Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13658 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 05/07/2016), n.13658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26388/2011 R.G. proposto da:

FLORICOLTURA GIOVANNI SOMMARIVA SOCIETA’ SEMPLICE di L.

S. & C., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Orti della Farnesina, n. 116, presso lo studio dell’avvocato

Roberto Colica che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma alla via Angelo Secchi, n. 4, presso lo studio

dell’avvocato Pierluigi Stefanelli che lo rappresenta e difende in

virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 953 dei 1.6/26.8.2010 della corte d’appello di

Genova;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 3

marzo 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Roberto Colica per la ricorrente;

Udito l’avvocato Pierluigi Stefanelli per il controricorrente,

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 21.12.2005 la “Floricoltura Giovarmi Sommariva Società Semplice di L.S. & C.” citava a comparire innanzi al tribunale di Chiavari L.M..

Esponeva che con preliminare del 28.3.2002 il convenuto aveva promesso di venderle ed essa attrice aveva promesso di acquistare un appezzamento di terreno in (OMISSIS), in catasto terreni al foglio 3, mappale 2369; che con rogito per notar Rivara del 16.4.2003 era stato stipulato il definitivo, ove il terreno venduto era indicato come riportato in catasto al foglio 3, mappale 2369, di are 70.50.

Esponeva altresì che, assunto il possesso del fondo, aveva acclarato, da un canto, a seguito di rilievo planimetrico, che il terreno aveva la minor consistenza di are 67.78, dall’altro, a seguito delle verifiche compiute presso l’ufficio del catasto, che con frazionamento del 26.7.2002 il venditore aveva ridotto ad are 67.78 l’originaria particella n. 2369, identificata ex novo con il mappale n. 2473.

Esponeva quindi che il venditore doveva reputarsi inadempiente agli obblighi su di lui gravanti, segnatamente all’obbligo di consegnare la res compravenduta nello stato in cui si trovava.

Chiedeva che il convenuto fosse condannato a consegnarle il bene compravenduto nella sua integrale consistenza quale risultante dal rogito Rivara e, specificamente, la porzione eccedente la superficie di are 67.78, scaturita – quest’ultima – dal frazionamento dell’originario mappale n. 2369, nello stato in cui trovavasi al dì della stipula del preliminare nonchè a risarcirgli il danno sofferto con il favore delle spese.

Si costituiva L.M.; instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Deduceva gli accordi tra le parti intercorsi avevano avuto ad oggetto non già l’intera superficie del mappale n. 2369, sibbene solo ed esclusivamente la parte delimitata in rosso nella planimetria allegata al preliminare; che dunque con il frazionamento catastale si era data puntuale attuazione all’intesa siglata ed il frazionamento era avvenuto con il pieno consenso dell’attrice.

Con sentenza n. 196/2007 il tribunale adito rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite.

Interponeva appello la “Floricoltura G.S.”.

Resisteva L.M..

Con sentenza n. 953 dei 1.6/26.8.2010 la corte d’appello di Genova rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Premetteva la corte che “nè l’una nè l’altra mappa, rispettivamente prodotte dalle parti quali allegati al preliminare del marzo 2002, recano qualsivoglia sottoscrizione” (così sentenza d’appello, pag.

5), sicchè nè l’una nè l’altra valevano ai fini dell’individuazione di quanto poi effettivamente compravenduto.

Indi esplicitava che “il mappale 2369 fu comunque frazionato dal proprietario qualche mese dopo, e cioè nel luglio del 2002, e la conoscenza di tale circostanza da parte della Società promittente acquirente trova, d’altro canto, riscontro documentale nelle produzioni 2 e 4 del L.” (così sentenza d’appello, pag.

6); che invero era stata la medesima società appellante ad identificare, nella lettera inviata al L. il 3.12.2002, il terreno da acquistare con il mappale n. 2473, scaturito dal frazionamento dell’originaria particella n. 2369; che, al contempo, nel rogito Rivara “l’oggetto della compravendita viene descritto quale terreno ulivato e vignato confinante, tra l’altro, con il mappale 2474” (così sentenza d’appello, pag. 6), ossia con la particella di are 2.72 scaturita, unitamente alla particella n. 2473, dal frazionamento del 26.7.2002.

