Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13656 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 13656 Anno 2013
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 1733 e 5152 del Ruolo
Generale degli affari civili dell’anno 2006, proposti
DA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, con sede in Roma,
in persona del magnifico rettore p.t. suo legale rappresentante
Prof. Renato Guarini, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Monte Zebio n. 28 presso l’avv. Giuseppe Bernardi, che la
rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso,
notificato il 5 e 6 gennaio 2006.
RICORRENTE E CONTRORICORRENTE A RICORSO INCIDENTALE
CONTRO
S.r.l. BIO IMPIANTI ’96, con sede in Roma, in persona del

Data pubblicazione: 30/05/2013

presidente del consiglio d’amministrazione, legale rappresentante
p.t. Alberto Ciccarelli, elettivamente domiciliato in Roma alla
Via G. Pisanelli n. 4, presso l’avv. Giuseppe Gigli, che la
rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso e

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
NONCHE’
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I ° , in persona del direttore generale
p.t. dr. Ubaldo Montaguti, elettivamente domiciliato in Roma,
presso l’Avvocatura dell’Azienda in Roma, al Viale del
Policlinico n. 155, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio
Capparelli, per procure speciali in calce al controricorso
notificato il 9 e 13 febbraio 2006 e a quello, con ricorso
.11

incidentale condizionato avverso il ricorso della Bio Impianti,
notificato il 10 e il 12 aprile 2006.
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

in persona del Ministro

in carica, per legge domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi
n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato e da quest’ultima
rappresentata e difesa.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza in appello del Tribunale di Roma, n. 15731
del 4 – 8 luglio 2005.
Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti l’avv.
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ricorso incidentale condizionato, notificati il 13 febbraio 2006.

Aloisia Bonsignore, per delega dell’avv. Gigli, per la
controricorrente e ricorrente incidentale s.r.1 Bio Impianti ’96,
e l’avv. Antonio Nardella, in sostituzione dell’avv. Capparelli,
per la controricorrente Azienda policlinico Umberto I ° e il P.M.,

che conclude per la inammissibilità del ricorso principale con
assorbimento dell’incidentale.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 13-16 ottobre 2003 il Giudice di pace di Roma ha
respinto l’opposizione dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza” al decreto ingiuntivo n. 5989 del 21 marzo 2002 che le
intimava il pagamento di e 2.247,03, con accessori e spese, alla
s.r.l. Bio Impianti ’96, per forniture di farmaci al Policlinico
Umberto I ° , come da fattura n. 27 del 1998.
Con l’opposizione l’Università di Roma aveva eccepito il suo
difetto di legittimazione passiva sulla pretesa della società,
perché unico soggetto tenuto ad adempiere il credito del decreto
era l’Azienda Policlinico Umberto I ° , istituita con D.L. l °
ottobre 1999 n. 341 convertito nella legge 2 dicembre 1999 n.
453; nel merito rilevava la mancanza d’un contratto scritto a
base delle prestazioni eseguite dalla società in favore del
Policlinico e l’assenza di un organo legittimato a obbligarla
verso la indicata società nella presente vicenda.
La opposta Bio Impianti ’96 afferma che le forniture da essa
prestate erano anteriori al D.L. n. 341 del 1999, data di
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in persona del sostituto procuratore generale dr. Aurelio Golia,

costituzione dell’Azienda, ribadendo che il credito era fondato
su atto scritto e chiamando in causa l’Azienda policlinico
Umberto I ° e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, perché
fossero condannati a corrisponderle la somma di cui al decreto,

legittimazione passiva della Università di Roma.
Costituitasi in giudizio, l’Azienda Policlinico Umberto I ° di
Roma (da ora Azienda), chiamata in causa dall’opposta, ha
eccepito anche essa il difetto di legittimazione passiva, perché
la fattura che s’era chiesto di pagare era la n. 27 del 1998,
anteriore all’epoca in cui essa era divenuta operativa, cioè al
10 novembre 1999, data di nomina del suo primo direttore
generale, con conseguente assenza della sua stessa personalità
alla data in cui era nata l’obbligazione di cui all’ingiunzione.
L’Università degli studi di Roma ha affermato di non essere
succeduta nel debito dell’Azienda universitaria Policlinico a
seguito della cessazione dell’attività di questa, essendo invece
subentrato in tale debito il solo Ministero del Tesoro, che aveva
nominato il Commissario liquidatore, con il compito di accertare
debiti e crediti dell’Azienda cessata e di rispondere dei debiti
di essa con i mezzi finanziari resi disponibili per le forniture
dalla Regione Lazio (art. 2, co. 6, d.l. 1 0 ottobre 1999 n. 341).
L’Azienda ha negato che esistesse la prova del credito di
controparte, deducendo la mancanza o assenza di un contratto
scritto a base dell’avversa pretesa; il Ministero dell’Economia e
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in caso d’accoglimento dell’eccezione del difetto di

delle Finanze s’è anche esso costituito ed ha eccepito il suo
difetto di legittimazione passiva, sostanziale o processuale, non
potendo imputarsi ad esso l’attività di un organo straordinario
quale era il già indicato Commissario straordinario.

