Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13657 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13657 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Cron. 3.3

Data pubblicazione: 30/05/2013

s -7-

SENTENZA

Re p
sul ricorso 15888-2010 proposto da:
Ud. 11/04/2013

MANETTI MASSIMO, FLAM S.R.L. (c.f. 01519930505),
PU

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso l’avvzcato PETRACCA
NICOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato
2013

URCIUOLO ALDO, giusta procura in calze al ricorso;
– ricorrenti –

611

contro

BANCA C.R. FIRENZE S.P.A. (C.F./P.I. 04385190485),

9

1

in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO
MAGNO 3, presso l’avvocato GIANNI SAVERIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato DE FABRITIIS
CESARE, giusta procura in calce al controricorso;

contro

FALLIMENTO DELLA FLAM S.R.L.,

FALLIMENTO DI

MASSIMO MANETTI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 805/2010 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/04/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato SAVERIO
GIANNI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

– controricorrente –

Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO
che ha concluso per il rigetto dei primi quattro
motivi del ricorso; per l’accoglimento del quinto
motivo; per l’assorbimento del sesto motivo e
statuizione della competenza del Tribunale di
Pisa.

2

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 13/418/5/2010, ha respinto il reclamo proposto dalla Flam
s.r.l. e da Manetti Massimo avverso la sentenza del

Tribunale di Firenze, n.3 del 2010,dichiarativa di
fallimento della società e del socio di maggioranza, in
precedenza accomandatario della Flam s.a.s., trasformatasi
in s.r.l. il 12/1/2009.
La Corte del merito ha ritenuto in primis giustificata la
richiesta di abbreviazione dei termini per la notifica
della convocazione ex art.15 1.f., avanzata dal creditore
istante ed accolta dal Tribunale, fissando con decreto del
22/12/09 l’udienza del 7 gennaio e disponendo la notifica
del ricorso e del decreto almeno 7 giorni liberi prima
della data d’udienza, attesa la prossimità della scadenza
dei termini per la dichiarazione del fallimento personale
del Manetti.
Quanto alla eccepita violazione del diritto di difesa fatta
valere dall’appellante, la Corte del merito ha rilevato:
che il Manetti era a conoscenza dell’intenzione della Cassa
di Risparmio di Firenze di chiedere il fallimento dello
stesso nel termine di legge, tanto che la parte aveva in
precedenza proposto

una

soluzione

transattiva,

con

l’assistenza dell’avv.Palatresi, il quale, evidentemente

3

anche nell’interesse del socio di maggioranza, aveva svolto
articolate difese all’udienza del 7/1/2010;
che, quindi,i1 Manetti non poteva ritenersi all’oscuro
della convocazione, pur non avendo ritirato “la prima

raccomandata di convocazione” , ma solo la seconda “ex
art.142 c.p.c.” solo dopo la scadenza dell’anno;
che pertanto, al di là della sentenza della Corte cost.
3/2010, si doveva ritenere rispettato dal Tribunale
l’obbligo di convocazione dell’imprenditore, ex art.15
1.f.;
che le difficoltà incontrate per lo svolgimento di una
normale notificazione nei confronti del Manetti dovevano
ritenersi frutto, quanto meno, “di una inammissibile
negligenza del medesimo, se non, come è assai più
probabile, di una sua fraudolenta predeterminazione” (e la
Corte sul punto ha richiamato la pronuncia della Corte
cost. 141/1970 e pronunce del S.C., relativamente alla
compatibilità tra il diritto di difesa dell’imprenditore e
l’esigenza di speditezza della procedura).
Nel resto, la Corte territoriale ha ritenuto la competenza
del Tribunale di Firenze, atteso che la stessa reclamante
non aveva negato che la sede della società era stata
trasferita sin dal 24/11/2008, ed ha rilevato che lo stato
di insolvenza emergeva con certezza dalle proposte

