Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13661 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13661 Anno 2013
Presidente: UCCELLA FULVIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 20598-2007 proposto da:
FONDIARIA SAI S.P.A. in persona del Dirigente Dott. MARCO
FROLA, F.A.T.A. ASSICURAZIONI S.P.A. in persona
dell’Amministratore Delegato Dott. GIUSEPPE VECCHIONE, INA
ASSITALIA S.P.A. in persona del procuratore speciale Avv.
MAURIZIO FUGGITTI, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato
GREGORIO IANNOTTA, che le rappresenta e difende giusta
procura in atti;

– ricorrenti í•.

2,ox3
640

contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 00884060526 in
persona del Vice Presidente e come tale legale rappresentante Rag.
ERNESTO RABIZZI, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

Data pubblicazione: 30/05/2013

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato
SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO giusta
procura in atti;

brevità CARISBO) facente parte del GRUPPO INTESA
SANPAOLO in persona del Dott. LEONARDO CALIO’ nella sua
qualità di procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato
SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO GIULIANA giusta
procura in atti;
BANCO DI SICILIA S.P.A. 05102070827 ora appartenente a
UNICREDIT GROUP e già al GRUPPO CAPITALIA in persona del
Responsabile della Funzione Affari Legali Avv. MARIO GIUDICE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA
BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO
ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VOLTAGGIO PAOLO giusta procura in atti;
– C011tf017COITC1111 –

nonchè contro
NATIONALE S.P.A. COMPAGNIA ITALIANA DI
ASSICURAZIONI E. RIASSICURAZIONI, ASSICURATRICE
EDILE S.P.A., WINTERTHUR ASSICURAZONI S.P.A., LLOYD
ITALICO DI ASSICURAZIONI S.P.A.;

intimate

avverso la sentenza n. 2644/2006 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata in data 1/06/2006, R.G.N. 3292, 4141, 4203/2003;
2

CASSA RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. 02089911206 (per

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato ANTONELLA IANNoTrA per delega
dell’Avvocato GREGORIO ‘ANNUITA;
udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO anche per delega

udito l’Avvocato ANTONIO VOLTAGGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nell’aprile 1995 il Banco di Sicilia S.p.a. conveniva
in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la FATA Assicurazioni
S.p.a., la Delta Assicurazioni S.p.a., l’Assitalia S.p.a., la Nazionale
Assicurazioni S.p.a., la SAI S.p.a., la Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a.,
la Assiedile S.p.a. e la Veneta Assicurazioni S.p.a., per sentirle
condannare al pagamento, in suo favore, ciascuna per la propria quota,
della somma complessiva di 1.327.056.794, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal 10 novembre 1981, nonché al risarcimento
del danno per il rifiuto del pagamento immediato che aveva causato il
mancato recupero della quota della FIRS S.p.a., ormai assoggettata a
1.c.a. e, pertanto, non convenuta in giudizio.
Esponeva la banca attrice che in data 1° agosto 1990 la Assitalia S.p.a.,
quale delegataria in regime di coassicurazione tra la stessa Assitalia per
una quota del 14%, la SAI per il 15%, la Nazionale per il 15%, la Fata
per il 5%, la FIRS per il 15%, la Delta per il 10%, la Lloyd Italico per il

5,5°/o, la Veneta per il 10% e l’Assedile per il 10%, aveva stipulato in
suo favore una polizza fideiussoria a fronte di un’anticipazione di
3.000.000.000 eseguita da essa banca in favore delle Aerolinee ITAVIA
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dell’Avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO;

per il “risarcimento dei danni diretti sino alla concorrenza di
3.000.000.000 che derivassero dal mancato adempimento degli
obblighi ed oneri assunti dalla Aerolinee ITA VIA in relazione
all’esecuzione del contratto richiamato in premessa” (contratto di

