Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13659 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1249-2020 proposto da:

H.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELENA PETRACCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2351/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 06/06/2019 R.G.N. 2682/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 6 giugno 2019, ha respinto, per manifesta infondatezza, l’appello proposto da H.R., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. di rigetto della domanda di protezione internazionale e complementare;

1.1. dal provvedimento impugnato si evince che l’ H. ha motivato l’allontanamento dal paese di origine con il timore di essere ucciso dai componenti di un gruppo denominato (OMISSIS) ai quali si era rivolto per avere un aiuto economico e che gli avevano offerto di fare esplodere bombe per loro conto; segregato da questi ultimi nel periodo in cui stava valutando se aderire o meno alla proposta era riuscito a fuggire; avvisato dal padre che i terroristi si erano recati a casa sua per cercarlo, con l’aiuto economico del genitore aveva lasciato il (OMISSIS) e raggiunto l’Italia passando attraverso l’Iran, la Turchia ed infine la Grecia;

1.2. per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha ritenuto poco credibile il racconto per la genericità e implausibilità delle circostanze riferite ed escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè, stante l’assenza del pericolo di vita e la non credibilità della intera narrazione, dei presupposti per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); quanto all’ipotesi di cui all’art. 14 cit., lett. C, ha osservato che le fonti consultate escludevano la esistenza di un conflitto armato interno – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che potesse creare una situazione di indiscriminata violenza tale da coinvolgere il ricorrente; quanto alla protezione umanitaria la Corte di merito ha escluso la configurabilità di una situazione di vulnerabilità soggettiva in ragione della non credibilità del narrato ed evidenziato la irrilevanza di considerazioni relative ai paesi di transito; il livello di integrazione sociale nel nostro paese-comunque, in concreto, non desumibile dall’effettuazione di prestazioni lavorative attestate dalla produzione documentale – non giustificava ex se il riconoscimento della protezione umanitaria occorrendo la prova della compromissione del nucleo fondamentali di diritti in caso di rientro nel paese di origine, compromissione esclusa dalle COI consultate;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso H.R. sulla base di due motivi;

3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 denunziando violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di appello, con particolare riferimento alla necessità di verifica, in caso di rientro forzato in (OMISSIS) del richiedente della compromissione del nucleo fondamentale di diritti umani; sostiene la insufficienza a tal fine del richiamo alle COI utilizzate in sentenza per escludere la esistenza di una situazione di violenza generalizzata nel paese ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c; assume la genericità di tale rinvio e riporta la relazione del 19.4.2019 della Commissione Nazionale dei diritti di asilo a dimostrazione del pericolo di pregiudizio del nucleo fondamentale di diritti umani una volta rientrato in (OMISSIS);

2. con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 19 sostenendo, in sintesi, che la motivazione della sentenza in punto di negazione dei presupposti per la tutela umanitaria non consentiva di ricostruire il percorso logico – giuridico alla base del decisum; in particolare lamenta la mancata comparazione della situazione del richiedente nel paese di accoglienza e della situazione di rischio alla quale sarebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine;

3. entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono inammissibili;

3.1. i motivi in oggetto, pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non investono, infatti, la portata interpretativa o applicativa delle norme evocate, come è proprio del vizio formalmente enunciato, ma ascrivono al provvedimento impugnato carenze motivazionali o difetti di accertamento, vizi in relazione ai quali il sindacato di legittimità è soggetto ai ristretti limiti della verifica della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, o, ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, all’omesso esame di un fatto, inteso nella sua accezione storico fenomenica, decisivo, oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. un. 8053/2014);

3.2. in particolare, con riferimento alle censure articolate con il primo motivo di ricorso è da evidenziare che nell’ambito della comparazione imposta dalla verifica connessa alla domanda di protezione umanitaria, la circostanza che la Corte di merito abbia fatto riferimento alle COI già utilizzate per escludere la esistenza di (OMISSIS) di una situazione di violenza generalizzata, anche al fine di valutare il livello di compromissione di diritti umani fondamentali è un dato che in sè non inficia la valutazione operata; nè le conclusioni attinte risultano contraddette dal rapporto richiamato dal ricorrente che concerne la situazione generale di sicurezza nel Paese ma nulla dice di specifico in ordine alla compromissione del nucleo fondamentale di diritti umani;

3.3. in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perchè si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (da ultimo Cass. n. 2563/ 2020);

3.4. le censure articolate con il secondo motivo, pur formalmente ricondotte alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 19 in tema di protezione umanitaria, denunziano in realtà la concreta valutazione operata dalla Corte di merito, e quindi, come detto, vizi motivazionali non più sindacabili nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto, e comunque preclusi, nella specie, dalla presenza di una cd. “doppia conforme”;

3.5. il parametro al quale il giudice di appello ha ancorato tale accertamento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte la quale assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (v. Cass. sez. un. 29459/2019, n. 4455/ 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110/2019, e da Cass. n. 12082 del 2019), puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072/2018); si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304/ 2019);

3.6. è infine da escludere l’apparenza di motivazione in quanto le ragioni del rigetto della protezione umanitaria sono percepibili nei loro presupposti fattuali e giuridici, riassumibili nella considerazione che l’espletamento di attività di lavoro retribuita non è sufficiente a dimostrare la integrazione nel paese di accoglienza, integrazione che comunque non costituisce un fattore decisivo al fine della concessione del permesso di soggiorno occorrendo comunque la verifica comparativa con la condizione del Paese di origine, la quale nel caso di specifico non evidenzia una compromissione dei diritti umani fondamentali nel nucleo inteso ad assicurare la dignità della persona;

4. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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