1
4

transattive, che contemplavano una lunga rateizzazione e
l’intervento di un terzo.
Avverso detta pronuncia ricorrono la Flam ed il Manetti,
sulla base di sei motivi (due motivi sono stati indicati

con il n.3).
Si difende con controricorso la sola Banca Cassa di
Risparmio di Firenze s.p.a.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano
violazione e falsa applicazione degli artt.140 c.p.c., 24 e
111 Cost., nonché il vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il
giudizio.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’appello ha violato il
termine a difesa fissato dal Tribunale per la notificazione
del ricorso (7 giorni liberi prima dell’udienza del 7
gennaio); ha tenuto conto, senza alcuna prova, “delle
difficoltà

per

lo

svolgimento

di

una

normale

notificazione”; ha errato nel ritenere perfezionata la
notificazione ex art.140 c.p.c. il 30/12/2009, quando
l’atto è stato portato dalla Banca all’Ufficio Notifiche, e
non già il 4/1/2010, quando l’Ufficiale Giudiziario ha
inviato la raccomandata a.r., secondo quanto disposto dalla

i

sentenza della Corte cost. 3/2010.

L/
5

1.2.- Col

secondo motivo,

i

ricorrenti denunciano

violazione e falsa applicazione dell’art.15 1.f., e vizio
di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per
avere la Corte del merito ignorato che la notifica al

Manetti non è stata eseguita nel termine a fronte di
“inesistenti difficoltà”.
1.3.- Con il terzo mezzo, la Flam ed il Manetti si dolgono
del vizio di motivazione della pronuncia impugnata, per
avere ritenuto il Manetti, che mai si era reso irreperibile
ed aveva coltivato le trattative per una composizione della
controversia con la Cassa, responsabile dell’omessa
notifica nel termine del ricorso per la dichiarazione di
fallimento.
1.4.- Con il quarto mezzo, i ricorrenti censurano la
pronuncia della Corte territoriale, per vizi motivazionali
e per la violazione dell’art.15 1.f., in relazione alla
disposta abbreviazione dei termini, per l’urgenza della
sola creditrice Cassa di Risparmio, in assenza di ragioni
oggettive.
1.5.- Col quinto mezzo, i ricorrenti denunciano vizi
motivazionali e di violazione, falsa applicazione di legge,
in relazione alla ritenuta competenza del Tribunale di
Firenze, dovendosi ritenere competente il Tribunale di
Pisa, avendo la Flam s.r.l. spostato la propria sede da
S.Miniato

a

Sesto

Fiorentino

in

concomitanza

con
6

l’iscrizione nel registro delle imprese, avvenuto il
12/1/2009, e quindi entro l’anno dal fallimento.
1.6.-

Col

sesto

motivo,

la

Flam

denuncia

vizi

motivazionali, in relazione all’esistenza dello stato di

insolvenza, ed all’omessa o inadeguata valutazione della
documentazione contabile dalla stessa società depositata.
La Corte del merito ha valutato solo l’esistenza dell’unico
debito della società, senza valutare lo stato patrimoniale
della stessa, depositato in atti sub 8) e la relazione
allegata sub n.7).
2.1.- I primi tre motivi del ricorso, da valutarsi
congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono
fondati, nei limiti e per le argomentazioni di seguito
esposti.
In primis, deve rilevarsi che le censure di tutti e tre i
motivi riguardano la sola posizione del Manetti, e non
anche della società Flam, che quindi non ha interesse a far
valere vizi della pronuncia riguardanti la posizione del
socio; quanto all’accenno all’iter della notifica eseguita
nei confronti della società, di cui a pag.18 del ricorso,
nella valutazione complessiva del motivo e della
intestazione dello stesso,

deve ritenersi che tale

riferimento non rivesta la natura di un’autonoma censura

1

della parte, essendo inserita discorsivamente all’interno
delle doglianze relative alla sola posizione del Manetti.
7