Sael Holdings Ltd). Rappresentava, inoltre, il Banco di Sicilia S.p.a. di
aver dato inizio ad azioni esecutive a seguito dell’inadempimento della
ITAVIA, assoggettata alla procedura concorsuale di amministrazione
straordinaria dopo che il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 aprile
1981, ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza, e deduceva che né
l’Assitalia né le altre compagnie assicuratrici avevano provveduto al
pagamento.
Si costituivano in giudizio l’Assitalia S.p.a., la FATA S.p.a., la SAI
S.p.a. e la Delta S.p.a. chiedendo il rigetto della domanda, comunque
improcedibile fino alla definizione della procedura concorsuale di
amministrazione straordinaria.
Si costituivano pure il Lloyd Italico Assicurazioni S.p.a., la
Assicuratrice Edile S.p.a., la Veneta Assicurazioni S.p.a. e La Nazionale
S.p.a. eccependo la prescrizione del diritto azionato; deducevano,
inoltre, l’annullabilità della polizza, la simulazione del contratto di
trasporto tra Autolinee ITAVIA S.p.a. e Saint Seal Holding Ltd e
chiedevano il rigetto della domanda per intervenuta decadenza del
beneficiario, ai sensi dell’art. 1957 c.c., e per l’inesigibilità della
prestazione fino alla chiusura delle procedure di recupero a carico del
debitore, secondo quanto stabilito in polizza.
Intervenivano volontariamente nel giudizio la Cassa di Risparmio di
Bologna S.p.a. e il Monte dei Paschi di Siena S.p.a., deducendo di aver
erogato, come componenti del gruppo delle banche di cui il Banco di
Sicilia era capofila ciascuno la propria quota, rispettivamente di
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trasporto aereo speciale stipulato dalla Aerolinee ITAVIA con la Saint

1.000.000.000 e di 500.000.000, del finanziamento di complessivi
3.000.000.000 concesso alle aerolinee ITAVIA e garantito dalla polizza
fideiussoria del 1° agosto 1980 e ne chiedevano il rimborso da parte
delle compagnie assicuratrici, oltre al risarcimento del danno derivante

sottoposta nel frattempo a 1.c.a.
Le compagnie di assicurazioni chiedevano il rigetto delle domande
proposte dalle interventrici per l’intervenuta prescrizione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 novembre 2001, accoglieva
la domanda e condannava l’Assitalia S.p.a. e le altre compagnie
coassicuratrici, ciascuna per la propria quota, al pagamento in favore
del Banco di Sicilia S.p.a. e delle interventrici Cassa di Risparmio di
Bologna S.p.a. e Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in proporzione del
rispettivo apporto, della somma di

1.327.056.794, oltre interessi

legali dal 10 novembre 1981 al saldo, nonché alle spese processuali.
Avverso tale decisione proponevano appello, con distinti atti, da una
parte, il Banco di Sicilia S.p.a., da un’altra, l’Assitalia Le Assicurazioni
d’Italia S.p.a., la Fata S.p.a. e la SAI S.p.a. e, da un’altra ancora, il Lloyd
Italico Assicurazioni S.p.a., l’Assicuratrice Edile S.p.a., la Winterthur
Assicurazioni S.p.a. e la Nazionale S.p.a..
Il Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e la Cassa di Risparmio di Bologna
S.p.a. si costituivano e proponevano, a loro volta, appello incidentale.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 giugno 2006, in
parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’Assitalia Le
Assicurazioni S.p.a., la FATA S.p.a., la SAI S.p.a., il Lloyd Italico
Assicurazioni S.p.a., l’Assicurazione Edile S.p.a., la Winterthur
Assicurazioni S.p.a. (già Veneta Assicurazioni S.p.a.) e la Nazionale
S.p.a., ciascuna per la propria quota, al pagamento di € 685.367,63 (pari
a L 1.327.056.794) in favore del Banco di Sicilia S.p.a., della somma di
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dall’impossibilità di ottenere il pagamento della quota della FIRS S.p.a.

