Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13663 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13663 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 23612-2007 proposto da:
GASSER

ELSA

RTRKRL60L16F132I,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo
studio dell’avvocato RAMADORI PAOLA, rappresentata e
difesa dagli avvocati REITERER KARL, CORAN FRANCESCO
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

827

COMUNE DI MAREBBE;
– intimato sul ricorso 27061-2007 proposto da:

1

Data pubblicazione: 30/05/2013

COMUNE DI MAREBBE 81004190211 in persona del Sindaco
in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati BAUMGARTNER

– ricorrente contro

GASSER ELSA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 68/2007 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata
il 02/04/2007, R.G.N. 254/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato FAUSTO BUCCELLATO per delega;
udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto in subordine per l’inammissibilità del
ricorso principale, per l’inammissibilità del ricorso
incidentale;

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CHRISTOF, KOFLER ANGELIKA giusta delega in atti;

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di TrentoSez. dist. di Bolzano, in riforma della sentenza del
Tribunale di Bolzano, ha condannato il Comune di Marebbe ad

– attrice in primo grado e appellante – come da convenzione
sottoscritta dal vicesindaco, con cui il Comune si era
impegnato ad eseguire i lavori entro il 6.10.2001.
La convenzione prevedeva anche l’obbligo del Comune di pagare
una penale di C 103,3 per ogni giorno di ritardo nel
completamento delle opere.
La Gasser aveva dedotto che i lavori non erano stati
completati nei termini ed erano stati male eseguiti.
Il Tribunale ha respinto le domande attrici, sul rilievo che
il vice sindaco non aveva il potere di impegnare il Comune,
in mancanza dell’esplicito conferimento del potere di
sottoscrivere la convenzione.
Proposto appello dalla Gasser, la Corte di appello

ha

condannato il Comune al rifacimento di parte delle opere,
perché male eseguite o non completate, ed ha
domanda di pagamento della penale,

respinto la

con la motivazione che

non vi era stato ritardo nella consegna, ma solo inesatta
esecuzione dei lavori.
La Gasser propone tre motivi di ricorso per cassazione.

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eseguire alcuni lavori sul fondo di proprietà di Elsa Gasser

Resiste con controricorso il Comune di Marebbe, proponendo a
sua volta quattro motivi di ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

incompetenza del vicesindaco a sottoscrivere la convenzione,
sul rilievo che – in caso di assenza o impedimento del
sindaco – il vicesindaco ha il potere di sostituirlo e di
compiere tutti gli atti a lui spettanti, anche in mancanza di
espressa delega e senza necessità di esplicitare le ragioni
dell’impedimento. Ha rilevato che i lavori di cui alla
convenzione erano stati regolarmente approvati dalla giunta
comunale; che in ogni caso l’onere di dimostrare che il
vicesindaco aveva agito abusivamente e che la Gasser era a
conoscenza dell’abuso, era a carico del Comune, il quale non
vi ha adempiuto.
Quanto al merito della vertenza ha accertato, sulla base
della CTU esperita nel corso del giudizio, che i lavori sono
stati ultimati in data 8 giugno 2001, quindi entro il termine
stabilito; che l’eccezione della Gasser di essere stata
informata del completamento solo il 29 settembre 2001
irrilevante poiché la stessa era nel possesso del fondo e
pertanto non era necessario un atto di riconsegna formale.
Sempre sulla base della CTU la Corte di appello ha rilevato
che i lavori – pur se conclusi nel termine – sono stati

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1.- La Corte di appello ha respinto l’eccezione di

eseguiti male ed in modo incompleto: il Comune avrebbe dovuto
risanare una falla, eseguire una canaletta di raccolta acqua,
un tubo di scarico di cm. 150 di diametro ed un muro di
sostegno; avrebbe poi dovuto ricoprire la superficie con

canaletta non è stata eseguita ed al suo posto è stato
interrato un tubo di drenaggio; mentre è stato rotto un
pozzetto del telefono.
La Corte di appello ha condannato il Comune ad eseguire le
opere mancanti entro 120 giorni dalla data della
pubblicazione della sentenza.
Ha respinto la domanda della Gasser di condanna del Comune
“non trattandosi di lavori

al pagamento della penale,

incompiuti, ma di lavori male eseguiti”.
2.- Il primo motivo denuncia violazione degli art. 1362 ss.,
1665,

1382,

1375 e 1175 cod. civ.,

nonché omessa o

contraddittoria motivazione, e si articola in due parti.
Nella prima parte si afferma che erroneamente la Corte di
appello ha ritenuto che l’opera fosse stata consegnata,
poiché la convenzione con il Comune disponeva al punto 4 che
le parti si sarebbero dovute incontrare, al termine delle
opere, per la verifica di quanto eseguito, e che l’incontro
non era avvenuto per inadempienza del Comune, nonostante
molteplici sollecitazioni dell’odierna ricorrente.