Ove, peraltro, si potesse attribuire a detto richiamo la
veste di un’autonoma censura, dovrebbe rapidamente
concludersi per l’inammissibilità per novità, non avendo la
parte indicato in quale atto del giudizio di merito e come

avrebbe fatto valere detta doglianza.
In sintesi, il Manetti fa valere la violazione dell’art.
140 c.p.c. e dell’art. 15 1.f., sostenendo che la notifica
del ricorso e del decreto di convocazione ex art.15 1.f.,
richiesta dalla Banca il 30/12/2009, ed eseguita ex art.140
c.p.c., si è perfezionata nei propri confronti solo il
4/1/2010, con la spedizione dell’avviso di deposito presso
la Casa comunale alla parte, a soli tre giorni liberi prima
dell’udienza del 7/1/2010, e non già il 30/12/2009, con la
spedizione per la notifica all’Ufficiale giudiziario.
Il ricorrente denuncia altresì il vizio di motivazione
della pronuncia, nella parte in cui afferma l’esistenza di
difficoltà di notificazione, inesistenti, e ritiene che la
parte si sia preordinatamente sottratta alla notificazione
medesima
Ciò posto, va rilevato che, con le censure ex art.360 n.3
c.p.c., la parte ha inteso investire questa Corte della
questione relativa al perfezionamento della notificazione,
e quindi della corretta instaurazione del contraddittorio e
del diritto di difesa della parte, ex art. 15 1.f.

8

L’art.140 c.p.c. dispone che “Se non è possibile eseguire
la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto
delle

persone

indicate

nell’articolo

precedente,

l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del

comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso
del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione o dell’azienda del destinatario, e gliene
dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.”
La Corte cost., con la sentenza 3/2010, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di detta norma, nella parte
in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il
destinatario,

con

la

spedizione

della

raccomandata

informativa, anziché con il ricevimento della stessa o,
comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
Nella specie, dall’esame degli atti, ammissibile alla
stregua della natura processuale del vizio dedotto, risulta
che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata
inviata lo stesso giorno del compimento delle prime due
formalità previste dall’art.140 c.p.c., e quindi il 30
dicembre 2009, e ritirata 1’11/1/2010, dopo l’udienza ex
art.15 1.f.; in applicazione della norma come risultante a
seguito dell’intervento della Corte cost., la notificazione
si è perfezionata alla data del 9 gennaio 2010,
anteriormente alla consegna, ma dopo la data fissata per
l’udienza ex art.15 1.f., con ciò determinandosi la
9

violazione del principio del contraddittorio, con la
conseguente nullità degli atti del procedimento e della
sentenza emessa.
Come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 22926/2009,

l’art.15 1.f., come modificato dal d.lgs. 5/2006 e dal
d.lgs. 169/2007, applicabile ratione temporis alla
fattispecie, prevede che il procedimento per la
dichiarazione di fallimento si svolga con le modalità dei
procedimenti in Camera di consiglio;
è ormai pacifico che il procedimento per la dichiarazione
di fallimento sia un procedimento a cognizione piena, sia
pure da svolgersi con il rito camerale, a cui vanno
..

applicati i principi in materia di giudizi contenziosi,
primo fra tutti quello del contraddittorio(così anche la
pronuncia 20836/2010);
la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto
che l’instaurazione del giudizio camerale è caratterizzato
da due fasi distinte che si perfezionano, rispettivamente,
la prima, relativa al rapporto istante-giudice, con il
deposito del ricorso in cancelleria, e la seconda, intesa
alla necessaria costituzione del contraddittorio tra le
parti, con la notifica al convenuto del ricorso e del

1

pedissequo decreto, contenente la fissazione dell’udienza L/1
di comparizione e del termine per la notificazione del
:

ricorso e del decreto;
10

da ciò consegue che l’omessa notifica o il mancato rispetto
del termine fissato per la stessa non comportano, in
difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso, già
regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria

