Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13662 del 30/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8680-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 39, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE

21, presso l’AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANDREA MAGNANELLI;

– controricorrente –

contro

C.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21764/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

l’Equitalia Sud s.p.a. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma che ha confermato quella di primo grado, con cui era stata accolta l’opposizione proposta da C.S. avverso cartelle di pagamento poste a fondamento di un fermo amministrativo;

con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che Equitalia avesse dimostrato – producendo copia autentica dei relativi avvisi di ricevimento- di avere notificato le cartelle (con invio postale diretto, come previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte), ma non avesse anche ottemperato all’onere di produzione delle cartelle; il Tribunale ha inoltre condannato l’Equitalia, in solido con Roma Capitale (ente impositore), al pagamento delle spese di lite;

la ricorrente ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato che l’Equitalia era tenuta a depositare le cartelle esattoriali (primo motivo), nonchè la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla disposta condanna dell’ente di riscossione al pagamento delle spese processuali;

ha proposto controricorso Roma Capitale, aderendo al primo motivo del ricorso e chiedendo, in denegata ipotesi di rigetto di tale motivo, la conferma della condanna solidale alle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo è fondato, atteso che “in tema di notifica della cartella esattoriale il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la cartella di pagamento” (Cass. n. 15795/2016; cfr. anche Cass. n. 10326/2014 e Cass. n. 3036/2016);

il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo assorbito il secondo), con cassazione e rinvio, anche per le spese di lite.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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