Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13656 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 05/07/2016), n.13656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12269/2012 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO PREFETTURA UTG VITERBO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22601/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 18/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con sentenza n. 156/2008 il Giudice di Pace di Civitavecchia accoglieva l’opposizione proposta da D.G.C. avverso il verbale, di cui in atti, di accertamento – mediante autovelox – di violazione alle norme del C.d.S. in materia di limiti di velocità.

Avverso la suddetta decisione, di cui chiedeva la riforma, interponeva appello il Ministero dell’Interno – U.T.G. di Viterbo.

Resisteva all’interposto gravame l’originario opponente.

Con sentenza n. 22601/2011 il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice di Appello, rigettava il gravame.

Per la cassazione della suddetta decisione del Giudice di secondo grado ricorre la P.A. con atto affidato ad un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con l’unico motivo del ricorso si censura il vizio di violazione della L. n. 273 del 1991, dell’art. 45 C.d.S., dell’art. 145 C.d.S. e dell’art. 345 reg. esec. C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In sostanza con il motivo in esame si prospetta l’inesistenza di “alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell’Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle apparecchiature” di controllo, rilevamento ed accertamento della velocità.

La decisione gravata aveva espressamente (e correttamente) affermato che “la normativa di L. n. 273 del 1991, prevede la specifica procedura alla quale deve essere sottoposta periodicamente l’apparecchiatura autovelox al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione”.

Il motivo è infondo.

Con lo stesso viene, in sostanza, riproposta – prospettandone una risposta in senso negativo – la nota questione della necessaria ed obbligatoria taratura cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione ed accertamento della velocità.

A seguito di un più approfondito esame della questione medesima questa stessa sezione, con ordinanza interlocutoria n. 17766 in data 11 aprile/7 agosto 2014, resa in altro processo nel cui ambito venivano prospettati dubbi di incostituzionalità, sollevava d’ufficio questione di costituzionalità relativa all’art. 45 C.d.S..

Più specificamente veniva sollevata questione se, in generale ed anche alla luce di quanto già affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, alle apparecchiature utilizzate per il rilevamento della velocità, come quella nella fattispecie, era o meno applicabile la L. 11 agosto 1991, n. 273, nonchè il D.M. Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione 16 maggio 2005, n. 1123 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, quindi, se per la validità dell’accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, era necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità deve essere sottoposto a taratura periodica.

Tanto anche in base alla dirimente testuale considerazione della “palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi (come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo) alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota (6050) ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato:

quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo”.

Nell’occasione veniva, per di più, pure rilevato che, “fra l’altro, appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento (anche a distanza di lustri), dalla sola conformità al modello omologato”.

La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 “dichiarava l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 45, comma 6 (Nuovo C.d.S.), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

In conclusione, per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità.

Il motivo in esame deve, dunque, essere rigettato.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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