(Cass. 18448/04; Cass. 507/03; Cass. 3837/06), ma soltanto
la necessità di assicurare l’effettiva instaurazione del
contraddittorio, che può realizzarsi, in applicazione
dell’art. 162, 1 ° comma c.p.c., mediante l’ordine di
rinnovazione della notifica emesso dal giudice( Cass.
12983/09), ovvero mediante la rinnovazione della stessa
eseguita spontaneamente dalla parte(Cass. 27450/056868/09
9528/09, 15482/05; 11360/99), oppure tramite la
costituzione spontanea del resistente, venendo in tutti
questi casi raggiunto lo scopo, che è quello di portare
quest’ultimo a conoscenza del ricorso contro lo stesso
proposto, così assicurandosi la regolarità del
contraddittorio.
Nella specie, atteso il perfezionamento della notificazione
nei confronti del Manetti in data successiva all’udienza di
comparizione, si è determinato il vizio del contraddittorio
in senso pieno e radicale, che ha così travolto gli atti
del procedimento e la sentenza che ha definito lo stesso.
La Corte d’appello, oltre a fare erroneamente riferimento
al mancato ritiro della prima raccomandata ed al ritiro di
una seconda raccomandata, il cui invio non è invero
11

previsto nella notificazione ex art.140 c.p.c., adottata
nella specie, ha argomentato nel senso di ritenere che il
Manetti, a ragione delle trattative con la Banca, ed avuto
riguardo alle difese assunte dalla società all’udienza del

7/1/2010, non poteva non essere a conoscenza
dell’intenzione della creditrice di chiedere il fallimento
nel termine annuale di legge; che le difficoltà incontrate
per lo svolgimento di “una normale notificazione_
risultano, infatti, frutto, quanto meno, di una
inammissibile negligenza del medesimo, se non di una sua
fraudolenta predeterminazione”.
A riguardo, si deve rilevare la palese incongruenza delle
argomentazioni addotte dalla Corte del merito, nella
generica deduzione del dovere sapere il Manetti
dell'”intenzione” della Banca di chiedere il fallimento,
nel ritenere che lo stesso avesse ostacolato una normale
notificazione ed anzi fraudolentemente preordinato il
mancato ritiro della raccomandata.
La Corte del merito ha altresì richiamato giurisprudenza,
relativa al contemperamento del rispetto dell’obbligo di
previa comparizione dell’imprenditore e delle esigenze di
speditezza ed operatività del procedimento concorsuale,
relative peraltro alla normativa fallimentare anteriore
alla riforma( vedi, tra le tante, e tra le ultime,
l’ordinanza 3062/2011), mentre, nel fallimento riformato,
12

la giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere che
la procedimentalizzazione dell’attività di trattazione ed
istruttoria impone di ritenere che la notificazione del
ricorso e decreto ex art.15 1.f. sia la regola anche

qualora il debitore si sia sottratto volontariamente o per
colpevole negligenza, rendendosi irreperibile, salvo quanto
consentito dal quinto comma della norma cit., che consente
al presidente del Tribunale, con previsione analoga
all’art.151 c.p.c., di disporre che sia portato a
conoscenza dell’imprenditore il ricorso col pedissequo
decreto con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non
indispensabile alla conoscibilità dello stesso.
2.2.- L’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso
determina l’assorbimento degli altri motivi, quanto alla
posizione del Manetti.
Quanto alla posizione della Flam, il quarto motivo è
infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’abbreviazione dei
termini di cui all’art.15, 5 0 comma 1.f., nella
formulazione

ratione temporis

applicabile, era stata

giustificata dalla prossimità della scadenza del termine
per la dichiarazione del fallimento personale del Manetti,
socio di maggioranza della società, e precedentemente,
socio accomandatario della Flam s.a.s., trasformatasi in
s.r.l. il 12/1/2009, e tale dato di fatto correttamente è
13

stato inteso quale “particolare ragione d’urgenza”,
legittimante la chiesta abbreviazione.
Va altresì osservato che la parte, che, come indicato nella
sentenza dalla Corte d’appello, risulta avere svolto

