Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1366 del 19/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2018, (ud. 19/10/2017, dep.19/01/2018),  n. 1366

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Sib S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Cidiesse Engineering S.r.l. con atto di citazione notificato in data 20 maggio 2016, deducendo che aveva ripetutamente richiesto la fornitura alla convenuta di nastri trasportatori elevatori per un complessivo importo di Euro 411.921,45, come documentato da numerose fatture individuate in citazione.

Aggiungeva che i nastri acquistati avevano presentato ripetuti guasti e rotture, sicchè chiedeva la riduzione del prezzo con la conseguente estinzione e compensazione del residuo credito vantato dalla venditrice per un importo di Euro 70.174,00, quale saldo di alcune delle fatture emesse.

La società venditrice con ricorso inviato telematicamente in data 18/5/2016, ed al quale aveva fatto seguito l’iscrizione a ruolo il successivo 21 maggio 2016, chiedeva al Tribunale di Vicenza in via monitoria la condanna della SIB al pagamento dell’importo delle residue fatture non onorate.

Avverso tale decreto ha proposto opposizione la società ingiunta chiedendo dichiararsi la litispendenza o la continenza con la causa pendente dinanzi al Tribunale di Torino.

Dinanzi a quest’ultimo Tribunale si costituiva la Cidiesse, che a sua volta chiedeva dichiararsi la continenza, con la conseguente fissazione del termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Vicenza.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 28/11/2016, preso atto dell’ammissibilità dell’eccezione di continenza sollevata dalla convenuta, riteneva effettivamente sussistente un rapporto di continenza tra i due giudizi richiamando, ai fini dell’individuazione della causa preveniente, quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20596/2007.

Alla luce quindi del novellato art. 39 c.p.c., comma 2, il giudice preventivamente adito era da reputarsi competente anche per la causa successivamente proposta, in quanto competente anche sulle domande interessate dalla causa posteriore, ricordando che nel procedimento per ingiunzione la pendenza sebbene determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, retroagisce, quanto agli effetti, alla data di deposito del ricorso, e ciò anche ai fini della litispendenza e della continenza, trovando tale soluzione sostanziale conforto normativo nell’art. 39 c.p.c., comma 3 quale modificato dalla L. n. 69 del 2009.

Al fine quindi di stabilire quale causa fosse preveniente, il Tribunale di Torino evidenziava che il ricorso monitorio era stato depositato telematicamente in data 18 maggio 2016, laddove l’atto di citazione introduttivo della causa proposta dalla SIB era stato notificato in data 20 maggio 2016.

A nulla rilevava poi la circostanza che l’accettazione della busta telematica e l’iscrizione a ruolo fossero state operate dalla cancelleria in data 21 maggio 2016, occorrendo far riferimento a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 conv. in L. n. 221 del 2012, per il quale il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata, ricevuta che nel caso in esame era stata generata sempre in data 18 maggio 2016.

Pertanto ha dichiarato la continenza della causa dinanzi a sè pendente, con la fissazione di un termine per la riassunzione della stessa dinanzi al Tribunale di Vicenza.

La SIB S.r.l. ha impugnato tale ordinanza con ricorso per regolamento necessario di competenza sulla base di tre motivi. La società intimata ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, adducendosi che, nonostante la complessità della questione di competenza insorta dinanzi al Tribunale, e malgrado la sollecitazione della stessa parte ricorrente all’udienza del 23/11/2016, il Tribunale aveva deciso la questione di competenza, omettendo di concedere i termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6 c.p.c., negando alla parte il diritto all’esplicazione delle sue difese.

La Procura Generale nelle sue conclusioni ha concluso per l’inammissibilità del motivo in esame, ricordando che sebbene l’istituto della competenza sia costruito come un sistema comprensivo delle disposizioni sulla competenza, delle disposizioni riguardanti i tempi ed i modi per farla valere e di quelle sul controllo delle relative decisioni, così che con il regolamento di competenza è dato far valere anche le violazioni di tale complessivo sistema (così Cass. S.U. n. 21858/2007), tuttavia nel caso di specie l’error in procedendo denunziato non attiene alla ammissibilità ed alla tempestività dell’eccezione di competenza ovvero al suo tempestivo rilievo, ma ad una diversa questione che concerne la disciplina dell’udienza di prima comparizione e trattazione, così che la sua commissione doveva essere denunziata con il rimedio ordinario dell’appello.

2.1 Osserva il Collegio, in disparte la mancata specificazione nell’illustrazione del motivo di quale sia il fatto decisivo di cui sarebbe stata omessa la disamina, in ragione della denunzia anche della sussistenza di un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che le conclusioni della Procura Generale siano condivisibili, dovendo effettivamente reputarsi che l’errore processuale che si assume essere stato commesso dal Tribunale non attiene strettamente alle regole della competenza ed alle modalità per farne rilevare la violazione, ma investe il diverso profilo delle facoltà processuali delle parti nel processo di cognizione.