€ 258.228,44 (pari a 500.000.000) in favore del Monte dei Paschi di
Siena S.p.a. e della somma di € 516.456,89 (pari a 1.000.000.000) in
favore della Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., oltre agli interessi
legali come indicato nella motivazione della detta sentenza, e regolava

Avverso la sentenza della Corte di merito l’INA Assitalia ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Hanno resistito con separati controricorsi il Banco di Sicilia S.p.a., la
Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.a..
Il Lloyd Italico di Assicurazioni S.p.a., l’Assicuratrice Edile S.p.a., la
Winterthur Assicurazioni S.p.a. e la Nazionale S.p.a. – Compagnia
Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni non hanno svolto attività
difensiva in questa sede.
Le società controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciano: “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 1362 e sgg. cod. civ. nonché dei principi e norme
che regolano l’interpretazione dei contratti: art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1703 cod. civ., nonché dei
principi e norme che regolano il contratto di mandato art. 360 n. 3
cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 cod. civ.
nonché dei principi e norme che regolano la prescrizione dei diritti: art.
360 n. 3 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116
cod. proc. civ. nonché dei principi e norme che regolano la valutazione
delle prove: art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Insufficiente e contraddittoria
motivazione in un punto decisivo della controversia: art. 360 n. 5 cod.
proc. civ.”.
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tra le parti le spese del grado.

Deducono le ricorrenti di aver proposto in primo grado eccezione di
prescrizione del diritto azionato dagli Istituti di credito intervenuti, non
potendo ritenersi valido atto interruttivo della prescrizione in loro
favore la lettera del Banco di Sicilia, datata 10 novembre 1981, nella

per i ricordati Istituti di credito. Lamentano le società ricorrenti che la
Corte territoriale abbia ritenuto infondata tale eccezione, in base alle
clausole contrattuali di cui alla polizza assicurativa, le quali, invece, non
avrebbero dovuto avere alcun rilievo al riguardo. Ed invero, ad avviso
delle ricorrenti, nelle dette clausole contrattuali di polizza e nell’allegato
per la coassicurazione “le parti si erano limitate a stabilire che, in virtù
di apposita clausola c.d. di delega, l’Assitalia S.p.A. era stata individuata
quale compagnia coassicuratrice delegataria e che tutte le
comunicazioni, da essa fatte e ricevute, dovevano intendersi effettuate
anche in nome e per conto delle altre compagnie coassicuratrici” ma
non era stato “in alcun modo disciplinato il contenuto di un mandato
tra il Banco di Sicilia e gli altri istituti di credito (Monte Paschi di Siena
e Cassa di Risparmio di Bologna)” né era “contemplato che le richieste
operate dal Banco di Sicilia S.p.a. nei confronti dell’Assitalia s.p.a.,
quale Compagnia delegataria delle altre società di assicurazione,
potessero operare anche nell’interesse degli altri Istituti bancari” già
richiamati.
1.1. Il motivo é infondato.
1.2. Si osserva anzitutto che l’esame di questa Corte va limitato
all’oggetto dei tre quesiti formulati a conclusione del primo motivo di
ricorso in esame, in base al principio già affermato da questa stessa
Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui “in caso di
proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici,
ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di
7

quale il Banco di Sicilia non aveva manifestato la volontà di agire anche

legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione
cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la ratio dell’art. 366bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano
concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i

conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo
parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili
solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei
quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione
essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente
formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione” (Cass.,
sez. un., 9 marzo 2009, n. 5624).
Va pure, peraltro, evidenziato che l’interpretazione del contratto e degli
atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di
merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei
criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione,
qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non
consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere
alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni
ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole
legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in
concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni
attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonché, in ossequio al
principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la
trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del
rapporto o della parte in contestazione, ancorché la sentenza abbia
fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto,
qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso
significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire. La denuncia
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profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la

del vizio di motivazione deve essere invece effettuata mediante la
precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità
consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato
estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati
da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta

emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di
merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al
sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia
l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché,
quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è
consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal
giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata
privilegiata un’altra (v. Cass. 13 settembre 2010, n. 19044; Cass. 12
luglio 2007, n. 15604; Cass., 12 giugno 2007, n. 13777, in motivazione;
Cass. 7 marzo 2007, n. 5273 e Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178).
Nella specie le controricorrenti non si sono attenute ai detti canoni nel
censurare l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362 e sgg. c.c. nonché dei principi e norme che regolano
l’interpretazione dei contratti e per vizi motivazionali (v. illustrazione
del primo motivo e quesiti formulati in relazione allo stesso).
1.3. Ritiene il Collegio che, come correttamente affermato dai Giudici
del merito, con motivazione congrua ed immune da vizi logici, la
prescrizione del diritto azionato dal Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e
dalla Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a. é stata interrotta dalle
comunicazioni effettuate dal Banco di Sicilia.
In particolare la Corte di appello, nel condividere la decisione del
primo giudice, secondo cui “la prescrizione risulta interrotta dalle
comunicazioni effettuate dal Banco di Sicilia, quale banca erogante e
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incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi

mandataria delle due banche intervenienti, all’Assitalia, quale
assicurazione delegataria designata, attesa l’esistenza dell’unica polizza
fideiussoria da cui anche le intervenienti banche traggono il diritto al
pagamento delle somme erogate all’Itavia”, ha affermato che “tale

fideiussoria in atti in cui le parti contraenti convenivano espressamente
“di affidare la delega del presente contratto alle Assicurazioni d’Italia.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno
svolti unicamente tramite la summenzionata agenzia delegatatia per
conto comune …”; inoltre, la medesima Corte di merito ha rilevato che
anche nell’allegato per la coassicurazione” si prevede che ciascuna
delle società indicate in polizza é tenuta alla prestazione della rispettiva
quota quale risultante dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale,
e che tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi
dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della società Assitalia
Le Assicurazioni d’Italia all’uopo designata quale coassicuratrice
delegataria. Ha evidenziato il Giudice di merito che, in base alle
ricordate clausole contrattuali, risulta che alla “delegatatia” Assitalia Le
Assicurazioni d’Italia S.p.a., da un lato, e al “capofila” del pool degli
istituti di credito Banco di Sicilia S.p.a., dall’altro, era stato conferito
rispettivamente dalle compagnie coassicuratrici e dalle altre banche del
pool “un potere di gestione – assimilabile ad un vero e proprio mandato
senza rappresentanza – dell’unico rapporto contrattuale plurilaterale di
cui alla polizza fideiussoria per cui é causa”.
Il Giudice del merito ha fatto corretta applicazione al riguardo di
principi più volte affermati da questa Corte e di seguito richiamati.
Come affermato dalle sentenze della Cassazione dell’11 febbraio 2002,
n. 1885 e del 2 aprile 2001, n. 4799, “secondo la nozione che ne dà la
norma dell’art. 1911 cod. civ., il contratto di coassicurazione si ha
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soluzione trova conferma in una corretta interpretazione della polizza

qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle
medesime cose “sia ripartita tra più assicuratori per quote
determinate”, per cui ciascun assicuratore è tenuto al pagamento
dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota,
anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori. Si

una struttura oggettivamente unitaria del negozio (avente ad oggetto il
medesimo rischio ovvero rischi diversi riguardanti lo stesso bene), ma
soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che, d’accordo
tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia
frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al
rischio, per cui, in presenza di una pluralità di posizioni debitorie
distinte caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i
coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente
insussistenza di un diritto di regresso (ex plurimis: Cass. n. 9786/95;
Cass. 5673/90; Cass. n. 2923/83; Cass. n. 1038/80).
Quanto alla forma del contratto, questo giudice di legittimità ha più
volte precisato (Cass. n. 4500/85; Cass. n. 661/88; Cass. n. 183/99)
che la coassicurazione non può essere esclusa per il fatto che la polizza
sia stata sottoscritta da uno soltanto degli assicuratori, piuttosto che da
tutti i coassicuratori, precisandosi in proposito che la forma scritta (art.
1888 cod. civ.) è richiesta non “ad substanfiam” bensì “ad
probationem”, per cui essa può risultare anche “aliunde” e da scritti
diversi dalla medesima polizza. La sottoscrizione della polizza da parte
di uno soltanto degli assicuratori, che dichiari di assumere con altri
pro-quota l’obbligazione di pagamento dell’indennità, può derivare dal
fatto che tutti i coassicuratori affidino ad uno solo di essi il potere di
stipulare il contratto anche in nome e per conto degli altri, mediante
attribuzione al sottoscrittore di un potere di rappresentanza in virtù di
11