articolate difese in vista dell’udienza del 7 gennaio, non
ha formulato in detta sede riserve o censure in relazione
al ristretto termine concesso, così realizzandosi in ogni
caso, la sanatoria di cui all’art.156 c.p.c.
E’ utilizzabile a riguardo il principio espresso nella
pronuncia 16757/2010, secondo cui il mancato rispetto del
termine di quindici giorni, che deve intercorrere tra la
data di notifica del decreto di convocazione del debitore e
la data dell’udienza (come previsto dalla nuova
formulazione dell’art. 15, terzo comma, 1. f.),e la sua
mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto
motivato sottoscritto dal Presidente del Tribunale,
previste dall’art. 15, quinto comma, 1. f., costituiscono
cause di nullità astrattamente integranti la violazione del
diritto di difesa, ma non determinano – ai sensi dell’art.
156 cod. proc. civ., per il generale principio di
raggiungimento dello scopo dell’atto – la nullità del
decreto di convocazione, ove il debitore abbia attivamente
partecipato all’udienza, rendendo dichiarazioni in merito
alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede,
rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine

\Y\
14

concessogli,

né fornendo specifiche indicazioni del

pregiudizio

eventualmente

determinatosi,

sul

piano

probatorio, in ragione del minor tempo disponibile.
2.3.- Il quinto motivo presenta profili di inammissibilità

e di infondatezza.
A riguardo, va rilevato che la Flam deduce di avere
fermamente contestato che il trasferimento della sede fosse
avvenuto prima dell’iscrizione nel registro delle imprese
/
del 12/1/2009 e la Corte d’appello ancora la decisione al
fatto, non veritiero, della mancata contestazione né
argomenta le ragioni del rigetto delle argomentazioni
addotte dalla Flam e dal Manetti.
A riguardo, si deve rilevare che, come si evince dalla
stessa prima parte del motivo, pag.23 del ricorso, la
contestazione della Flam era intesa a far valere la data
dell’iscrizione della sede nel registro delle imprese, per
cui deve ritenersi nuova e quindi inammissibile la
deduzione avanzata nel presente giudizio, intesa a far
valere il trasferimento della sede contestualmente
all’iscrizione, e quindi entro l’anno dalla dichiarazione
di fallimento.
Nel resto, la conclusione in diritto della Corte del merito
è corretta, rilevando la sede effettiva né potendo la parte
stessa invocare a proprio favore l’ iscrizione nel registro

15

delle imprese, successiva al trasferimento, in modo da
potere spostare la competenza del Tribunale.
2.3.- Il sesto motivo è inammissibile.
Ed infatti, la

ricorrente Flam intende far valere come

vizio di motivazione la mancata valutazione dei documenti
sub nn.7 e 8 del fascicolo del reclamo, relazione e
situazione patrimoniale 1/1/2009- 31/12/2009, ma i
documenti in oggetto, neppure in tesi, e sulla base di un
giudizio di verosimiglianza, sono idonei a condurre ad una
decisione diversa da quella adottata dal Giudice del
merito, rimanendo in ogni caso non toccata dai rilievi dei
ricorrenti la conclusione alla quale è pervenuta la Corte
d’appello, ritenendo provato lo stato di insolvenza alla
stregua delle proposte transattive tra le parti, che
prevedevano una lunga rateizzazione e l’intervento di un
terzo.
3.1.- Conclusivamente,

accolti i primi tre motivi,

assorbiti gli altri, in relazione alla sola posizione del
Manetti, rigettati i motivi quanto alla Flam, va cassata la
sentenza impugnata in relazione alla sola posizione del
Manetti e, siccome il Giudice d’appello avrebbe dovuto
rimettere la causa in primo grado, ex art. 354 c.p.c.,
cassata anche la pronuncia di primo grado, ricorre nel caso
l’ipotesi di cui all’art.383, ultimo comma c.p.c., da cui

.,

16

la rimessione al Tribunale in diversa composizione, che
dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Atteso il rigetto del ricorso quanto alla Flam, la stessa
va condannata al pagamento del compenso del presente

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti
gli altri ì quanto alla posizione del Manetti e rigettaa, il
ricorso quanto alla Flam; cassa la pronuncia impugnata in
relazione ai motivi accolti, e quindi solo per le
statuizioni relative a Manetti Massimo, e rinvia al
Tribunale di Firenze in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Condanna la Flam al pagamento del compenso del presente
giudizio liquidato in Euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2013
Preside

giudizio, liquidato come in dispositivo.

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