Esplicitava pertanto che alla stregua degli operati rilievi, segnatamente, della rilevanza decisiva da attribuire alla descrizione del bene contenuta nell’atto definitivo, non potevano “essere assecondate le doglianze della Società appellante” (così sentenza d’appello, pag. 6); che propriamente doveva opinarsi nel senso che “l’atto di trasferimento abbia comportato un ridimensionamento dell’estensione del terreno compravenduto rispetto alle precedenti pattuizioni, sebbene non accompagnato da variazioni sul prezzo rispetto a quello in precedenza stabilito” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Floricoltura G. S. Società Semplice di L.S. & C.”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

L.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

La società ricorrente ha depositato memoria a art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico articolato motivo la ricorrente deduce “violazione degli artt. 1470, 1476, 1477 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per erronea e incongrua valutazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)” (così ricorso, pag. 4).

Adduce che, se fosse stata compromessa in vendita una porzione del mappale 2369, “lo stesso venditore si sarebbe dato carico (…) di indicare la porzione compromessa e di accennare (…) al necessario frazionamento” (così ricorso, pag. 5); che, in pari tempo, L.M. ha promesso in vendita il terreno quale pervenutogli per successione legittima della madre e, perciò, l’intero mappale n. 2369 e non già una sua porzione.

Adduce inoltre che “le assolute certezze che emergono dalle risultanze dell’atto pubblico 16.04.03 sono: il trasferimento del mapp. 2369 del f. 3; il trasferimento del terreno della superficie di are 70 e ca 50 (…); il trasferimento dell’intero mapp. 2369 della consistenza di are 70 e ca 50 così come pervenuto al venditore dalla successione di A. G.; il trasferimento dell’intero mapp. 2369 con la destinazione urbanistica come documentato dalla relativa certificazione allegata al rogito” (così ricorso, pag. 9); che è ben vero che il rogito riporta il mappale 2369 che più non esisteva, “ma, per converso, in tutto il rogito non appare mai la indicazione del mapp. 2473 che si pretende venduto” (così ricorso, pag. 9); che “il definitivo 16.04.03, in perfetta adesione al preliminare del 20.03.02 (…), indica compiutamente ed incontestabilmente come venduto il bene al mapp. 2369 di mq. 7.050” (così ricorso, pag. 9).

Adduce ancora che incongruo è il riferimento che la corte di merito ha operato alla “mancata proposizione (…) da parte dell’acquirente (…) dell’azione di annullamento del negozio per vizio della volontà (…), perchè all’evidenza non si versa, nella fattispecie, in alcuna ipotesi di vizio della volontà (…), ma semplicemente di erronea indicazione, da parte del notaio rogante, di un confine catastale (col mapp. 2474) nell’ambito dell’elencazione dei soli confini catastali (…) e di un solo confine reale” (così ricorso, pag. 11).

Il ricorso è infondato e va respinto.

Va previamente ribadito l’insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui l’elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare; con la conseguenza che, allorchè le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, siano poi addivenute alla stipulazione di un contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, può anche non conformarsi a quella del preliminare, senza che per ciò sia necessario un distinto accordo novativo; e con la conseguenza ulteriore che, a tale stregua, in sede di interpretazione del contratto definitivo, non vi è alcun obbligo per il giudice del merito di valutare il comportamento delle parti ex art. 1362 c.c., comma 2e di prendere in considerazione il testo del contratto preliminare (cfr. Cass. 18.4.2002, n. 5635; in tale circostanza questa Corte, nel fare applicazione del suindicato principio con particolare riferimento all’individuazione del contenuto del rapporto stipulato dalle parti, ha osservato che in sede di stipulazione del preliminare le parti possono anche determinare un oggetto più ampio di quello successivamente trasfuso nel contratto definitivo, senza che ciò tuttavia assuma alcuna rilevanza ai fini dell’identificazione del contenuto delle determinazioni definitive).