realizza in tal modo – siccome bene è stato evidenziato in dottrina –

cd. clausola di delega o di guida (generalmente inquadrata nello schema
del mandato con rappresentanza), la quale può, nella prassi,
comprendere pure l’incarico di gestire la polizza, con delega a
compiere, altresì, una serie di altri atti successivi, quali la riscossione e

e quietanze nonché, eventualmente, il pagamento dello stesso
indennizzo. In tale ultima ipotesi, con l’incarico, conferito alla
compagnia, del pagamento dell’indennizzo, la compagnia delegataiia
assume la legittimazione a resistere in giudizio alla pretesa
dell’assicurato anche in rappresentanza del coassicuratore (Cass. n.
8400/93).
Tuttavia, pur in presenza di clausola di delega, nella più ampia sua
estensione della rappresentanza in giudizio al coassicuratore
delegatario, costui non diviene obbligato in solido verso il contraente
assicurato, ma continua ad essere tenuto in proprio nei limiti della
quota di sua pertinenza (Cass. n. 1712/2000) e, per il resto, in nome e
per conto degli altri coassicuratori”.
Si é pure affermato che “La coassicurazione, che può trovare la sua
fonte anche in unico contratto dell’assicurato con i coassicuratori, può
essere stipulata anche da uno solo degli assicuratori in nome e per
conto degli altri, oltre che in proprio, qualora egli sia investito di un
potere di rappresentanza a norma degli artt. 1387 ss. cod. civ.
(cosiddetta clausola di delega o di guida). La sottoscrizione della
polizza da parte di una sola impresa assicuratrice non esclude quindi di
per sé la coassicurazione, in quanto la sottoscrizione degli assicuratori
non intervenuti può essere sostituita dalla spendita, non
necessariamente espressa ma inequivocabilmente desumibile dal
contratto, del loro nome da parte della compagnia firmataria, e
l’eventuale difetto del potere di rappresentanza non comporta la
12

la ricezione di comunicazioni dell’assicurato, il rilascio di dichiarazioni

trasformazione del contratto stipulato come coassicurazione in un
contratto di assicurazione con la sola compagnia stipulante, ma solo
una responsabilità di quest’ultima ai sensi dell’art. 1398 cod. civ.
Costituisce inequivocabile manifestazione della spendita del nome

nel contratto delle quote di rischio assicurate da ciascuno degli
assicuratori” (Cass. 12 luglio 2005, n. 14590).
E’ stato inoltre precisato che “In tema di assicurazione contro i danni,
l’atto scritto con cui l’assicurato dà notizia del verificarsi dell’evento
coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell’indennità è
riconducibile alle comunicazioni inerenti al contratto, in quanto
esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto
del determinarsi delle relative condizioni. Pertanto, in ipotesi di
coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta
ai compiti di gestione della polizza conferiti con la “clausola di delega”,
anche della rappresentanza dell’altro assicuratore in ordine a tutte le
“comunicazioni contrattuali”, è idonea a comprendere, in assenza di
deroghe o limitazioni, l’abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con
la conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei
confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota
dell’indennizzo a carico del coassicuratore “delegante” (Cass. 19
maggio 2004, n. 9469 e Cass. 5 agosto 1993, n. 8551).
Ancora “In materia di coassicurazione, la clausola di delega, con la
quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di
compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo,
abilita l’impresa delegata, quando sia previsto che solo con essa
l’assicurato debba svolgere i rapporti inerenti al contratto, a ricevere
l’atto con cui lo stesso assicurato dà notizia del verificarsi dell’evento
coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell’indennità, con la
13

degli altri assicuratori da parte della compagnia firmataria l’indicazione

conseguenza che l’atto medesimo interrompe la prescrizione anche in
riferimento alla quota dell’indennizzo a carico dei coassicuratori
deleganti” (Cass. 28 agosto 2000, n. 11228).
A tanto deve aggiungersi che il Banco di Sicilia era legittimato a
compiere, ai sensi dell’art. 1710 c.c. (secondo il quale il mandatario è

