Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1366 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22944-2015 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

MARCO ZIDARICH giusta procura a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE – SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA CLEMENTE GROSSO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso

– controricorrenti –

contro

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 331/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 06/02/2015 e depositata il 23/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO TATANGELO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Il Banco Popolare soc. coop. (incorporante la B.P.N. S.p.A.) agì in giudizio, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., nei confronti di B.C. e della figlia R.S., per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di donazione della nuda proprietà di due cespiti immobiliari (un alloggio ed una autorimessa) effettuato dalla prima in favore della seconda.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Torino.

La Corte di Appello di Venezia ha rigettato l’appello della R..

Ricorre la R., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il Banco Popolare soc. coop..

Non ha svolto attività difensiva l’altra intimata.

2. Ad avviso del relatore il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La ricorrente sostiene in sostanza che, al fine di valutare l’eventus damni nell’azione revocatoria, dovrebbe esclusivamente compararsi la situazione patrimoniale del debitore al momento dell’insorgere del credito con quella esistente all’esito dell’atto impugnato, onde – almeno laddove il suo patrimonio fosse già insufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie al momento della loro insorgenza – non rileverebbero atti dispositivi che di per sè diminuiscono la garanzia patrimoniale per il creditore, nel caso in cui il complessivo patrimonio del debitore, benchè sempre insufficiente, si sia comunque incrementato (eventualmente per altri precedenti acquisti) o sia rimasto equivalente rispetto al momento di insorgenza del credito.

Ma si tratta di assunto manifestamente infondato.

E’ pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui l’azione revocatoria può ben riguardare l’alienazione di beni non ancora esistenti nel patrimonio del debitore al momento dell’insorgenza del credito, in quanto “rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell’adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 c.c.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l’insorgere del credito, poichè il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore” (cfr. ad es. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 4422 del 27/03/2001, Rv. 545212), e quello per cui, ai fini dell’esercizio di detta azione, è rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale (cfr. ad es. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19234 del 04/09/2009, Rv. 609896).

E’ quindi senz’altro infondato l’assunto della ricorrente, secondo il quale non sarebbero assoggettabili a revocatoria gli atti di disposizione patrimoniale che oggettivamente diminuiscono la già insufficiente garanzia patrimoniale per il creditore, laddove comunque tale insufficienza non possa ritenersi aggravata, in una comparazione tra il valore complessivo patrimonio del debitore al momento dell’insorgere del credito e dopo l’atto dispositivo, essendosi esso in precedenza incrementato in virtù dell’acquisto di altri e diversi beni.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto della relazione.

Ritiene invece non decisive le contrarie osservazioni svolte da parte ricorrente nella propria memoria.

In particolare, non sono condivisibili le argomentazioni dirette a sostenere che, in caso di obbligazione derivante da cd. “fideiussione omnibus” posteriore alla modifica dell’art. 1938 introdotte dalla L. 17 febbraio 1992, n. 154, all’azione revocatoria dovrebbero applicarsi i principi in tema di sequestro conservativo, con conseguente irrevocabilità degli atti di disposizione dei beni entrati nel patrimonio del debitore dopo il rilascio della fideiussione.

I principi che regolano i suddetti istituti non dipendono infatti dal titolo dell’obbligazione, ma dalla specifica finalità di tutela del creditore che ciascuno di essi è diretto a perseguire.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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