Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13660 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13660 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32712 del Ruolo Generale degli affari
civili dell’anno 2006, proposto
DA
CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ TELEMATICHE E
OPERATIVE PER LA RISCOSSIONE s.p.a.,

già C.N.C. – Consorzio

Nazionale obbligatorio tra i Concessionari del servizio di

Data pubblicazione: 30/05/2013

riscossione dei tributi e altre entrate dello Stato e di Enti
pubblici,

come da delibera in atti n. 10556 del 12.4.2005, con

sede in Roma, in persona del presidente legale rappresentante
p.t. dr. Luigi Capuano, domiciliato elettivamente in Roma, alla
Via Cratilo di Atene n. 31, presso l’avv. Domenico Vizzone (FAX
0650930585, e-mail d.vizzone@tiscalinet.it ), rappresentato e

/

difeso dall’avv. Fabrizio Tropiano, per procura in calce al
ricorso notificato il 25 – 29 novembre 2006.
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Roma, al Viale delle

Province n. 37, presso la dr.sa Stefania Di Ciò, rappresentato e
difeso dall’avv. Giuseppe Marino (FAX 0974821540 e e-mail

mudinvemo@.tin.it, per eventuali comunicazioni di cancelleria),
per procura a margine . del ricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 1885 del
10 gennaio – 20 aprile 2006.
Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentito il
P.M., in persona del sostituto procuratore generale dr. Aurelio
ila

Golia, che conclude per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30 luglio 2002, la terza sezione civile del
Tribunale di Roma ha accolto l’opposizione di Livio Ronca,
titolare di una esattoria che aveva cessato la sua attività il l °
gennaio 1989, al decreto ingiuntivo ad esso notificato dal
Consorzio nazionale obbligatorio tra concessionari cui è
subentrato il Centro di coordinamento di cui in epigrafe, con il
quale gli era stato intimato il pagamento di

6.745.655, a

titolo di contributi necessari a ripianare le perdite subite
dalla S.E.V. (Società Esattorie Vacanti s.p.a.) che, in apparenza
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LIVIO ROMA,

riguardavano esercizi successivi al 1990 ed erano relativi agli
anni 1993 e 1994.
Con l’appello ) l’allora Consorzio aveva dedotto che il tribunale
aveva accolto erroneamente l’opposizione, ritenendo che le somme

cessazione dell’attività di riscossione del Ronca, mentre esse,
per il perdurare della fase di liquidazione della S.E.V., erano
da considerare come relative a esercizi precedenti a quell’anno,
per cui la ingiunzione era giuridicamente corretta e doveva
quindi essere confermata.
La Corte d’appello di Roma, nella contumacia del Ronca, con
sentenza del 20 aprile 2006, ha respinto il gravame, rilevando la
mancanza dei fascicoli del primo grado per la quale, pur
risultando dagli atti e dalla sentenza appellata che la
ingiunzione era stata emessa in base a fatture, non vi erano
elementi probatori r da cui dedurre che le stesse erano relative a
perdite di esercizio di epoca anteriore al 1989, anche se
accertate successivamente.
La mancata prova dal Consorzio appellante che il credito azionato
con il decreto era maturato prima del 1989 e quindi anche della
cessazione dell’attività di esattore del Ronca, anche se era
stato accertato successivamente, cioè negli anni 1993 e 1994,
impediva di accogliere l’appello, che è stato quindi rigettato.
Per la cassazione di tale sentenza della Corte d’appello di Roma
propone ricorso il Centro nazionale di coordinamento di cui in
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pretese riguardassero esercizi successivi al 1990 e quindi alla

epigrafe con unico articolato motivo, notificato il 25 – 29
novembre 2006 e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c., contrastato da controricorso del Ronca notificato a mezzo
posta il 15 gennaio 2007.