famiglia), gli atti interruttivi della prescrizione anche per conto degli
altri istituti di credito (v. Cass. 26 luglio 1997, n. 6776, sia pure in tema
di rapporto di mandato tra consorzio e consorziati e di effetti
interruttivi degli atti compiuti dal consorzio mandatario che aveva
stipulato un’assicurazione per conto delle società consorziate).
Ed invero va condivisa l’affermazione del Giudice del merito – già
sopra riportata – secondo cui dalle clausole contrattuali risultava che
alla “delegataria” Assitalia Le Assicurazioni d’Italia S.p.a da un lato e al
“capofila” Banco di Sicilia S.p.a. dall’altro era stato conferito
rispettivamente dalle compagnie assicuratrici e dalle altre banche del
pool un potere di gestione assimilabile ad un vero e proprio mandato
senza rappresentanza dell’unico rapporto contrattuale plurilaterale di
cui alla polizza in questione.
Militano a favore della sussistenza del ricordato mandato senza
rappresentanza nei rapporti tra le predette banche proprio l’unicità del
rapporto contrattuale in questione, già in precedenza sottolineata, la
posizione del Banco di Sicilia come capo fila del pool di banche (v.
sentenza impugnata p. 8), che é indicativa del ruolo di guida e di
interlocutore nei rapporti con i contraenti e con i terzi in capo a chi
tale posizione riveste, nonché la non necessità, per il mandato senza
rappresentanza, di forme particolari, sicché l’attribuzione ad un
soggetto del potere di agire per conto di altri può essere anche
implicitamente convenuta. A tale ultimo riguardo si evidenzia che nella
14

tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di

polizza fideiussoria in questione si legge che “la s.p.a. Le Assicurazioni
d’Italia (in seguito denominata Società) assicura il Gruppo di banche
costituito dal Banco di Sicilia (capofila), Cassa di Risparmio di Bologna
e Monte Paschi di Siena (in seguito denominato Assicurato), alle
condizioni che seguono, il risarcimento dei danni diretti fino alla

Dalla copiosa corrispondenza richiamata dal Giudice di merito in
sentenza (v. p. 9 e 10) tra l’Assitalia, delegataria delle compagnie
assicuratrici, e il Banco di Sicilia, capofila degli istituti di credito, ed in
particolare dalla nota del 22 maggio 1981 dell’Assitalia in riscontro alla
ennesima richiesta del Banco di Sicilia si trae la conferma che
dall’Assitalia era dato per scontato che il credito reclamato ex adverso
era pari a quello risultante dalla polizza ed era, in quanto tale,
unitariamente considerato, pur se – ma tanto è irrilevante ai fini che qui
interessano -, in caso di escussione della polizza, il corrispondente
importo sarebbe stato suddiviso, in base a quanto convenuto, tra le
banche partecipanti alpoo/.
2. Con il secondo motivo, si denuncia “violazione e falsa applicazione
dell’art. 1362 e sgg. cod. civ. anche in relazione agli artt. 5 e 6 delle
condizioni generali della polizza posta a base della domanda attrice,
nonché dei principi e norme che regolano l’interpretazione dei
contratti: art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1944 cod. civ., nonché dei principi e norme che regolano la
fideiussione ed in particolare del c.d. beneficiurn escussionis, che non può e
non deve essere confuso con la c.d. perdita definitiva disciplinata in
polizza e rilevante ai fini dell’an e del quantum dell’indennizzo: art. 360
n. 3 cod. proc. civ. Insufficiente e contraddittoria motivazione in un
punto decisivo della controversia: art. 360 n. 5 cod. proc. civ.”.

15

concorrenza di £ 3.000.000.000…”.

