Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13659 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. I, 04/06/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 04/06/2010), n.13659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13306/2008 proposto da:

L.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VIRGILI Paolo, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto N.V.G. 517//07 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

del 5/10/07 depositato il 09/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. VINCENZO GAMBARDELLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Con decreto 9 novembre 2007 la Corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo di L.Z. contro il decreto con cui il Tribunale di Modena aveva respinto il ricorso avverso la revoca della carta di soggiorno per lavoro subordinato e il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari emesso dalla Questura di Forlì-Cesena in data 12 febbraio 2007 in considerazione della pericolosità dello straniero, desunta dai di lui precedenti penali, e delle dichiarazioni della di lui moglie dalle quali si evinceva il totale disinteresse mostrato nei confronti della loro figlia.

Ha proposto ricorso L.Z..

Il Ministero dell’interno non si difende.

Osserva:

La notificazione al Ministero dell’interno del ricorso per cassazione è nulla perchè effettuata presso l’avvocatura distrettuale, nel cui territorio trovasi il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato, anzichè presso l’avvocatura generale, come prescritto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11.

Se ne dovrebbe ordinare la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Sembrano, dunque, sussistere i presupposti di legge per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide il contenuto della relazione alla luce della giurisprudenza costante secondo la quale qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perchè effettuata presso l’Avvocatura distrettuale, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., che, se eseguita, ha l’effetto di sanare tale nullità impedendo la decadenza dall’impugnazione (Sez. 1^, Ordinanza interlocutoria n. 15062 del 30/06/2006).

PQM

La Corte, ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, a cura del ricorrente, assegnando all’uopo il termine di giorni quarantacinque dalla comunicazione della presente ordinanza. Dispone la restituzione degli atti al relatore dopo il deposito del ricorso in rinnovazione.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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