Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13660 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1258-2020 proposto da:

I.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI DELLA COLLETTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE RICONSOCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA – SEZIONE DI TREVISO, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 10178/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 26/11/2019 R.G.N. 4596/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Venezia con decreto pubblicato il 26.11.2019, ha respinto il ricorso proposto da I.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

1.1. dal decreto si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine con l’ingiusta accusa da parte dei componenti della propria famiglia di avere ucciso il padre; i fratelli del padre, accusandolo di omicidio, volevano costringerlo a diventare animista e poichè egli si era opposto lo avevano denunziato alla polizia per l’omicidio del genitore;

1.2. il Tribunale, premessa la complessiva inattendibilità del racconto in quanto generico, incoerente e privo di riscontri, ed evidenziato che sussistevano dubbi di autenticità anche in relazione alla documentazione prodotta, ha escluso i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione osservando: quanto allo status di rifugiato che alla luce della complessiva inattendibilità del narrato non si evinceva l’esposizione al rischio di persecuzione rilevante al fine della protezione internazionale; quanto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) che il ricorrente non aveva dedotto di poter subire, in caso di rientro, un danno grave per il concreto rischio di essere sottoposto alla pena di morte o a trattamenti inumani o degradanti; quanto all’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c D.Lgs. cit., le fonti consultate non consentivano di ritenere che nell'(OMISSIS), regione di provenienza del richiedente, vi fosse un conflitto armato interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – da comportare una situazione di indiscriminata violenza tale da poter coinvolgere il ricorrente; quanto alla protezione umanitaria, il ricorrente non aveva allegato o dimostrato circostanze di particolare vulnerabilità; in mancanza di rischio specifico per la ipotesi di rimpatrio giustificata dalla vicenda personale del ricorrente e dalla condizioni del Paese non sussistevano, quindi i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.A. sulla base di cinque motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

3. con il terzo motivo di ricorso denunzia difetto di motivazione;

4. i motivi, illustrati congiuntamente, censurano il rigetto della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c); in particolare si dolgono della genericità del riferimento agli studi di recente effettuati a supporto dell’affermazione che la regione dell'(OMISSIS), pur appartenendo al Delta del Niger non era interessata dalla situazione di violenza generalizzata che interessava l’area complessiva; in tal modo era stato violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in tema di necessità di verifica delle condizioni della zona di provenienza del richiedente;

5. con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

6. con il quinto motivo di ricorso deduce violazione del dovere di cooperazione istruttoria, violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

7. i motivi, illustrati congiuntamente, censurano il mancato riconoscimento della protezione umanitaria evidenziando che non basta un riferimento generale ed astratto alla situazione del paese di origine ma occorreva considerare la complessiva situazione del (OMISSIS) la quale, unita alla “primitività” di certi relazioni parentali, come descritte dal richiedente, era sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria; inoltre occorreva considerare la condizione di integrazione in Italia del ricorrente, con il corredo di titolarità di diritti e dignità venuto meno in Patria;

8. il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili;

8.1. il giudice di merito ha escluso il ricorrere nell'(OMISSIS), regione di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza generalizzata per effetto di conflitto armato interno ed ha specificamente indicato le fonti sulla base delle quali ha effettuato tale ricostruzione;

8.2. parte ricorrente a fronte di tale accertamento si limita a dedurre, con generico riferimento ad un rapporto COI, neppure individuato in relazione all’anno di riferimento, e del quale omette di trascrivere il contenuto, che l'(OMISSIS) è uno degli Stati più violenti del (OMISSIS); in altri termini, si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (Cass. n. 2563/ 2020);

9. il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono anch’essi inammissibili; parte ricorrente si limita a contestare il concreto accertamento del giudice di merito in ordine alle condizioni per la protezione umanitaria sollecitando un diverso apprezzamento delle risultanze di causa, laddove la ricostruzione fattuale alla base del decisum sul punto, poteva essere incrinata, in conformità dell’attuale configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. Sez. Un. 8053/2014) fatto neppure identificato dall’odierno ricorrente;

10. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata, tardivamente costituitasi al solo fine della discussione, svolto in concreto attività difensiva;

11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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