Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13661 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6267/2014 proposto da:

D.L.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Magnagrecia 13, presso lo studio dell’avvocato

SEBASTIANO DI LASCIO, che lo rappresenta e difende, come da procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 686/2014 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 18/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

“Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, D.L.R. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS) con cui, in data 29.11.2008, era stata accertata la violazione di cui del D.Lgs. 285 del 1992, art. 158, comma 5 (sosta in corrispondenza o in prossimità di intersezione), con riferimento alla vettura targata (OMISSIS) di proprietà del ricorrente (fatto accertato in (OMISSIS)).

Instaurato il contraddittorio, all’udienza di discussione nessuno compariva. Indi il giudice di pace annullava la sanzione e compensava le spese di lite. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l’Avv. D.L.R., chiedeva la riforma della sentenza 17701/2010… nella parte in cui non aveva disposto la condanna dell’amministrazione comunale al pagamento delle spese di lite. Deduceva l’appellante che il verbale impugnato dal D.L. nel giudizio di primo grado era una copia informe del tutto nullo per carenza degli elementi essenziali del verbale di accertamento; che non vi era prova che il predetto verbale, rinvenuto per caso dall’appellante, fosse stato notificato per posta, con le modalità previste dalla legge; che la sentenza del giudice di pace era errata in quanto non sussistevano i giusti motivi per la compensazione delle pese di lite. Si costituiva il comune di Milano chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione della nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudice e la rimessione in termini del comune per la proposizione dell’appello incidentale. Deduceva il comune di Milano: che l’appello era stato notificato non presso la sede legale, bensì in (OMISSIS), vale a dire presso uno degli uffici della Polizia Locale di Milano; che la sentenza del giudice di pace era errata in quanto aveva accolto l’opposizione senza considerare che dal verbale, il quale costituiva atto con fede privilegiata, emergeva la prova della violazione contestata al D. L.; che la notifica era stata validamente effettuata mediante consegna al portiere; che correttamente il giudice di pace aveva disposto la compensazione delle spese di lite”.

2. Il giudice di appello, ritenuta nulla la notifica del gravame perchè effettuata non presso la sede comunale, riteneva tempestivo l’appello incidentale del Comune e lo accoglieva, liquidando di conseguenza le spese.

2.1 – Riteneva il giudicante che la contumacia del Comune in primo grado non impediva l’accertamento sulla legittimità della pretesa sanzionatoria così come prospettata dall’opponente, risultando chiaramente indicate le circostanze tutte necessarie per la regolare contestazione della violazione.

2.2 – Quanto “alle doglianze relative alla notifica del verbale di accertamento”, riteneva il giudice dell’appello che “nel caso in esame non sussiste l’invalidità lamentata dal D.L., atteso che il verbale accertamento consente chiaramente di individuare, come detto poco sopra, il comportamento in contestazione, il tempo e il luogo dell’accertamento”.

2.3 – Quanto alla notifica del verbale, rilevava il giudice dell’appello che “la notifica del verbale al D.L. è attestata dal relativo avviso di ricevimento (doc. 2 all. a del Comune di Milano), da cui risulta la ricezione presso il luogo di residenza anagrafica del trasgressore (fatto non contestato), sita in (OMISSIS), con consegna a mani del portiere, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., come risulta dalla relativa cartolina di ricevimento, sottoscritta dal ricevente”.

2.4 – Quanto alle “censure relative all’inesistenza della notifica effettuata tramite Poste Italiane”, osservava il Tribunale che “la violazione contestata al D.L. è stata ritualmente contestata mediante notifica a cura dell’agente delle poste, in virtù di Convenzione con Poste Italiane, legittimamente posta in essere dal Comune di Milano in applicazione della previsione normativa di cui della L. n. 261 del 1999, art. 4”.

3. Impugna tale decisione l’avvio D.L., che formula sei motivi.

Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si contesta l’errata ritenuta nullità dell’atto di appello, eseguita presso la “Casa Comunale di (OMISSIS), perchè il ricorrente intendeva favorire il Comune, dal momento che, nelle sedi di (OMISSIS), esperti Funzionari svolgono le attività effettive del Comune per la gestione e di direzione dell’attività relativa alle sanzioni della circolazione stradale”. Rileva che gli ufficiali giudiziari, pur richiesti di notificare in altri indirizzi (come (OMISSIS)), “senza neanche interpellare il richiedente, notificano nelle Case Comunali di (OMISSIS)”. Il ricorrente conclude il motivo affermando “Nulla ha stabilito il giudice sulla nostra richiesta di considerare regolare la notifica, per cui è incorso in omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, violando in tal modo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione”, aggiungendo anche il seguente quesito: “Dica la Ecc.ma se, per prassi consolidata e per la concreta Volontà del Comune di Milano, nonchè per le disposizioni di legge in materia, debba ritenersi la validità della notifica dell’atto di appello, eseguita in (OMISSIS). Dica altresì quali siano le conseguente del mancato esame e della conseguente mancata decisione sul punto da parte del Tribunale di Milano”.

1.2 – Col secondo motivo si deduce omessa “motivazione su un punto decisivo della controversia, violando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per non aver il giudicante considerato che la pretesa nullità della notifica dell’appello era stata comunque sanata “con effetto ex tunc dalla costituzione dell’appellato, con effetto immediato”.

