Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1366 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 22/01/2021), n.1366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 26300/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

GE.S.A.C. SPA SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti FRANCESCO GIULIANI, GIULIO

CLARIZIA e VALENTINA GUZZANTI, elettivamente domiciliato presso il

loro studio in Roma, Via Sicilia, 66;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 2132/2019, depositata l’11 marzo 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 dicembre 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente GE.S.A.C. SPA, titolare della concessione per la gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino, ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso IRAP relativa al periodo di imposta dell’esercizio 2012, deducendo la spettanza la fruizione delle deduzioni spettanti a termini del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a) nn. 3 e 4, nella formulazione pro tempore (deduzione in favore delle imprese operanti nelle Regioni dell’Italia Meridionale, a riduzione del cuneo fiscale, di un importo fisso, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, nonchè degli importi dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato);

che la società contribuente ha dedotto di avere svolto, oltre all’attività di gestione dell’infrastruttura aeroportuale, anche altre attività non regolamentate, in relazione alle quali ha chiesto l’applicazione della suddetta deduzione;

che la CTP di Napoli ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 11 marzo 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, osservando la CTR che la società contribuente svolge oltre alla gestione dell’infrastruttura aeroportuale, esclusa dall’applicazione della deduzione – anche attività liberalizzate, non regolamentate, per le quali spetta la deduzione limitatamente al personale impiegato; che la circostanza sarebbe evincibile, a giudizio della CTR, dall’esame di quattro contratti di sub concessione, dai quali emerge che l’attività non regolamentata risulta svolta da terzi imprenditori, con libera fissazione di corrispettivi, ritenendosi, infine, rispettato sia il numero di dipendenti per i quali era stata chiesta la deduzione, sia il rapporto tra ricavi totali e attività liberalizzate;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a unico motivo cui resiste con controricorso la società contribuente e che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con l’unico motivo si deduce, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a), nn. 3 e 4, della Direttiva n. 2006/111/CE della Commissione Europea del 16 (novembre) 2006 (in tema di trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche e di trasparenza finanziaria di talune imprese), in relazione all’art. 2697 c.c., nella parte in cui ha ritenuto provato lo svolgimento di attività non regolamentata nell’area aeroportuale, deducendosi, oltre che inversione dell’onere della prova, erronea lettura dei contratti e mancato rispetto della norma che richiede l’individuazione dei dipendenti impiegati, l’omessa considerazione, in relazione alla Direttiva 2006/111/CE, della circostanza che in ipotesi di svolgimento di attività liberalizzate da parte di un soggetto gestore di public utility occorrerebbe la separazione contabile dei componenti positivi e negativi relativi alle diverse attività svolte;

che non sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso a termini dell’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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