Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13656 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2055-2020 proposto da:

E.H., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LORENZO TRUCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso o e legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 8629/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato

il 25/11/2019 R.G.N. 23033/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 25 novembre 2019, il Tribunale di Torino rigettava le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte da E.H., cittadina (OMISSIS);

2. esclusa la necessità di una nuova audizione, esso dubitava, come già la Commissione Territoriale, della credibilità della richiedente, per la vaghezza, imprecisione e contraddittorietà del racconto della sua fuga dalla (OMISSIS) (il 5 settembre 2015, con arrivo in Italia il 30 gennaio 2016), avvenuta dopo l’uccisione del padre, per non avere saputo indicare, a uomini che lo ricercavano, dove si trovasse il proprio fidanzato che era membro di una setta e aveva ucciso un uomo: per paura di ritorsioni, aveva così deciso di abbandonare il Paese, dopo avere riparato in una diversa città ((OMISSIS)) presso un’amica e nonostante avesse un figlio, neppure sapendo che cosa potesse accaderle in caso di rimpatrio ma non volendo comunque ritornare in (OMISSIS);

3. dall’accertata non credibilità il Tribunale traeva la carenza di alcuna prova in ordine ai requisiti propri di ogni misura di protezione, partitamente illustrati: tanto delle protezioni maggiori, tanto, in assenza di condizioni di vulnerabilità, di quella umanitaria; in particolare, avendo E.H. escluso di essere vittima di tratta, benchè espressamente edotta, nell’esame davanti alla Commissione, di che cosa ciò comportasse e del sistema di protezione specificamente predisposto dallo Stato italiano;

4. con atto notificato il 23 dicembre 2019, la straniera ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. in via preliminare, la ricorrente deduce questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cos., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, come integrato dall’art. 46, par. 3 Direttiva 32/2013 e dagli artt. 6,13CEDU, per la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. e relative deroghe normative in materia di protezione internazionale, in quanto lesiva del principio del contraddittorio a causa della mancata comparizione della parte all’adunanza camerale (esclusivamente disposta qualora il giudice ritenga necessaria l’audizione del richiedente, ovvero indispensabili chiarimenti dalle parti o la disposizione di una C.t.u. o l’assunzione, anche d’ufficio, di mezzi di prova), con una irragionevole compressione dei suoi diritti, in violazione pure del “giusto processo” e del suo diritto di difesa;

2. innanzi tutto, la questione di illegittimità costituzionale prospettata difetta di rilevanza, pure dedotta in modo tautologico (all’ultimo capoverso di pg. 8 del ricorso), posto che la decisione del giudice di merito si è fondata, non già sulla disciplina giuridica denunciata, introdotta con D.L. n. 13 del 2017 conv. con mod. dalla L. n. 46 del 2017, n. 46, bensì sui criteri di valutazione di affidabilità del dichiarante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 essendo stato il decreto pronunciato in ragione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da E.H.;

2.1. essa è pure manifestamente infondata, poichè il rito camerale retto dagli artt. 737 c.p.c. e ss., stabilito anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio pure nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717; da ultimo: Cass. 3 dicembre 2020, n. 27723);

3. la ricorrente deduce violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 anche in relazione con la propria mancata audizione, a fronte della ritenuta inattendibilità del suo racconto, che le avrebbe consentito i necessari chiarimenti della vicenda, sicchè la motivazione del decreto appare sul punto contraddittoria, oltre che poco approfondita in ordine alla condizione di vulnerabilità, per la nota situazione di instabilità della (OMISSIS), tenuto conto anche della segnalazione del report EASO C.O.I. sulla (OMISSIS) del giugno 2017 (secondo cui “la situazione generale in (OMISSIS) desta una preoccupazione molto seria… “), Paese anche tristemente noto per il fenomeno della tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale (primo motivo);

5. esso è infondato;

5.1. giova chiarire, in via di premessa, la sussistenza dell’obbligo di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti in mancanza della videoregistrazione del colloquio (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27182; Cass. 7 novembre 2018, n. 28424; Cass. 11 dicembre 2018, n. 32029; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2817; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3023; Cass. 23 maggio 2019, n. 14148; anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante: Cass. 12 dicembre 2018, n. 32073); non anche però di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21584);

5.2. al riguardo, il Tribunale ha ampiamente ed esaustivamente argomentato la ravvisata non necessità di una nuova audizione della richiedente (ripetutamente sentita dalla Commissione territoriale), ritenendola meramente ripetitiva, in assenza di prospettazione di nuove circostanze (per le ragioni illustrate sub p.to H a pgg. da 2 a 5 del decreto);

5.3. in merito alla valutazione di credibilità del richiedente, occorre ribadire la necessità che essa sia sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e che non possa essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); e che il giudice, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, osservi l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674).