Va comunque osservato che, come correttamente rilevato anche dalla difesa della controricorrente, la tesi sostenuta nel motivo, che implica l’obbligatorietà della concessione dei termini di cui alla norma in rubrica, ove richiesti dalle parti, si scontra con la più recente giurisprudenza di questa Corte che in più occasioni ha avuto modo di ribadire che (cfr. Cass. n. 4767/2016) in forza del combinato disposto dell’art. 187 c.p.c., comma 1, e dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c. (conf. Cass. n. 7474/2017; Cass. n. 8287/2017).

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 392 c.p.c., u.c. nonchè la falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 conv. nella L. n. 221 del 2012, nonchè la violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e l’omessa disamina di una fatto decisivo per il giudizio.

Assume parte ricorrente che l’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente denegato il carattere di causa contenente a quella introdotta dinanzi a sè, nonostante la maggiore ampiezza del petitum e della causa petendi delle domande ivi introdotte.

Per l’effetto l’individuazione del giudice competente non poteva fondarsi sul solo dato cronologico.

In aggiunta a tali considerazioni, ritiene che sia stata erroneamente ritenuta preveniente la causa introdotta in via monitoria dalla controparte, dandosi rilevanza esclusivamente alla data del deposito telematico del ricorso, senza invece tenere conto della diversa data in cui la causa è stata effettivamente iscritta a ruolo.

Il terzo motivo invece lamenta la violazione dell’art. 40 c.p.c., nonchè del combinato disposto degli artt. 31 e 40 c.p.c., dell’art. 274c.p.c. e degli artt. 112 e 113 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La deduzione si fonda sul rilievo che la ricorrente in sede di prima udienza aveva anche dedotto che la domanda monitoria proposta dinanzi al Tribunale di Vicenza aveva carattere accessorio ai sensi dell’art. 31 c.p.c., rispetto alla causa intentata dinanzi al Tribunale di Torino che investiva tutte le forniture intercorse tra le parti, e non solo le tre fatture che invece la controparte assumeva come insolute.

L’ordinanza ha invece del tutto omesso di fornire risposta a tale deduzione.

3.1 Le conclusioni scritte della Procura Generale nel disaminare congiuntamente i due motivi, rilevando via preliminare che la stessa ricorrente aveva invocato dinanzi al Tribunale di Torino l’applicazione delle norme in tema di continenza e di litispendenza con il giudizio intentato dalla controparte dinanzi al Tribunale di Vicenza, ritengono che trattasi di affermazione corretta dal punto di vista giuridico, in quanto in entrambi i procedimenti l’accertamento giudiziale riguardava l’apprezzamento delle prestazioni di cui alle fatture poste a fondamento della domanda monitoria, laddove nella causa proposta dalla ricorrente si sollecitava la valutazione di tutti i rapporti contrattuali pregressi, in merito ai quali si richiedeva la riduzione del prezzo e la compensazione delle reciproche pretese creditorie, essedo quindi esclusa la configurabilità di un rapporto in termini di accessorietà.

Al più, poi potrebbe opinarsi nel senso di una vera e propria litispendenza, relativamente alle domande effettivamente di eguale contenuto.

Quanto al diverso profilo della prevenzione, la Procura Generale, dopo avere richiamato i precedenti di questa Corte in ordine ai rapporti tra giudizio monitorio e causa introdotta con le forme del procedimento ordinario di cognizione, occorrendo guardare, per il primo, alla data del deposito del ricorso, e per il secondo alla data di perfezionamento della notifica, da intendersi con riferimento al momento di consegna dell’atto al destinatario (non operando sul punto il principio della scissione degli effetti della notifica, che invece garantisce la finalità di evitare decadenze non imputabili al notificante), ha ritenuto che la causa preveniente andava individuata in quella scaturente dall’opposizione a decreto ingiuntivo, posto che il deposito era avvenuto in data 18 maggio 2016.

A tale soluzione conduce poi anche la piana lettura del menzionato D.L. n. 19 del 2012, art. 16 bis che ribadisce che la data del deposito coincide con quella in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della posta elettronica certificata designato dall’amministrazione della giustizia.

3.2 Ritiene il Collegio di dover condividere le conclusioni del P.G. dovendosi quindi pervenire al rigetto del ricorso.

Infatti, si palesa corretta la qualificazione in termini di continenza dei rapporti tra i due giudizi, così come sostenuta dall’ordinanza gravata, avendo il giudice di merito fatto puntuale applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. S.U. n. 20596/2007) ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 2, la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle “causae petendi”, nonchè quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni. (conf. Cass. 21333/2010, a mente della quale sussiste un’ipotesi di continenza tra la domanda del venditore in via monitoria di condanna del compratore al pagamento del prezzo e quella proposta in via ordinaria davanti ad un diverso giudice avente ad oggetto la domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento dei danni, scaturendo le opposte domande dal medesimo rapporto contrattuale; Cass. n. 13161/2012 per la quale sussiste continenza quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, hanno ad oggetto una questione comune, quale quella diretta a stabilire chi dei contraenti, nell’ambito dell’unico rapporto controverso, sia creditore dell’altro, essendo una domanda volta ad ottenere l’accertamento dell’inadempimento della controparte e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, e l’altra volta all’esecuzione del medesimo contratto).

