è pertanto inammissibile in quanto proposto tardivamente;

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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