Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13661 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 04/06/2010), n.13661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.C., F.M., S.A., C.

F., con domicilio eletto in Roma, piazza dei Caprattari n. 70,

presso lo studio Ripa di Meana, rappresentati e difesi dagli Avv.ti

Baldi Neri e Francesco Brizzi, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

nei confronti di:

RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., con domicilio eletto in Roma,

piazza Barberini n. 12, presso l’Avv. Grassi Stefano che la

rappresenta e difende come da procura a margine della memoria;

– resistente –

e nei confronti di:

CIR COSTRUZIONI S.R.L.;

– intimata –

per l’impugnazione della ordinanza di sospensione del processo emessa

in data 17 novembre 2008 dal G.I. del tribunale di Firenze nel

procedimento n. 2919/1999.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 27 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti in epigrafe, proprietari di alcuni terreni nel comune di Firenze, nell’ambito del giudizio in cui hanno convenuto la RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e la CIR Costruzioni s.r.l. al fine di sentirle condannare al risarcimento per equivalente dei danni subiti in esito alla perdita della proprietà conseguente all’acquisizione per accessione invertita in capo alla RFI del fondo occupato senza titolo alla scadenza dell’occupazione temporanea dovuta all’esecuzione di lavori di pubblica utilità, hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 42 c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il G.I. ha disposto la sospensione necessaria del processo in attesa della definizione di quello, ritenuto pregiudiziale, pendente avanti al TAR del Lazio in esito ad iniziativa degli attuali ricorrenti che hanno contestato i provvedimenti amministrativi volti alla rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità e all’espropriazione in quanto emessi, in tesi, dopo l’intervenuta ablazione.

Resiste la sola RFI S.p.a. con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In prossimità dell’udienza in camera di consiglio è stato depositato rituale atto di rinuncia al ricorso per cui deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Alla rinuncia consegue la condanna alle spese in favore della parte costituita.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore di RFI S.p.a che liquida complessivamente in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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