Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1366 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1366 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 8799-2008 proposto da:
SAMIR HANNA MAGDY SMRMDY61L29Z336M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ZARA 13, presso lo studio
dell’avvocato RONDININI FLAVIO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale del Dott. Notaio LUCA
IMPERIALE in ROMA 27/11/2013, REP. 1769;
– ricorrente

2013

contro

2235

SPADA

PATRIZIA

SPDPRZ50M56H501X,

elettivamente

domiciliata in ROMA, V. PIEMONTE 32, presso lo studio
dell’avvocato SPADA GIUSEPPE, che la rappresenta e

1

Data pubblicazione: 23/01/2014

difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 453/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 07/03/2007, R.G.N. 8047/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
del

27/11/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato FLAVIO RONDININI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 7 marzo 2007,

la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da
Magdy Samir Hanna avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
27629/04.

in giudizio Patrizia Spada, con la domanda diretta alla
determinazione del canone legale di locazione relativamente al
contratto stipulato dal ricorrente, quale conduttore, con la
resistente, quale locatrice, ed alla condanna di quest’ultima
alla restituzione di quanto pagato in eccesso dal conduttore.
1.1.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell’attore,

ritenendo che lo stesso non avesse fornito prova idonea che il
contratto, apparentemente stipulato per “finalità transitoria
abitativa”, dissimulasse una locazione ordinaria, diretta a
soddisfare esigenze abitative stabili e primarie, con
assoggettamento alla normativa sull’equo canone.
2.- Proposto appello da parte del Magdy e costituitasi anche in
appello la Spada, la Corte d’Appello ha, come detto, rigettato
l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando
l’appellante al pagamento delle spese del grado.
3.-

Avverso la sentenza Magdy Samir Hanna propone ricorso

affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
L’intimata si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

3

Il Tribunale era stato adito dal predetto, il quale aveva citato

l.

Con l’unico articolato motivo di ricorso si denuncia

«violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art.
360 n. 3 con riguardo agli artt. 112 cpc

error in procedendo-

324 cpc art. 1, 12 e 26 l. 392/78- Vizio di motivazione ex art.
360 n. 5 cpc>>.

mancare dei requisiti della specificità, completezza e
riferibilità alla decisione impugnata, richiesti a pena di
inammissibilità dall’art. 366 comma primo n. 4 cod. proc. civ.
(cfr., tra le tante, Cass. n. 13259/06, n. 15952/07, n.
20652/09).
Nell’illustrazione svolta cumulativamente per le tre censure
indicate in rubrica, dalla pagina 2 alla pagina 11 del ricorso
manca, con riferimento a ciascuna, l’esatta individuazione del
capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione delle ragioni che
illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte
violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze
della motivazione, apparendo peraltro molti dei rilievi
dell’impugnazione rivolti a censurare più la

ratio decidendi

della sentenza di primo grado che quella della sentenza
impugnata.
2.

A quella di cui sopra, si aggiungono altre ragioni di

inammissibilità per ognuna delle tre censure, su cui il ricorso
pare essere fondato.
Quanto alla prima, con la quale si lamenta la violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., perché, a detta del ricorrente,

4

Il motivo è prospettato in termini e con modalità tali da

il giudice si sarebbe pronunciato sul quantum,
debeatur,

(«dica la

che si trova alle pagine 6-7
di

presenza

domanda

una

il

sull’an e sul

quesito di diritto,
Suprema Corte se

quantum debeatur,

scisse, possa il Giudice di merito omettere di
limitando

sull’an
debeatur;
logico

di

se la

la sua motivazione
pronuncia

quella sul

sull’an impichi

di

in

mai

pronunciarsi

rigetto al

quantum

sull’an costituisca un presupposto

quantum;

se il rigetto della

anche la caducazione di quella sul

domanda

quantum>>),

risulta formulato in violazione dell’art. 366 bis cod. proc.
civ.
Infatti, il ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei
motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c.

(inserito dall’art. 6

del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato
dall’art. 47, comma 1, lett. d, della legge 18 giugno 2009 n.
69), applicabile in considerazione della data di pubblicazione
della sentenza impugnata

(7 marzo 2007).

Il quesito di diritto è formulato in modo tale da non precisare
la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte, poiché
espresso in termini generici e senza alcun concreto riferimento
a quanto affermato nella sentenza impugnata, mancando la
giustapposizione -ritenuta necessaria da diversi precedenti (tra
cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono- tra
la

ratio

decidendi

della sentenza impugnata e le ragioni di

critica sollevate. Essi non consentono a questa Corte
l’individuazione degli errori di diritto che il ricorrente

5

sull’an

esaminare la domanda

senza previamente

intende denunciare con riferimento alla fattispecie concreta né
l’enunciazione di una

regula iuris

applicabile anche in casi

ulteriori rispetto a quello da decidere, poiché di tale caso e
delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi
logico-giuridica (cfr., per la funzione riservata ai quesiti di

2.1.-

Per di più, anche astrattamente considerato, il quesito

rivela un errore logico-giuridico di fondo che dà luogo ad un
ulteriore profilo di inammissibilità, laddove viene confuso il
vizio di omessa pronuncia con quello di omessa motivazione
riguardo ad una domanda avanzata dalla parte. Sul punto è
sufficiente richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite
per il quale, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa
pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una
delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che
faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie
di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,
con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo
rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante
dalla

relativa

omissione,

dovendosi,

invece,

dichiarare

inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione
sia mancante o insufficiente (Cass. S.U. n. 17931/13), come
accaduto nel caso di specie, in cui si legge in ricorso che il
giudice di merito «..ha implicitamente respinto anche la domanda
sull’an tuttavia omettendo di fornire una qualsiasi motivazione

6

diritto, tra le altre Cass. S.U. n. 26020/08 e n. 28536/08).

in ordine alla implicita decisione di rigetto della domanda di
accertamento»).
3.