Roma ha proposto appello al locale Tribunale, dinanzi al quale la
s.r.l. Bio Impianti ’96 s’è costituita, chiedendo il rigetto del
gravame ovvero, in caso di suo accoglimento, la condanna delle
chiamate in causa a pagare alla società la somma pretesa.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza 4 – 8 luglio 2005 n. 15731,
ha rigettato il gravame, compensando interamente tra le parti le
spese di causa e rilevando l’esistenza di un contratto scritto a
base dell’obbligazione oggetto di causa, desumibile dai documenti
prodotti dalla parte interessata, che aveva esibito l’ordinativo
della fornitura citato nella fattura n. 27 del 1998, sottoscritto
dal responsabile dell’ufficio amministrativo della farmacia dell’
Università e il riscontro ad esso dato, con nota della società
fornitrice, del 12 dicembre 1997.
Nell’ordinativo, afferma la sentenza del tribunale, era indicato
il prezzo della merce e la delibera dalla delegazione consiliare
relativa ad un c.d. contratto aperto a base della fornitura;
inoltre risultava la prova della consegna della fornitura della
merce dal documento del 10 febbraio 1998.
Il Tribunale ha ritenuto la documentazione sufficiente a
vincolare l’Università, affermando che, prima del D.L. n. 341 del
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Avverso la indicata sentenza del giudice di pace l’Università di

1999 convertito nella L. n. 453 del 1999, l’Azienda policlinico
Umberto I ° non esisteva, mentre l’Università La Sapienza
comprendeva l’Azienda universitaria Policlinico Umberto I ° , che
costituiva con essa un unico soggetto giuridico, che non poteva

Mancando ogni capacità operativa dell’Azienda policlinico prima
del 1 ° novembre 1999, per le forniture oggetto di causa del
febbraio 1998, doveva rispondere la sola Università; conclude la
sentenza della Corte di merito, affermando che la lettura del
quadro normativo di riferimento è conforme all’interpretazione
autentica di essa “fornita dall’art. 8 sexies della L. 27 luglio
2004 n. 186, nella parte in cui prevede che la successione di cui
al comma l dell’articolo 2 del D.L. 1 ottobre 1999 n. 341,
convertito in legge 3 dicembre 1999 m. 453, <>” (pag. 3 sentenza di merito) che non è
allegato in atti e dalla nota di riscontro di esso dalla Bio
Impianti, che costituisce accettazione dell’ordine.
L’accenno all’esistenza di un contratto “aperto” in forma scritta
di fornitura, non prodotto e oggetto di contestazione in sede di
merito, a base dei singoli successivi “ordinativi” di farmaci dal
responsabile della farmacia dell’Azienda Policlinico, non è
sufficiente a fornire la prova del contratto in forma scritta
fonte dell’obbligo su cui si fonda la fattura che ha giustificato
il decreto ingiuntivo.
Prima del D.L. 1 0 ottobre 1999 n. 341 convertito nella legge 3
dicembre 1999 n. 453 istitutivo dell’Azienda Policlinico Umberto
I’, questa non esisteva con autonoma personalità giuridica, ma
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un organo di questa che abbia sottoscritto un accordo con il

costituiva con l’Università La Sapienza un unico soggetto, per
cui la sola Università è tenuta a rispondere degli obblighi dell’
Azienda ed è stata bene evocata in causa nel presente giudizio
come legittimata passiva, essendo l’obbligazione sorta prima

In quanto si contesta che a base dell’ordinativo dei medicinali
che precede vi era il contratto c.d. aperto di fornitura di
medicinali, la mancata produzione di esso doveva determinare
l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Deve escludersi che nel caso il perfezionamento del contratto di
fornitura si sia avuto, come accaduto nell’ipotesi della
fornitura di singoli presidi tecnici e protesi, descritti con la
scheda progetto del costruttore costituente proposta di contratto
e la successiva autorizzazione rilasciata al paziente dalla
U.S.L. di ritirare detti prodotti con rilievo di accettazione (su
tale vicenda S.U. 22 marzo 2010 n. 6827), perché in tal caso
l’intervento del terzo (cioè della U.S.L.) determina da solo lo
spostamento della vicenda nell’ambito dell’assistenza sanitaria
obbligatoria che non la limita alla esistenza del contratto.
Anche se è da sola irrilevante a invalidare l’accordo tra le
parti la inesistenza di un unico documento scritto, in cui sia
consacrato il contratto vincolante per la P.A. in quanto, per gli
accordi conclusi con imprese commerciali per la fornitura di
merci quali sono i medicinali, è possibile la conclusione a
distanza e con atti scritti separati del contratto di vendita
12

della normativa indicata, istitutiva dell’Azienda Policlinico.