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terriccio di 40 cm. almeno di spessore. In realtà la

Nella seconda parte si deduce che la Corte di appello ha male
interpretato la clausola penale, sia perché essa non è stata
pattuita per il solo ritardo nella consegna ma anche per
l’inadempimento; sia perché l’opera difettosa non si può

d’arte.
3.- Le censure sono inammissibili sotto più di un aspetto.
3.1.- In primo luogo per l’inadeguatezza dei quesiti
formulati ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., che in
parte richiedono a questa Corte la decisione del merito della
controversia, dando per ammesse e dimostrate circostanze di
fatto rilevanti allo scopo, che la Corte di appello ha invece
disatteso; in parte denunciano con unica proposizione la
violazione di molteplici e diverse disposizioni di legge; in
parte – quanto alla clausola penale – sono generici, astratti
e comunque inidonei ad enunciare i principi in forza dei
quali la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata
Si ricorda che la Corte di legittimità può censurare le
sentenze di merito solo sotto il profilo della violazione di
legge o dei vizi di motivazione.
Non le si può sottoporre, per contro, la decisione delle
questioni di merito dibattute nel giudizio, qual è quella di
cui al primo quesito formulato dalla ricorrente

(“Dica la

Corte se il contratto prevede_ a fine lavori_un incontro fra
le parti per la verifica e il collaudo_ tale previsione non

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ritenere consegnata finché non sia stata eseguita a regola

costituisca un diritto a favore del committente e se
l’appaltatore ostacola…tale incontro questo fatto non
costituisca inadempimento…; se il comportamento assunto dal
Comune non debba considerarsi contrario agli art. 1175 e 1375

Men che mai si può richiedere una decisione di merito quando
essa si fondi su circostanze di fatto che non abbiano
costituito oggetto di specifico accertamento ad opera dei
giudici del merito; nonché quando i documenti sui quali il
motivo si fonda (nella specie, il contratto di cui si deduce
l’inadempimento) non siano stati allegati al ricorso, o
comunque prodotti in giudizio, con indicazione degli estremi
della relativa produzione, come prescritto dall’art. 366 n. 6
cod. proc. civ. (Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass.
civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766;

Cass. ciy. S.U. 2

dicembre 2008 n. 28547, Cass. ciy. Sez. Lav, 7 febbraio 2011
n. 2966, fra le tante; e da ultimo Cass. civ. S.U. 3 novembre
2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica
indicazione del luogo in cui il documento si trova).
3.2.- Va soggiunto che, con riguardo agli asseriti vizi di
motivazione, avrebbe dovuto essere formulato uno specifico
quesito,

contenente la chiara indicazione del fatto

controverso in relazione al quale la motivazione è da
ritenere insufficiente o contraddittoria (Cass. civ. Sez. Un.
10 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass.

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cod. civ.”).

Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7
aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le
tante), quesito da formulare separatamente dai quesiti
attinenti alle violazioni di legge (Cass. civ. 29 febbraio

Dovrebbe parimenti essere formulato uno specifico quesito per
ognuna delle norme di cui si denuncia la violazione (cfr.,
sulle modalità di formulazione dei quesiti, Cass. Civ. S.U. 5
gennaio 2007 n. 36 e li marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez.
III, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra
le tante).
3.3.- Quanto all’applicabilità o meno della clausola penale,
il quesito da un lato non contiene la precisa indicazione
della fattispecie in relazione alla quale si invoca
l’equiparazione fra consegna di prestazione inadeguata e
ritardo

(“Dica la Corte, essendo il ritardo una fattispecie

di inadempimento_ se può esservi inesattezza temporale della
prestazione ove l’opera da compiere sia gravemente difettosa
o comunque altra rispetto a quella pattuita; se la penale
sia dovuta fino a quando l’opera non sia resa conforme_
_se l’interpretazione del contratto debba seguire i criteri
della buona fede di cui all’art. 1366 cod. civ.”).
Il quesito omette cioè di precisare un dato che assume, o può
assumere, rilevanza determinante ai fini della soluzione del
problema, non potendosi ovviamente equiparare i casi in cui

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2008 n. 5471).

la prestazione promessa risulti materialmente incompiuta alla
data della consegna, dai casi in cui sia compiuta, ma
i? caso in ,
tkeivi
cui il vizio sia tale da renderla inutilizzabile, o’\/sia
difforme dal

progetto o intrinsecamente

viziata;

Il concreto problema da decidere richiede che si distingua
fra i casi in cui ritardo
nell’adempimento

tempestiva

nella consegna

e ritardo

coincidono, e i casi in cui si può avere

consegna

dell’opera,

ma inesatto o incompleto

adempimento del contratto, a causa di vizi, difformità, ecc.