Con la seconda censura si lamenta la violazione degli artt.

324 cpc, nonché degli artt. l, 12 e 26 della legge n. 392 del
1978, sostenendo il ricorrente che sulla natura stabile della

studio, quindi sulla sua assoggettabilità alle regole dell’equo
canone, si sarebbe formato il giudicato a seguito della
convalida dello sfratto intimato dalla locatrice, poiché la
relativa ordinanza non sarebbe stata opposta ex art. 668 cod.
proc. civ.
La censura è inammissibile poiché pone una questione che non
risulta essere stata posta nei gradi di merito, né nel ricorso è
detto che sul punto vi sia stato contraddittorio alcuno.
Va infatti ribadito che in tema di ricorso per cassazione,
qualora una determinata questione giuridica – che implichi
accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella
sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta
questione in sede di legittimità, al fine di evitare una
statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha
l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della
questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di
indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,
onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità

7

locazione o comunque transitoria per motivi di lavoro o di

di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione
stessa (Cass. n. 22540/06, n. 12992/10).
Né rileva che il giudicato esterno, al pari del giudicato
interno, sia rilevabile anche in cassazione, poiché lo stesso,
qualora non si assuma formatosi dopo la sentenza impugnata, deve

le altre, Cass. n. 26041/10). Sul punto il ricorso manca
totalmente di autosufficienza poiché, in violazione dell’art.
366 n. 6 cod. proc. civ., non solo non deduce di avere prodotto
l’intimazione di sfratto per morosità e la relativa ordinanza in
sede di merito né dà conto della loro reperibilità nel
fascicolo, ma nemmeno indica in ricorso gli estremi dell’una e
dell’altra.
4.

Resta da dire della censura genericamente indicata in

rubrica come «vizio di motivazione ex art. 360 n.5 cpc>>.
La stessa appare articolata in due distinti profili di
doglianza.
Il primo riguarda l’affermazione del giudice di merito circa la
mancanza di prova in merito alla misura del canone pagato dal
conduttore e circa l’inammissibilità di

<>: il ricorrente sostiene che i criteri per la
determinazione del canone sarebbero risultati da dati certi e
non bisognosi di prova.
Premesso che va ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di
coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o

8

risultare da atti già prodotti nel giudizio di merito (cfr., tra

nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze e che ne consegue che il suddetto mezzo di indagine
non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal
fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente
negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla

di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi,
fatti o circostanze non provati (Principio affermato ai sensi
dell’art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ. da Cass. ord. n.
3130/11), si deve escludere che la Corte territoriale abbia, nel
caso di specie, violato questo principio.
Risulta infatti dalla sentenza impugnata che la Corte ha
rilevato che l’appellante «…non solo non ha indicato, sia pure
approssimativamente, quale fosse l’equo canone dell’immobile
(del quale, fra l’altro, non è dato conoscere la consistenza),
limitandosi a richiedere che fosse disposta al riguardo una
C.T.U., all’evidenza “ad explorandum”, ma non ha neppure
indicato (e tanto meno dimostrato) il complessivo importo
versato nel corso della locazione, con la conseguenza che non
sarebbe, comunque, possibile determinare l’eventuale differenzacanoni corrisposta oltre la misura legale>>.
Nel ricorso si insiste nel sostenere che vi sarebbero stati
elementi atti a colmare la lacuna istruttoria relativamente al
primo dei rilievi mossi dalla Corte d’Appello (cioè elementi
atti a consentire la determinazione, per via peritale, del
canone nella misura legale), ma nulla si dice sulla seconda

9

deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero

parte della riportata motivazione, che costituisce la vera
decidendi

ratio

della sentenza impugnata e che è coerente col

principio su enunciato (essendo onere esclusivo dell’appellante
di indicare, prima ancora che dimostrare, la somma
complessivamente versata a titolo di canone di locazione

L’incompletezza della censura la rende inammissibile.
4.1.-

Il secondo profilo di doglianza riguarda la mancata

ammissione, da parte della Corte, della prova testimoniale che
l’appellante avrebbe dedotto riguardo alla natura non
transitoria della locazione.
Il ricorso non riporta né riassume il capitolo o i capitoli di
prova su cui il testimone sarebbe stato chiamato a deporre. Già
siffatta situazione processuale comporta l’inammissibilità della
doglianza in applicazione del principio per il quale la parte
che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della
sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali
richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, a pena di
inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere nell’atto di
impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo
esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della
disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve
risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli
elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di
provvedere al diretto controllo della decisività dei punti
controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione

10

nell’intero periodo di durata del contratto).

della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico
rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito
(Cass. n. 13556/06 ed altre).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida, in favore di Patrizia Spada, nell’importo
complessivo di C 2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

liquidano come da dispositivo.

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