Alla luce del tenore delle contrapposte domande, non può revocarsi in dubbio la ricorrenza di una situazione di continenza, quale delineata dai precedenti sopra ricordati, atteso che lo stesso ricorrente assume che le forniture dei nastri trasportatori elevatori attengono ad un continuativo rapporto di compravendita e che, mentre nel giudizio monitorio una parte ha chiesto l’adempimento delle obbligazioni scaturenti a carico del compratore, nel giudizio di cognizione ordinario si è richiesta la verifica circa la corretta esecuzione delle varie prestazioni rese dal venditore, ivi incluse quelle che hanno dato vita alle fatture il cui credito è stato azionato in via monitoria, al fine in ogni caso di accertare, all’esito della richiesta riduzione del pezzo, se la venditrice fosse ancora creditrice o meno.

Non appare quindi censurabile l’applicazione delle norme in tema di continenza come effettuata dal giudice di merito, posto che l’affermazione della ricorrenza delle condizioni per l’applicazione della previsione di cui all’art. 39 c.p.c., oltre a dare implicitamente conto della insussistenza delle condizioni per applicare la diversa previsione di cui all’art. 31 c.p.c. (dovendo quindi escludersi che la relativa eccezione di parte ricorrente sia stata del tutto ignorata dal Tribunale), trova conforto nella stessa prospettazione della SIB, la quale nel secondo motivo, ed in maniera reiterata, ribadisce che la causa dalla stessa introdotta ha carattere continente rispetto a quella monitoria.

L’errore nel quale però incorre la tesi della ricorrente consiste nel reputare che la vis actractiva debba essere esercitata dalla causa continente, sebbene si tratti della causa cronologicamente posteriore, affermazione questa che contraddice palesemente il dettato normativo dell’art. 39 c.p.c., comma 2.

L’ordinanza oggetto del regolamento ha invece fatto corretta applicazione della norma de qua, come costantemente interpretata da questa Corte, la quale ha reiteratamente affermato che (cfr. Cass. n. 18564/2015) nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest’ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all’art. 39 c.p.c., u.c. come modificato dalla L. n. 69 del 2009, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’art. 643 c.p.c., comma 3, (conf. Cass. S.U. n. 23675/2014; Cass. n. 6511/2012; Cass. S.U. n. 20596/2007). 3.3 Quanto invece alla seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, con la quale si contesta la stessa attribuzione della qualifica di preveniente alla causa introdotta dinanzi al Tribunale di Vicenza, occorrendo avere riguardo non già alla data di invio telematico del ricorso e della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, bensì a quella successiva in cui il ricorso è stato effettivamente iscritto a ruolo ad opera del personale di cancelleria che ha lavorato l’atto inviato in via telematica, la stessa contravviene apertamente il dettato normativo del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7 conv. in L. n. 221 del 2012 che così recita: “7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”.

Orbene è evidente che l’intento del legislatore è quello di prevenire il rischio di ritardi o decadenze incolpevoli a carico della parte per cause alla medesima non imputabili, che possano ricondursi agli eventuali, sebbene non auspicabili, ritardi nella lavorazione degli atti oggetto di invio telematico da parte della cancelleria.

Ebbene, se tale rischio non si pone nel caso di tradizionale deposito cartaceo, posto che la ricezione dell’atto da parte della cancelleria implica l’immediata lavorazione, e nel caso di specie, la contestuale iscrizione a ruolo, ciò potrebbe non verificarsi nel caso di deposito telematico, non essendovi necessaria coincidenza cronologica tra l’attività compiuta dalla parte e la successiva lavorazione dell’atto ad opera del personale di cancelleria.

In tal senso, ed al commendevole scopo di evitare che il ricorso, peraltro reso obbligatorio da parte del legislatore, alle forme di deposito telematico, esponga l’interessato a rischi che sfuggono alla sua sfera di controllo, risulta dettata la norma sopra riportata, che, in relazione al caso di specie, impone di ritenere che il ricorso monitorio (essendo pacifica la coeva generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia) sia stato depositato il 18 maggio 2016, risultando quindi preveniente rispetto al successivo giudizio ordinario proposto dalla ricorrente, la cui notifica dell’atto di citazione risale al 20 maggio 2016.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. La liquidazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva sul merito.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Vicenza; spese all’esito del giudizio di merito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2018

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