Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13662 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA s.p.a., (già Autogerma s.p.a.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Alcide De Gasperi 21, presso l’avv. Vandoni Cristiana, che

la rappresenta e difende, insieme con gli avvocati Fulvio Pastore

Alinante e Luigi Zumbo, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

D.P.V. e S.L., elettivamente domiciliati

in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli 122, presso l’avv. De Nardo

Roberto, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.

– resistenti –

FALLIMENTO RED AUTOMOBILI s.r.l., in persona del curatore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, n.

18256/08 in data 22 settembre 2008, nel procedimento iscritto al n.

81765/01 R.G.A.C.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito il difensore della ricorrente, avv. Cristiana Vandoni, che si

è riportata agli scritti difensivi;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, Dott. GOLIA Aurelio, che si è riportato alla relazione in

atti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. Volkswagen Group Italia s.p.a. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi, nei confronti di D.P. V., S.L. e del Fallimento Red Automobili s.r.l. avverso la sentenza non definitiva n. della 18256/08 del 22 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, ha dichiarato la propria competenza in ordine alla domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale proposta dal menzionato Fallimento, nonchè dal D.P. e dalla S., nei confronti della Volkswagen Group Italia s.p.a. e alla domanda riconvenzionale di quest’ultima, ha dichiarato l’estinzione del giudizio relativamente ai rapporti tra il Fallimento Red Automobili s.r.l. e la Volkswagen Group Italia s.p.a. per rinuncia agli atti e relativa accettazione ed ha infine disposto la rimessione sul ruolo, con separata ordinanza, relativamente alla domanda del D.P. e della S. nei confronti della Volkswagen Group Italia s.p.a.;

1.1. gli intimati D.P.V. e S.L. hanno resistito con memoria difensiva, mentre il Fallimento Red Automobili s.r.l. non ha svolto difese.

OSSERVA:

2. con i due motivi di censura la ricorrente chiede che venga accertata e dichiarata la mancanza del presupposto processuale della competenza funzionale e territoriale del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, in relazione alle domande proposte nei suoi confronti dal D.P. e dalla S., ravvisando invece la competenza del Tribunale di Milano, quale foro competente in via esclusiva in base all’art. 27 del contratto di concessione stipulato tra Red Automobili e Seat Italia in data 16 febbraio 1997;

2.1. a conclusione dell’illustrazione dei motivi di ricorso, la ricorrente propone il seguente quesito di diritto: “In seguito all’estromissione del Fallimento dal giudizio contraddistinto dal n di R.G. 81765/01, dichiarata con sentenza parziale n. 18256/08, è venuta meno la competenza funzionale e territoriale del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, a decidere sulla domanda formulata dai Sig.ri D.P.V. e S.L. nei confronti di VGI, essendo invece competente a conoscere di detta domanda il Tribunale di Milano, giusta art. 27 del Contratto di Concessione stipulato tra Red Automobili e Seat Italia in data 16 febbraio 1997?”;

3. ciò considerato e premesso che anche l’istanza di regolamento necessario di competenza, di cui all’art. 42 c.p.c., proposta – come nel caso di specie – in regime di applicabilità della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, deve contenere a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto, come previsto dal nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto dall’art. 6 del citato D.Lgs. (Cass. 2007/6278; 2007/15584; 2008/17536), il ricorso appare inammissibile, in quanto ciascuna questione di diritto sollevata non è stata illustrata con un la formulazione di uno specifico quesito di diritto (Cass. S.U. 2007/21864; Cass. 2007/17108) e, comunque, l’unico quesito di diritto formulato si risolve nel mero e generico interpello della Corte di Cassazione in ordine alla fondatezza della tesi relativa all’incompetenza del Tribunale Fallimentare di Roma e alla competenza del Tribunale di Milano, con enunciazione tautologica priva di qualunque indicazione delle questioni di diritto oggetto della controversia, senza contenere la sintetica indicazione delle regole di diritto applicate dal giudice a quo e delle diverse regole di diritto che, ad avviso della ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/11210; Cass. 2008/19769;

2008/24339), così da non porre il giudice di legittimità nella condizione di comprendere – in base alla sola lettura del quesito – l’errore di diritto asseritamele compiuto dal giudice a quo e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula juris (Cass. S.U. 2008/2658);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il proposto regolamento per competenza deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, e che le spese del giudizio per regolamento di competenza, da liquidarsi come in dispositivo in favore delle parti che hanno depositato memoria difensiva, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Condanna la ricorrente al pagamento in favore di D.P.V. e di S.L. delle spese del giudizio per regolamento di competenza, che si liquidano in Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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