Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13656 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 04/06/2010), n.13656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell’avvocato MARANDO FRANCESCA,

rappresentata e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO BENINO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2006 r.g.n. 9872/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto”.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 10883 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto da M.M. nei confronti della s.p.a. Poste italiane, diretto ad ottenere il riconoscimento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti ex art. 8 c.c.n.l. 1994 e successivi accordi integrativi (in specie dal 3-2-1998 al 30-4-1998 per “esigenze eccezionali” e dal 1-7-1998 al 30-9-1998 per “concomitanza di assenza per ferie”), con la conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato e con la condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a titolo di risarcimento del danno.

La M. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda introduttiva.

La s.p.a. Poste Italiane si costituiva eccependo in primo luogo la genericità e inammissibilità dell’appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata i 17-3-2006, dichiarava la inammissibilità dell’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la M. ha proposto ricorso con due motivi, oltre una censura sulle spese.

La s.p.a. Poste Italiane ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 163, 164 e 434 c.p.c., della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3 della L. n. 56 del 1987, art. 23 della L. n. 196 del 1997, art. 12 e dell’art. 8 del c.c.n.l. dei dipendenti delle Poste Italiane, nonchè vizio di motivazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3, della L. L. n. 56 del 1987, art. 23, della L. n. 196 del 1997, art. 12 e dell’art. 8 del c.c.n.l. citato, nonchè vizio di motivazione.

La ricorrente, infine, censura la decisione sulla condanna al pagamento delle spese emessa a suo carico.

I motivi risultano inammissibili in considerazione della mancanza dei quesiti di diritto (v. fra le altre Cass. 30-9-2008 n. 24339, Cass. 25-2-2009 n. 4556) prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie, ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 17-3-2006 (data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009).

Peraltro, con riferimento alle censure di vizi di motivazione, le stesse neppure sono esposte in modo chiaro e distinto e comunque sono prive della necessaria sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti ai fini della valutazione della loro ammissibilità (v. Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 n. 4309, Cass. 7-4-2008 n. 8897, Cass. 30-12-2009 n. 27680).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, in favore della società resistente, liquidate in Euro 33,60 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

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