Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13657 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2063-2020 proposto da:

O.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI NATALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 12/12/2019

R.G.N. 19473/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 12 dicembre 2019, il Tribunale di Napoli rigettava le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte da O.G., cittadino (OMISSIS);

2. esso rilevava la reiterazione davanti alla Commissione Territoriale di Caserta (il 9 ottobre 2017) delle circostanze rappresentate davanti a quella di Crotone nel 2006, per la conferma delle dichiarazioni già rese la prima volta, senza l’allegazione di “alcun elemento nuovo o sopravvenuto”;

3. il Tribunale negava pertanto la ricorrenza dei requisiti propri di ogni misura di protezione, partitamente illustrati: tanto dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, tanto umanitaria, con riguardo alla condizione di relativa stabilità del (OMISSIS), in assenza di condizioni di vulnerabilità del richiedente, nè risultando una sua integrazione nel tessuto sociale dello Stato italiano tale da rendere traumatico il suo (re)inserimento del contesto di origine;

4. con atto notificato il 8 gennaio 2020, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce motivazione apparente e perplessa, nell’erronea esclusione dei presupposti di riconoscimento della protezione sussidiaria (richiesta per il timore di un grave danno in caso di rimpatrio, avendo lasciato il proprio Paese spaventato, dopo l’intimazione degli abitanti del villaggio al proprio padre, che doveva subentrare al nonno come capo e che era stato ucciso prima della scadenza del suo mandato decennale, di andar via con i propri familiari), senza l’acquisizione delle necessarie informazioni aggiornate e con indicazione della fonte di provenienza, in ordine alla situazione socio-politica del Paese, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e con violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 anche alla luce del rapporto di Amnesty International sul (OMISSIS), aggiornato agli anni 2017/18, pure il richiedente rappresentando l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata, non essendone stato verificato il suo controllo da parte delle autorità statali (primo motivo);

2. esso è fondato;

3. nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si disponga pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819): sicchè, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti, informative da cui vengano tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi, la pronuncia incorrere, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

3.1. nel caso di specie, nell’illustrare la situazione del (OMISSIS) (all’ultimo capoverso di pg. 8 del decreto), il Tribunale non ha compiuto un tale accertamento secondo i principi enunciati in tema di integrazione istruttoria officiosa, nell’inosservanza in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (secondo cui “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo”), così incorrendo nei vizi di motivazione apparente, espressamente denunciato e di violazione della norma da ultimo citata, pure oggetto di doglianza, ancorchè non formalizzata nella rubrica, in quanto chiaramente enunciata e trattata nel contenuto del motivo: ben consentendo il suo inequivoco tenore argomentativo la riconduzione immediata ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., comma 1, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862), non ostativa all’individuazione delle norme e dei principi di diritto asseritamente trasgrediti, senza delimitazione preclusiva delle questioni sollevate (Cass. 7 novembre 2013, n. 25044; Cass. 20 settembre 2017, n. 21819);

4. il ricorrente deduce poi violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e motivazione apparente e perplessa, per erronea esclusione dei presupposti di riconoscimento della protezione umanitaria, in ragione della condizione di vulnerabilità propria (giovane, sposato con una figlia minore, buona integrazione in Italia, impossibilità di reinserimento sociale in (OMISSIS), per la sua situazione di violenza indiscriminata e di instabilità politica), senza un adeguato accertamento istruttorio (secondo motivo);

5. esso è assorbito;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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