5.4. la valutazione di credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce poi apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (soltanto il mancato rispetto dei parametri procedimentali di tale norma integrando un errore di diritto denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: Cass. 30 giugno 2020, n. 13257) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente o perplessa od obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); la verifica di credibilità è pertanto sottratta al controllo di legittimità, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, devono essere sottoposte non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 7 agosto 2019, n. 21142; Cass. 19 giugno 2020, n. 1195);

5.5. nel caso di specie, il Tribunale ha compiuto una valutazione di non credibilità argomentata e rispettosa dei criteri legali ed esente da contraddizioni (sub p.to III di pgg. 6 e 7), nel senso di ritenere “il racconto della richiedente… vago, non adeguatamente articolato e preciso”, non avendo ella “compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi in suo possesso” (al primo capoverso di pg. 7): essendo stato un tale giudizio di inattendibilità alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 preclusivo di un approfondimento istruttorio officioso sulla prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salva la dipendenza della non veridicità esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; Cass. 21 novembre 2018, n. 30113; Cass. 11 agosto 2020, n. 16925);

5.6. d’altra parte, la ricorrente ha dedotto del tutto genericamente una situazione di instabilità della (OMISSIS), sulla labile segnalazione del report EASO C.O.I. sulla (OMISSIS) del giugno 2017 (secondo cui “la situazione generale in (OMISSIS) desta una preoccupazione molto seria… “: al primo capoverso di pg. 16 del ricorso), neppure collocata in una specifica zona geografica, tenuto conto delle estese dimensioni del Paese, con diverse situazioni di grave conflittualità armata interna, essenzialmente dipendente dal gruppo terroristico religioso “(OMISSIS)”, concentrato nella parte settentrionale, senza precisi richiami anche testuali alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte di cassazione l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728);

5.7. assume infine decisivo rilievo l’espressa constatazione, da parte del Tribunale, di “rilevanti confusioni temporali e spaziali soprattutto con riferimento alla vita” della richiedente “vissuta in (OMISSIS)” (al quart’ultimo alinea di pg. 6 del decreto), così da non poterla neppure esattamente collocare in una determinata zona del Paese: risultando alla fine controversa la stessa provenienza della richiedente da un’area geografica interessata ad una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ostativa all’esercizio del potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice sulla situazione generale esistente nel suo paese d’origine (Cass. 24 maggio 2019, n. 14283);

6. la ricorrente deduce infine violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19 in relazione con l’art. 10 Cost., comma 3, per la negazione della protezione umanitaria, ingiustificatamente sovrapposta a quella sussidiaria, costituendo piuttosto un tertium genus di contenuto più ampio, collegata ad una situazione di vulnerabilità, presente nel caso di specie per “le terribili e tragiche esperienze subite” dalla richiedente, senza considerare “gli elementi di integrazione sul territorio nazionale collegati con il percorso di integrazione”, in assenza di un giudizio di comparazione con la situazione in (OMISSIS), di evidente sproporzione rispetto a quella italiana (secondo motivo);

7. esso è inammissibile;

7.1. il motivo difetta di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, sotto il profilo di omessa trascrizione degli atti nei quali siano state prospettate le circostanze relative alle terribili e tragiche esperienze subite” dalla richiedente e così pure degli elementi di integrazione sul territorio nazionale collegati con il percorso di integrazione” (Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 27 febbraio 2009, n. 4849; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784; Cass. 27 luglio 2017, n. 18679);

7.2. ma esso è pure affetto da analogo vizio, in violazione del principio di specificità, questa volta posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che ne esige l’illustrazione, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1845), sotto il profilo di omessa confutazione specifica del ragionamento argomentativo del Tribunale, in relazione alla carenza di documentazione di una stabile e rilevante condizione di inserimento nel contesto nazionale e della espressa esclusione dalla richiedente “di essere stata oggetto di tratta finalizzata all’avviamento alla prostituzione, nonostante nel corso del suo esame innanzi alla Commissione le fosse stato spiegato quale fosse il sistema di protezione messo a disposizione dallo Stato italiano” (così rispettivamente all’ultimo capoverso di pg. 7 e al secondo di pg. 8 del decreto), cui la difesa della ricorrente ha opposto astratte considerazioni generali, smentite dalle superiori argomentazioni non contraddette;

8. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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