Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13659 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13659 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 28832-2011 proposto da:
FALLIMENTO INIMAR ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
(C.F. 04373050634), in persona del Curatore dott.
LUIGI RUSSO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 30/05/2013

VIALE EGEO 20, presso l’avvocato MARSILI ANDREA,
rappresentato e difeso dall’avvocato FIMMANO’
2013

FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

616

contro

PRINCIPE RITA (C.F. PRNRTI76T532845T), PRINCIPE

1

EMMANUEL (C.F. PRNMNL79E23L845S), nella qualità di
ex soci della INIMAR ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO
109, presso l’avvocato VOLPETTI ENRICO,

FRANCESCO,

e

difesi

giusta

dall’avvocato MANDARA

procura

in

calce

al

controricorso;
– controri correnti contro

EQUITALIA POLIS S.P.A., BENSI ANDREAGIORGIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 112/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/04/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato FIMMANO’
FRANCESCO che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;

rappresentati

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato MANDARA
FRANCESCO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Dopo le conclusioni del P.G., l’Avvocato FIMMANO’

2

deposita tre cartoline di ricevimento e copia del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

to alla Inimar Italia s.p.a. in persona del legale
rappresentante pro tempore presso la sede in Milano
alla via Amatore Sciesa 24/A e al signor Andreagiorgio
Bensi, liquidatore della società, il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 21 aprile 2011, ha dichiarato il fallimento della società, che era stata già
cancellata dal registro delle imprese in data 20 luglio 2010.
2. Contro questa sentenza hanno proposto reclamo
il signor Andreagiorgio Bensi, già liquidatore della
società fallita, dichiarandosi anche trustee del Trust
liquidatorio della stessa società, e inoltre Rita
Principe ed Emmanuel Principe, soci della società dichiarata fallita. Gli opponenti hanno sostenuto, tra
l’altro, che dopo la cancellazione della società dal
registro delle imprese e la sua estinzione sancita
dall’art. 2945 c.c., essendo venuta meno in capo al
liquidatore la rappresentanza della società ormai estinta, il contraddittorio dovrebbe essere istaurato
nei confronti dei soci anche ai fini della successiva
3

1. Su ricorso di Equitalia Polis s.p.a., notifica-

dichiarazione di fallimento della società entro un anno, a norma dell’art. 10 legge fall.

,

3.

Questa tesi è stata accolta dalla Corte

d’appello di Napoli con sentenza 6 ottobre 2011, che assorbiti gli altri motivi – ha revocato il fallimen-

4. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il
fallimento, con atto notificato il 24 novembre 2011,
per due motivi.
Resistono i soci con controricorso notificato il 2
dicembre 2011.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la
falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e la violazione
dell’art. 10 della legge fallimentare. Si deduce che
la norma speciale contenuta nella legge fallimentare
attribuisce ai creditori il potere di chiedere il fallimento della società, entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, nei confronti del
liquidatore, che conserva a questi effetti la sua legittimazione processuale.
6. Il motivo è fondato. Questa corte aveva già risolto il problema in esame, affermando, in tema di
procedimento per la dichiarazione di fallimento di una
società di capitali cancellata dal registro delle im4

to.

prese, il principio che la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur
implicando detta cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’art.2495 cod. civ. (novellato dal
d.lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di

dell’art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo, con
procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con
il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione
è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la
sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale,
tale mezzo d’impugnazione è esperibile, ex art. 18
legge fall., da parte di chiunque vi abbia interesse
(Cass. 5 novembre 2010 n. 22547). Tale soluzione è ora
avallata dalle sezioni unite, le quali, nel confermare
la tesi dell’estinzione della società conseguente alla
sua cancellazione dal registro delle imprese, e
nell’affermare che, con riguardo alle società di capitale, si verifica una successione a titolo universale
dei soci nei debiti sociali limitatamente alle somme
da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione a norma dell’art. 2045 c.c., hanno tuttavia
ribadito l’eccezionalità della norma contenuta

5

un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi

nell’art. 10 della legge fall., che sanziona la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla
cancellazione dal registro delle imprese. Si osserva a
questo riguardo che la possibilità, espressamente contemplata dall’art. 10 L. fall., che una società sia

ne dal registro comporta, necessariamente, che tanto
il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto
le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a
svolgersi nei confronti della società (e per essa del
suo legale rappresentante), nonostante la sua cancellazione dal registro; ed è inevitabile ritenere che
anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava (si cita, al riguardo, espressamente la ricordata Cass. 5 novembre 2010, n. 22547). E’ una fictio

iuris

si aggiunge- che postula come esistente ai so-

li fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai
estinto (come del resto accade anche per l’imprenditore persona fisica che sia dichiarato fallito entro
l’anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero
trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti
processuali diversi (Cass. sez. un. 12 marzo 2013 n.
6070).
6

dichiarata fallita entro l’anno dalla sua cancellazio-

7. Non ha pregio, del resto, la tesi dei resistenti che, nel nuovo quadro normativo conseguente alla
riforma del diritto societario, l’applicazione
dell’art. 10 della legge fallimentare, nel caso delle
società di capitale, postulerebbe la notifica del de-

re – ai soci, invece che alla società in persona del
suo liquidatore. L’art. 2495 c.c., non diversamente
dall’art. 328 cpv. c.p.c., nel prevedere la notifica
dell’atto ai soci presso l’ultima sede della società
nell’anno successivo alla cancellazione dal registro
delle imprese, è funzionale all’instaurazione del contraddittorio con i soci, nel quadro di una successione, e non è applicabile a una fattispecie che muove
dall’opposta fictio iuris che non vi sia stata estinzione, né di conseguenza vi sia successione. E’ appena
il caso di ricordare che i soci, nella ricostruzione
del fenomeno adottata dalla citata sentenza delle sezioni unite, succedono nei debiti della società estinta soltanto fino a concorrenza delle somme distribuite
in base al bilancio finale. Ora, non può escludersi la
possibilità di un’azione del curatore della società
estinta, e dichiarata fallita, nei confronti dei soci
in applicazione dell’art. 2945 c.c., ma in questo quadro l’azione supporrebbe l’intervenuto fallimento del-

7

creto di comparizione – nella procedura prefallimenta-

la società e si aggiungerebbe alla procedura concorsuale senza sostituirla, mentre nella fattispecie di

.

causa si tratta di individuare la legittimazione processuale passiva della società alla procedura di fallimento testualmente prevista dall’art. 10 legge fall.
La fondatezza del motivo in esame ne comporta

l’accoglimento, con la conseguente cassazione della

sentenza impugnata. Resta in tal modo assorbito il secondo motivo di ricorso, e la causa deve essere rinviata alla corte d’appello la quale, nel decidere sul
reclamo, si atterrà al principio di diritto che segue:
in tema di procedimento per la dichiarazione di
fallimento di una società di capitali cancellata dal
registro delle imprese, la legittimazione al contrad-

dittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur
implicando detta cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’art.2495 cod. civ. (novellato dal
d.lgs. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di
un anno da tal evento è ancora possibile, ai sensi
dell’art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo, con
procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con
il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione
..

8

Il con
dr. Ald

. est.
int

8.

è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la
sentenza di fallimento.
9. Tenuto conto delle incertezze generate, in tema

di corretta applicazione dell’art. 10 della legge
fall., dalla riforma del diritto societario, si ravvi-

spese del giudizio di legittimità.
P. q. m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di
Napoli, in altra composizione, Compensa tra le parti
le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il giorno 12 aprile 2013.

sano giusti motivi per l’integrale compensazione delle

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