Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13658 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1238-2020 proposto da:

B.N.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ELENA ZAGGIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3335/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/08/2019 R.G.N. 2839/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 3335/2019, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da B.A.N. avverso la ordinanza del locale Tribunale, di rigetto della domanda di protezione internazionale e di protezione complementare;

2. la statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla tardività dell’impugnazione in quanto notificata e depositata in data 19.7.2018 e quindi oltre il termine di trenta giorni dalla integrale lettura in udienza dell’ordinanza avvenuta in data 20/3/2018;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, con atto notificato il 3/01/2020, B.A.N. sulla base di un unico motivo;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;

5. parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso senza dimostrare il perfezionamento della relativa notifica a controparte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare desumibile dalla rinunzia al ricorso proposta dal B.N.A. con atto sottoscritto da questi e dal suo difensore (Cass. 11606/2011, 7556/2011, Sez. Un. 3876/2010, 23685/2008); in assenza di sottoscrizione dell’attestazione di conformità all’originale informatico della notifica, a mezzo p.e.c., dell’atto di rinunzia all’Avvocatura generale dello Stato non può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.;

2. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite stante la tardiva costituzione del Ministero dell’Interno;

3. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, con riferimento alla statuizione di inammissibilità del ricorso nei confronti dell’INPS in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio, trova la sua ragion d’essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilità originaria del gravame ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta (Cass. n. 13636/2015), come nel caso di specie.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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