Su tale scorta si osserva quanto segue.

Per un verso, che le prospettazioni – tra le altre – della ricorrente, secondo cui “le assolute certezze che emergono dalle risultanze dell’atto pubblico 16.04.03 sono: (…)” (così ricorso, pag. 9) e secondo cui l’erroneo riferimento del notaio, in sede di indicazione dei confini, al mappale n. 2474 non può “travolgere, azzerare ed espellere dal testo del rogito la sola ed effettiva realtà, la vendita del mapp. 2369, espressamente indicato nella sua identità (…) nella sua consistenza (mq. 7050) nella sua documentazione catastale, nella sua certificazione urbanistica” (così ricorso, pag. 8), costituiscono indice evidente che le censure che il ricorso veicola, risolvono la materia del contendere – pur in questa sede di legittimità – propriamente in una quaestio ermeneutica (non si condivide, pertanto, il “riduttivo” rilievo finale della ricorrente, a tenor del quale “si versa, nella fattispecie, in (…) ipotesi di (…) di erronea indicazione, da parte del notaio rogante, di un confine catastale (col mapp. 2474) nell’ambito dell’elencazione dei soli confini catastali (…) e di un solo confine reale”: così ricorso, pag. 11).

Per altro verso, che nel segno dell’operata qualificazione della res litigiosa non hanno precipua valenza le prospettazioni della ricorrente, specificamente afferenti alla pattuizione preliminare, secondo cui – tra le altre – nel preliminare si legge testualmente “porzione di terreno agricolo in (OMISSIS), distinto al N.C.T. di (OMISSIS) al foglio 3, partita 3734, mapp. 2369, delimitato in rosso nella planimetria che sottoscritta dalle parti viene allegata al presente atto”, e secondo cui “l’unica certezza e l’unica realtà è che è stato compromesso il mapp. 2369 del foglio 3 (…), e non una frazione dello stesso” (così ricorso, pag. 5).

In ogni caso nei termini della patrocinata qualificazione della vicenda controversa de qua agitur, non possono che esplicar valenza –

in rapporto all’interpretazione del rogito “Rivara” del 16.4.2003 –

gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Ovvero, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ovvero l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3) nè la censura ex n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

All’insegna delle enunciate indicazioni nomofilattiche si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Da un lato, che l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è in toto inappuntabile, giacchè, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale (tanto –

peraltro – in relazione all’affermazione secondo cui “rilevanza decisiva va attribuita alla descrizione del bene contenuta nell’atto definitivo”: così sentenza d’appello, pag. 7), giacchè, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

Dall’altro, che l’esperita impugnazione si traduce, in sostanza, nella prospettazione della maggiore plausibilità dell’interpretazione di segno contrario.

Tal ultimo rilievo del resto è reso ben palese – tra le altre –

dalla deduzione della ricorrente secondo cui, quanto all’asserita riduzione dell’estensione del terreno compravenduto avvenuta – a giudizio della corte d’appello – col definitivo, qualora fosse stato acquistato il mappale 2473, della superficie di mq. 6.778, anzichè il mappale 2369, della superficie di mq. 7.050, ne deriverebbe che, in dipendenza degli indici di fabbricabilità, “si sarebbe compravenduto un terreno inedificabile al prezzo di (…) Euro 20,00 al mq.” (così ricorso, pag. 7), laddove è notorio che nel comune di (OMISSIS) il valore a mq. del terreno non edificabile non è superiore ad Euro 2,00/2,50 al mq..

Si rappresenta infine, in ordine alla deduzione secondo cui non esiste prova che essa ricorrente “conoscesse l’avvenuto, e tanto meno convenuto, frazionamento (unilaterale) del mapp. 2369 compromesso” (così ricorso, pag. 8), che siffatta deduzione involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Tale deduzione, dunque, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento, in parte qua agitur, di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7.6.2005, n. 11789).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del grado di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Floricoltura G.S. Società Semplice di L.S. & C.”, a rimborsare al controricorrente, L.M., le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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