Preliminarmente va rilevato che, alla pubblica udienza del 23
aprile 2013 della quale entrambe le parti hanno avuto avviso ai
sensi dell’art. 377 c.p.c. e dell’art. 136 dello stesso codice
con comunicazione a mezzo fax trasmesso 1’8 marzo 2013, alle
14,09 all’avv. Tropiano e alle ore 14,16 all’avv. Murino, nessuna
delle parti ha partecipato alla discussione, anche se il
contraddittorio tra loro era stato regolarmente instaurato con
gli avvisi (Cass. 30 marzo 2012 m. 5168), come conferma la
memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente del 17 aprile 2013.
Sempre in via preliminare va osservato che il ricorrente Centro
nazionale di coordinamento di attività telematiche e operative
per la riscossione s.p.a., nella stessa intestazione del ricorso,
richiama la delibera di trasformazione del preesistente Consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari nell’attuale società
per azioni iscritta nel registro delle imprese di Roma in data l °
giugno 2006.
La natura costitutiva dell’indicata pubblicità comporta che
correttamente il ricorso introduttivo del presente giudizio
notificato nel novembre 2006 proviene dalla società per azioni in
cui già dal giugno precedente si era trasformato il preesistente
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Motivi della decisione

Consorzio tra i concessionari parte del giudizio di appello, cui
la società ricorrente è quindi subentrata, non essendo necessario
che delle obbligazioni oggetto di causa debbano rispondere gli
originari consorziati nella concreta fattispecie (sul problema

particolare Cass. 13 aprile 2012 n. 5874).
Il ricorso è pertanto regolarmente instaurato, provenendo dal
successore a titolo universale della parte costituita in appello,
che fonda la sua legittimazione sulla pubblicità data alla sua
nascita con la iscrizione nel registro delle imprese, in
sostituzione della parte del giudizio di appello oggi estinta.
1.1. Con il ricorso il Centro nazionale di coordinamento di
attività telematiche e operative per la riscossione s.p.a.
afferma che nel sistema vigente fino al 1990, la gestione delle
esattorie prive di concessionario era affidata ad una società per
azioni denominata S.E.V. s.p.a. (Società esattorie vacanti)/
creata dal suo dante causa Consorzio nazionale fra concessionari
anche per gestire un fondo di riserva per coprire eventuali
perdite delle esattorie associate.
A seguito della riforma del servizio di riscossione la S.E.V. è
stata posta in liquidazione dal 23 marzo 1990, ma dopo tale data
sono emerse perdite conseguenti ad atti delle gestioni del
servizio anteriori al l ° gennaio 1990 che dovevano essere coperte
con il contributo di tutti gli esattori, ai sensi del secondo
comma dell’art. 3 della legge 4 agosto 1977 n. 524.
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cfr. S.U. 12 marzo 2013 n. 6070 e per la successione a titolo

Nella premessa del ricorso si afferma che le somme chieste con il
decreto ingiuntivo opposto e revocato, erano dovute dal Ronca ai
sensi della norma che precede i per obblighi precedenti al 1990,
anche se il Consorzio per essi aveva emesso fatture del 13

oggetto dell’ingiunzione a base del presente giudizio.
In primo grado il decreto ingiuntivo è stato revocato sul
presupposto che i crediti azionati fossero successivi al 1990 e
alla cessazione dell’attività esattoriale da parte del Ronca e
non anteriori a detto anno, come in realtà essi erano; il gravame
del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari è stato
respinto dalla Corte d’appello di Roma per difetto di prova delle
ragioni dell’appellante.