Rileva che “il Tribunale di Milano, senza tener conto della sanatoria della pretesa irregolarità della notifica della citazione in appello (nulla disponendo al riguardo), ha preso spunto da tale irregolarità per sancire sic et simpliciter l’annullamento della sentenza di primo grado”.

1.2 – Col terzo motivo si deduce “una contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per non aver il giudice provveduto esplicitamente alla rimessione in termini pur richiesta, non avendo il giudice “in limine litis, instaura(to) il relativo procedimento, in cui doveva esaminare, in contraddittorio delle parti in causa, i motivi per i quali si chiedeva la rimessione in termini e le piove valide offerte a tal fine”. La controparte avrebbe dovuto dimostrare “che, a causa della nullità della notifica dell’atto di appello (valida e comunque sanata), non aveva potuto, nella dimostrata ignoranza della pendenza del giudizio di appello e con una prova esaustiva, esercitare, appieno e tempestivamente, le sue ragioni di difesa, con la tempestiva costituzione in giudizio (20 giorni prima dell’udienza), con comparsa, contenente l’appello incidentale”. In mancanza di pronuncia al riguardo e in assenza di ulteriore richiesta, l’istanza di rimessione in termini doveva ritenersi rinunciata.

1.4 – Col quarto motivo si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c. e contraddittoria motivazione, perchè il giudice non poteva tener conto dei documenti prodotti solo in appello.

1.5 – Col quinto motivo si deduce la “totale infondatezza incidentale” – “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo”, per essere stato posto a fondamento della decisione di accoglimento dell’appello “il foglio informe esistente agli atti, anche alla luce delle considerazioni esposte, in ordine alla validità prevista dalla legge per documentare una regolare sanzione amministrativa”. Osserva il ricorrente che il Comune “attore sostanziale in questo giudizio, aveva l’onere di provare la legittimità della sanzione. Nulla ha provato, venendo meno anche all’obbligo di produzione della documentazione, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 2, necessaria, a parere del Legislatore a documentare la validità della sanzione, di all’azione amministrativa esercitata”, con la conseguenza che l’unico documento esistente agli atti di causa è la fotocopia del foglio informe prodotto in giudizio dal ricorrente in prime cure”, inidoneo “a dimostrare l’esistenza di una legittima sanzione”, non potendosi “comprovare l’esistenza sia di un legittimo originale di verbale sia di una notifica regolare eseguita al destinatario”, non potendosi verificare la sua conformità all’originale, la completezza e la data di notifica.

1.6 – Col sesto motivo si lamenta l’erronea regolazione delle spese di lite.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.

La censura non tiene conto della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta con il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che limita la censura ad una denuncia di motivazione meramente apparente o obiettivamente incomprensibile (vedi Cass. SU 19881/14; 8053/14). Ove anche si volesse ritenere denunciato tale vizio, va rilevato che il vizio motivazionale non può riguardare la falsa applicazione di norme processuali.

In ogni caso, la gravata pronuncia dà atto che la notifica dell’appello non è stata eseguita presso la sede legale dell’ente appellato; che eventuali convenzioni (peraltro non trascritte) non possono derogare alle norme del codice procedura civile, stante il loro carattere indisponibile; che trattandosi di nullità, e non di inesistenza, giuridica della notifica dell’atto d’appello, la costituzione dell’appellato ha comportato la sanatoria del gravame, senza però impedire all’appellato, a sua volta, di proporre appello incidentale del quale non si può affermare la tardività, stante la mancata valida vocatio in ius del Comune, rimesso in termini quantomeno implicitamente.

2.2 – E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso. Ed infatti, richiamato quanto affermato circa il precedente motivo, una volta ritenuto ammissibile l’appello incidentale, l’appellante incidentale poteva, con l’atto di gravame, produrre documenti nuovi, indispensabili ai fini del decidere, ex art. 345 c.p.c.. Va aggiunto che per il Tribunale (quale giudice di appello) il verbale prodotto dall’opponente stesso non era costituito da una copia informe, ma conteneva tutti gli elementi necessari per affermare la sussistenza della violazione contestata. In ogni caso, la documentazione prodotta in appello dal Comune, appellante incidentale, era “indispensabile” ex art. 345 c.p.c.. Inoltre, il Comune non aveva mai eccepito la tardività dell’opposizione, sicchè, anche ove la notifica del verbale fosse stata “nulla” (ma non inesistente), l’opponente non sarebbe incorso in decadenza, ma l’opposizione, una volta proposta, avrebbe sanato la nullità della notifica del verbale.

2.3 – Sono infondati anche il terzo e il quarto motivo di ricorso che riguardano censure infondate sulle quali va solo richiamato quanto indicato per i precedenti motivi.

2.4 – Va rigettato infine il quinto motivo di ricorso, col quale viene articolata una censura generica. La sussistenza della violazione emergeva dalla stessa documentazione prodotta dall’opponente e, in ogni caso, dalla documentazione indispensabile prodotta dal comune appellante incidentale.

2.5 – E’ inammissibile e comunque è infondato il sesto motivo che riguarda il governo delle spese processuali. La censura non ha autonomia argomentativa, costituendo invece la conseguente richiesta rispetto all’accoglimento delle precedenti censure. In ogni caso la condanna, in grado d’appello, alle spese di lite è conforme ai principi di causalità e di soccombenza.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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