Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1366 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ARREDA UFFICI di Interrante A. e Maniscalco F. s.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 9/35/07, depositata il 27 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che la notificazione del ricorso è stata eseguita a mezzo posta e che l’intimata non si è costituita;

che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2-quater, introdotto dalla Legge di Conversione 28 febbraio 2008, n. 31, ha aggiunto alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 dopo il comma 5, il seguente: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”;

che, ai sensi del successivo comma 2-quinquies del medesimo art. 36, “la disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi della citata L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del presente Decreto”, cioè dal 1 marzo 2008 (v. L. n. 31 del 2008, art. 1, comma 2);

che, nella fattispecie, il procedimento notificatorio è iniziato in data 14 aprile 2008, con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e dall’avviso di ricevimento della raccomandata, depositato dalla ricorrente, risulta che il piego è stato consegnato a persona diversa dal destinatario (segretaria), senza, tuttavia, che vi sia alcuna attestazione della spedizione al destinatario della lettera raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, citato nuovo comma 6;

che deve ritenersi che detta omissione non costituisca mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (cfr, in tal senso, l’orientamento più recente di questa Corte in ordine alla omissione della spedizione della raccomandata prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4; Cass. nn. 17915 del 2008 e 7667 del 2009);

che, in conclusione, occorre disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso, nel termine assegnato in dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso, assegnando il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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