(così la citata S.U. n. 6827/2010, Cass. 26 marzo 2009 m. 7297 e
18 aprile 2006 m. 8950), nel caso il vincolo non risulta sorto,
perché non vi è una sicura impegnativa dell’Università nei
confronti della società fornitrice in mancanza di un organo di

Dall’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 emerge che la eventuale
scrittura privata in cui può consacrarsi un contratto della P.A.
può essere sottoscritta da “funzionario rappresentante dell’
amministrazione”, ma il responsabile della farmacia dell’Azienda
Policlinico non è documentato che sia tale.
In assenza della prova documentale di tale rappresentanza
organica o della indicazione di norma statutaria che legittimi il
funzionario, quale organo, a stipulare l’atto senza previo
contratto c.d. aperto di fornitura concluso a seguito di gara,
manca la prova della forma scritta ad substantiam di tale atto.
Per tale profilo, il primo motivo di ricorso è fondato, non
potendosi ritenere che nel caso si sia stipulato un contratto
scritto concluso a distanza tra Università e società Bio Impianti
’96, anche se questa ha ritenuto di eseguire un atto cui era
vincolata; in relazione a detto primo motivo, la sentenza deve
quindi essere cassata, non rilevando in senso contrario la
decisione citata in ricorso Cass. 26 marzo 2003 n. 4456 (cui
possono aggiungersi anche S.U. 11 gennaio 2008 n. 584 e Cass. 16
novembre 2010 n. 23098), che non regolano somministrazioni
periodiche o durature di merci a un ente pubblico, attraverso più
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essa che abbia legittimamente concluso il contratto.

ordinativi, come nel caso, ma solo la formazione distinta delle
volontà delle parti.
Ai sensi dell’art. 101 del Regolamento sulla contabilità generale
dello Stato, di cui al r.d. 23 maggio 1924 n. 827, la stipula dei

“funzionario” delegato che, ai sensi dell’art. 93 dello stesso
regolamento, in tutti gli uffici pubblici, è di regola il capo
ufficio (art. 94), il quale è legittimato a concludere l’accordo
vincolante per l’ente pubblico con l’impresa fornitrice.
Nella concreta fattispecie, non vi sono elementi per ritenere
esistente la qualifica indicata di capo ufficio al funzionario
responsabile amministrativo e non medico della gestione della
farmacia dell’Università, che non può ritenersi sia vincolata al
pagamento del prezzo di cui alla fattura emessa, senza un valido
pregresso titolo contrattuale concluso da organo dell’Università,
per cui va cassata la sentenza di merito per la parte in cui
afferma invece che era stato concluso un valido contratto scritto
tra Università e Bio Impianti ’96 s.r.l. per effetto dell’
ordinativo dei farmaci e della nota di assenso della società.
1.2. Va invece dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso
principale e quello incidentale che presuppongono entrambi la
esistenza di una valida obbligazione, che l’accoglimento del
primo motivo di ricorso denega, per cui è irrilevante accertare
una legittimazione diversa a rispondere di una obbligazione di
cui si è denegata la stessa esistenza.
14

contratti a trattativa privata può avvenire anche a mezzo di

Una volta negata l’esistenza dell’obbligazione oggetto di causa,
resta assorbito ogni problema sulla pretesa legittimazione
passiva che, con il secondo motivo di ricorso principale
l’Università di Roma tende a far affermare come non sua ma della

prova dell’obbligo emersa dall’accoglimento del primo motivo del
ricorso principale.
Altrettanto è a dire per il ricorso incidentale condizionato
dell’Azienda Policlinico Umberto I ° che chiede di negare la sua
legittimazione passiva in caso di accoglimento del ricorso della
Università, problema che non esiste in rapporto all’obbligo di
cui si è dichiarata l’inesistenza con l’accoglimento del primo
motivo di ricorso principale.
3. In conclusione, riuniti i ricorsi, deve accogliersi il primo
motivo e dichiararsi assorbito il secondo motivo del ricorso
principale insieme con il ricorso incidentale; la sentenza
impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e,
non essendo necessari altri accertamenti di fatto, ai sensi
dell’art. 384 c.p.c., la causa può esser decisa nel merito con
l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo per
l’inesistenza del credito con esso preteso e il rigetto di ogni
domanda di pagamento della s.r.l. Bio Impianti ’96 nei confronti
delle altre parti in causa.
La esistenza certa della prestazione eseguita dalla Bio Impianti
in favore dell’Università, che ha ricevuto un arricchimento per
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Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I ° , data la mancanza di

la prestazione di controparte, giustifica la totale compensazione
delle spese dell’intero giudizio tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso

ricorso incidentale; decidendo nel merito la causa, accoglie
l’opposizione dell’Università degli studi di Roma al decreto
ingiuntivo della s.r.l. Bio Impianti ’96 e rigetta ogni domanda
di questa nei confronti delle altre parti.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso il 10 aprile 2013 nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione.

principale e dichiara assorbiti il secondo motivo di stesso e il

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