Il

ricorso della società succeduta al Consorzio appellante

lamenta invece violazione dall’art. 347 c.p.c., in relazione
all’art. 360, comma 1 0 , n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello
respinto il gravame della ricorrente, perché “in atti non vi sono

i fascicoli di parte del primo grado” per cui non era stato
possibile rilevare se le somme pretese riguardassero crediti
maturati prima o dopo il 1 0 gennaio 1990.
La documentazione prodotta in primo grado era stata richiamata
espressamente nell’appello e nella sentenza impugnata e il
giudice avrebbe dovuto di ufficio acquisire il fascicolo di primo
grado ai sensi dell’art. 347 c.p.c.
Il quesito di diritto a chiusura dell’unico motivo del ricorso è
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novembre 1995 e del 14 maggio 1996, per la somma di £ 6.745.655

il seguente: “La mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di
primo grado, ai sensi del terzo comma dell’art. 347 c.p.c.,
qualora questo avrebbe consentito al giudice di trarre elementi
di valutazione idonei a suffragare una diversa soluzione,

Al ricorso sono infine aggiunte alcune osservazioni di merito,
che evidenziano come il Ronca da concessionario del servizio di
esattoria era stato obbligato a versare al Consorzio il suo
contributo per le perdite subite dalla S.E.V., cioè dalla società
delle esattorie vacanti per il periodo anteriore al 1990,
richiamando anche giurisprudenza di merito nello stesso senso del
Tribunale di Roma, alle pagg. 15 e 16 dell’impugnazione.
2. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, perché, anche dando
risposta affermativa al quesito che conclude il motivo di
ricorso, nessun mutamento consegue in ordine alla decisione dell’
appello impugnata in questa sede, che collega alla mancanza dei
“fascicoli di parte” che potrebbero anche non essere rimasti in
quello di ufficio di cui al 3 ° comma dell’art. 347 c.p.c., il
rigetto del gravame e, con esso, dell’opposizione a decreto
ingiuntivo.
Invero, anche a non rilevare che neppure dalle fatture emesse dal
Consorzio nel 1995 e nel 1996 emerge con certezza la data in cui
erano maturati i contributi dovuti dal Ronca alla S.E.V. in
liquidazione, dalla sentenza risulta chiaro che il Ronca ha
proseguito la sua attività di esattore, anche per più esercizi
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costituisce motivo di ricorso per cassazione”.

degli anni ’90.
La documentazione comprovante il credito esercitato con il
ricorso per decreto ingiuntivo, di cui si censura la mancanza
nella fase di merito con il presente ricorso, era inserita nel

quello di ufficio e neppure è dedotto fosse stata restituita dopo
il ritiro di esso per le conclusionali, con la conseguenza che
l’omessa richiesta del fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art.
347 c.p.c., dal giudice d’appello non rileva, potendo la parte
produrre il suo fascicolo di primo grado o ricostruirlo con la
documentazione probatoria ancora in suo possesso ovvero con
quella prodotta pure in appello da controparte (tra molte, cfr.
Cass. 8 febbraio 2013 n. 3033, 22 gennaio 2013 n. 1462, 18 maggio
2012 n. 7916).
Essendovi in ricorso (pag. 5, dal 3 ° al 5 ° rigo,) anche l’accenno
agli estratti autentici del libro giornale dell’allora Consorzio,
da cui poteva risultare la data dei crediti maturati secondo il
ricorrente prima del l ° gennaio 1990 e il richiamo alle fatture a
base del ricorso per ingiunzione, la mancata deduzione che tale
documentazione non era nel fascicolo di ufficio ma in quello di
parte ricorrente, che nulla deduce sul ritiro di esso e sul suo
onere di depositarlo nuovamente in appello, comporta che il
ricorso stesso è inammissibile, perché non autosufficiente su
tale punto decisivo, anche per dimostrare l’interesse alla
impugnazione in questa sede.
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fascicolo di parte del Consorzio che non è certo fosse rimasto in

Il ricorso deve quindi dichiarasi inammissibile e le spese devono
porsi a carico del ricorrente, dovendosi liquidare nella misura
di cui in dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012 n. 140,
applicabile anche alle prestazioni professionali eseguite nel

2012 n. 17405.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, che
liquida in C 3.000,00 a titolo di compenso e in C 200,00 per
esborsi, oltre alle spese accessorie come per legge.
Così deciso il 23 aprile 2013 nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.

vigore delle previgenti tariffe, come chiarito da S.U. 12 ottobre

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