2.1. Le ricorrenti lamentano in particolare che la Corte di merito abbia
rigettato l’eccezione, da esse proposta, di inoperatività della polizza per
non essere stata accertata la perdita definitiva, accertamento cui, ad
avviso delle predette, avrebbe potuto procedersi solo con la

straordinaria cui era stato sottoposto il debitore principale, ITAVIA
S. p. a..
Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo
aver richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso
di fallimento del debitore principale (e anche nel caso di altre
procedure concorsuali) il fideiussore non può più invocare il beneficio
di escussione, salvo che le parti abbiano stabilito espressamente
l’efficacia della preventiva escussione anche in caso di fallimento del
debitore principale, ha erroneamente ritenuto che tale volontà non
emerge in alcun modo dalle clausole della polizza in esame.
Assumono le ricorrenti che la Corte di merito non avrebbe considerato
che le parti avevano, invece, non solo convenuto il beneficio della
preventiva escussione del patrimonio del debitore ma avevano
rafforzato tale beneficio al punto da prevedere espressamente che solo
nell’ipotesi in cui il beneficiario avesse esperito inutilmente le azioni
esecutive, avrebbe avuto diritto al “risarcimento” dei danni
convenzionalmente stabiliti.
Dal combinato disposto degli artt. 5 e 6 della polizza fideiussoria
secondo le ricorrenti emergerebbe che l’intervento dell’Assitalia e delle
altre imprese assicuratrici presuppone l’accertamento della cd. perdita
definitiva e, quindi, l’accertamento della definizione della procedura
concorsuale collettiva della società ITAVIA S.p.a. che si
configurerebbe non solo come condizione di operatività della polizza
fideiussoria ma anche come elemento essenziale per la quantificazione
16

definizione della procedura concorsuale di amministrazione

della perdita definitiva e, quindi, del correlativo indennizzo a carico
dell’assicuratore.
Assumono le ricorrenti che, se la Corte di merito avesse considerato
quanto da loro evidenziato, avrebbe rigettato la domanda degli istituti
di credito, in quanto la procedura concorsuale dell’ITAVIA non solo

finale, ma all’esito della causa del noto abbattimento dell’aereo della
detta società, quest’ultima potrebbe essere titolare di ingenti crediti che
potrebbero assicurare alle banche il recupero del loro credito, con
esclusione della c.d. perdita definitiva e, quindi, del diritto degli istituti
di credito ad ottenere l’indennizzo.
La Corte avrebbe, quindi, non solo frainteso la censura proposta dalle
attuali ricorrenti ma avrebbe sul punto argomentato in modo erroneo e
contraddittorio.
2.2. La censura é infondata.
2.3. Va in sede di esame del secondo motivo di ricorso ribadito quanto
già evidenziato, nello scrutinare il primo motivo, al § 1.2. e va
focalizzata l’attenzione di questa Corte sulle questioni di cui ai tre
quesiti formulati in relazione al mezzo in parola.
2.4. La Corte di merito, con motivazione congrua, esauriente, coerente
e non contraddittoria, ha escluso che nel caso di specie le parti abbiano
convenuto l’efficacia del beneficio della preventiva escussione in caso
di fallimento del debitore principale; peraltro, nel ricorso, a p. 21, le
stesse ricorrenti, nell’illustrare gli artt. 5 e 6 della polizza,
sostanzialmente confermano che l’azione legale” di cui all’art. 5 va
intesa come “azione esecutiva” e non anche, quindi, come “azione
concorsuale”, sostenendo le predette che “le parti … avevano
rafforzato, a tal punto siffatto beneficio, da prevedere espressamente
che, soltanto per l’ipotesi in cui il beneficiario della polizza avesse
17

allo stato non é chiusa, non essendo stato depositato il piano di riparto

esperito inutilmente le azioni esecutive, avrebbe avuto diritto al
“risarcimento” dei danni convenzionalmente pattuiti”.
Non risultano, quindi, fondate le censure delle ricorrenti in relazione
alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1944 c.c. e neppure
può accedersi alla tesi dalle stesse sostenuta, secondo cui il