La clausola penale può riferirsi all’una, od all’altra, od a
tutte le fattispecie indicate, e l’individuazione del suo
ambito di applicazione pone un problema di interpretazione,
che va esaminato e risolto con specifico riferimento alla
concreta fattispecie dedotta in giudizio; agli interessi
perseguiti dalle parti; alla prassi commerciale in materia, e
ad ogni altro criterio adeguato allo scopo.
E’ essenziale,

pertanto, che il motivo del ricorso

e

sinteticamente il quesito – prospettino la fattispecie e i
dati rilevanti per la soluzione del problema.
Ciò non può dirsi del caso in esame. Né, si ripete, risulta
prodotto il contratto che si assume male interpretato e male
applicato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che, nella fattispecie
sottoposta al suo esame,

l’opera sia stata tempestivamente

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facilmente eliminabile; e così via.

consegnata e la clausola penale sia stata pattuita per il
solo ritardo. Si è quindi uniformata al principio per cui
“La clausola penale mira a determinare preventivamente il
risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi

nell’inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata
per il semplice ritardo e si sia verificato l’inadempimento,
essa non è operante nel confronti di questo secondo evento”
(Cass. civ. Sez. 2, 9 novembre 2009 n. 23706).
Le censure proposte dalla ricorrente ed i relativi quesiti
non sono idonei a dimostrare l’asserita erroneità della
decisione.
4.- Il secondo motivo del ricorso principale denuncia
violazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. e insufficiente
e contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di
appello ha compensato le spese in ragione della reciproca
soccombenza, mentre non vi è stata soccombenza dell’attrice,
ma se mai solo accoglimento parziale delle sue domande.
4.1.- Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello ha palesemente voluto motivare la
compensazione delle spese in ragione dell’accoglimento solo
parziale delle domande attrici: fattispecie che può farsi
rientrare nell’ambito della nozione di soccombenza reciproca
(Cass. civ. Sez. 3, ord. 21 ottobre 2009 n. 22381).

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pattuita, che può consistere nel ritardo o

Ciò premesso, la valutazione attinente all’opportunità di
procedere alla compensazione delle spese è affidata alla
discrezionalità del giudice del merito ed, in base ai
principi di legge applicabili alla presente controversia –

modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263
(legge applicabile solo alle cause iniziate dopo il 1 0 marzo
2006) – non è soggetta a ricorso per cassazione se non per
violazione di legge, restando limitato il sindacato di
legittimità ad accertare che non risulti violato il principio
per cui le spese processuali non possono essere poste neppure
parzialmente a carico della parte vittoriosa.
Negli altri casi, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca,
sia in presenza di altre giuste ragioni – che il giudice di
merito non aveva (all’epoca) l’obbligo di specificare

poteva essere disposta la compensazione delle spese (Cass.
civ. 17 novembre 2006 n. 24495; Cass. civ. 6 ottobre 2011 n.
20457, fra le più recenti).
5.-

Il

ricorso

principale

deve

essere

dichiarato

inammissibile.
6.- Ne consegue l’inefficacia del ricorso incidentale, ai
sensi dell’art. 334, 2 ° comma, cod. proc. civ.
Il

ricorso

incidentale

è

stato

infatti

notificato

tardivamente, cioè il 19 ottobre 2007, mentre la sentenza
impugnata è stata notificata alla Gasser, nel domicilio

111

cioè al testo dell’art. 92 cod. proc. civ. anteriore alle

eletto presso il suo difensore, con atto richiesto dallo
stesso ricorrente incidentale il 29 maggio 2007 e consegnato
alla destinataria il 4 giugno successivo; quindi oltre il
termine di sessanta giorni di cui agli art. 325, 2 ° comma, e

7.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del
presente giudizio si compensano per intero.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, pronunciando sui ricorsi riuniti,
dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il
ricorso incidentale.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013

Il Pres . dent

326 cod. proc. civ.

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