Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13663 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 04/06/2010), n.13663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di

Collaredo n. 46/48, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo

rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Ancona

depositato il giorno 5 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Pretore e quindi in secondo grado al Tribunale di Firenze e ulteriormente, dopo il ricorso per cassazione, avanti allo stesso Tribunale.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere ritenuto tempestivo, in difformità da quanto proposto nella relazione, in quanto la sentenza impugnata è stata notificata alla parte personalmente e non al suo difensore ed è principio già affermato quello secondo cui “In tema di impugnazioni, con riferimento alla decorrenza dei relativi termini, la notificazione della sentenza – nella specie di primo grado -, che venga effettuata, anzichè al procuratore costituito, secondo la previsione degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., alla controparte personalmente in forma esecutiva, è inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione sia nei confronti della parte che ha ricevuto la notificazione, sia nei confronti della parte notificante (Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2007).

Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi dal momento che il giudice del merito non ha liquidato Euro 500,00 in ragione d’anno, come presuppone il ricorrente erroneamente ritenendo che il periodo di durata irragionevole sia stato fissato in anni tre, ma Euro 1.000,00 avendo la Corte d’appello liquidato complessivamente Euro 1.500,00 per il periodo eccedente quello ragionevole fissato in anni uno e mesi sei con statuizione sul punto non impugnata.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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