discute in causa andrebbe ravvisato nell’accertamento formale della
“perdita definitiva”, il quale, in caso di procedura concorsuale relativa
al debitore principale potrebbe essere compiuto solo all’esito della
predetta procedura in base alle risultanze del piano finale di riparto
dell’attivo.
Ed invero, secondo quanto già affermato da questa Corte, “il beneficio
di escussione, spettante al fideiussore ex art 1944 cod civ, non può
essere validamente invocato allorquando vengano dal fideiussore
indicati, come beni da sottoporre ad esecuzione, beni compresi nel
fallimento del debitore principale, sottratti come tali alla disponibilità
di costui e non assoggettabili ad azione esecutiva individuale” (Cass. 22
dicembre 1969, n. 4032), a meno che le parti non convengano
espressamente l’efficacia della preventiva escussione anche in caso di
fallimento del debitore principale; é stato infatti pure precisato da
questi giudici di legittimità che “benché il beneficio della preventiva
escussione di cui all’art. 1944, secondo comma, cod. civ. non sia
esperibile in via normale nel caso di fallimento del debitore principale in considerazione dell’universalità oggettiva che qualifica le procedure
concorsuali liquidatorie e che è incompatibile con la struttura del
beneficio, poiché la relativa eccezione presuppone l’indicazione, da
parte del garante, dei beni del debitore da sottoporre ad esecuzione tuttavia le parti possono convenire l’efficacia della preventiva
escussione anche in presenza del fallimento del debitore, purché detta
18

presupposto di operatività della garanzia pattuita con la polizza di cui si

volontà emerga con chiarezza dalle clausole contrattuali” (Cass. 13
dicembre 1994, n. 10610).
E’ stato altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “il
beneficio della preventiva escussione non può essere opposto dal
fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a

siffatta eventualità), ove non sussistano e non siano indicati dal
fideiussore beni del debitore principale ancora suscettibili di essere
assoggettati ad azione esecutiva individuale del creditore” (Cass. 18
luglio 2011, n. 15731).
Inoltre, é pur vero che qualora la fideiussione venga prestata con il
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, come
contemplato dall’art. 1944, secondo comma, c.c., la declaratoria di
fallimento di detto debitore principale, e la conseguente impossibilità
del creditore di esperire contro di lui azione esecutiva individuale sui
beni indicati dal fideiussore, non implica di per sé l’esigibilità del debito
del fideiussore medesimo, ove nella concreta regolamentazione di
detto beneficio, che rientra nella disponibilità delle parti,
quell’esigibilità sia collegata ad una situazione d’impossibilità definitiva,
totale o parziale, di recupero del credito nei confronti del debitore
principale, e quindi in ipotesi di fallimento, alla conclusione della
procedura concorsuale senza il soddisfacimento del credito stesso
(Cass. 17 luglio 1985, n. 4218).
Tuttavia, va evidenziato che, per le ragioni già espresse, dalle clausole
invocate dalle ricorrenti non emerge con chiarezza la volontà delle
parti di prevedere pattiziamente un beneficium excussionis anche in caso di
fallimento (Cass. 13 dicembre 1994, n. 10610) né, a maggior ragione, la
volontà delle parti stesse di collegare l’esigibilità del debito del
fideiussore alla cd. perdita totale anche in caso di fallimento.
19

procedura concorsuale (salvo il caso dell’esplicita sua estensione ad una

A tanto deve aggiungersi che, comunque, il Commissario straordinario
della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria della
ITAVIA, con nota del 29 settembre 1997, espressamente richiamata
nella sentenza impugnata, ha dichiarato che “non vi sia alcuna

Infine, va evidenziato che, peraltro, degli eventuali ingenti crediti di cui
l’ITAVIA potrebbe essere in futuro titolare, genericamente prospettati
in ricorso (v. p. 23), non risulta sia stato fatto espresso e specifico
riferimento nei precedenti gradi del giudizio, sicché la questione, oltre
che genericamente prospettata, si appalesa, in difetto di circostanziate
deduzioni sul punto, del tutto nuova.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,
seguono la soccombenza tra le ricorrenti e le controricorrenti mentre
non vi é luogo a provvedere per le dette spese nei confronti delle
intimate, non avendo le medesime svolto attività difensiva in questa
sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi C
22.000,00, di € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, in favore del
Banco di Sicilia S.p.a., in complessivi € 22.000,00, di cui € 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge, in favore della Cassa di Risparmio di
Bologna S.p.a. e in complessivi € 22.000,00, di cui € 200,00 per esborsi,
oltre accessori di legge, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p. a..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Supr ma di Cassazione, il 7 marzo 2013.

possibilità di soddisfo anche parziale, per i creditori chirografari”.

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