Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13655 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 01/03/2016, dep. 05/07/2016), n.13655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19331-2011 proposto da:

Z.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA MANCINI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCO GIUNCHI;

– ricorrente –

contro

Q.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato MICHELA CONCETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PATRIZIA VANINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 14/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato Andrea MANCINI difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Michela CONCETTI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VANINO Patrizia difensore della resistente che si è

riportata agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Q.G., con atto di citazione del 16 luglio 2001, evocava in giudizio Z.C. deducendo di essere proprietaria del terreno distinto al foglio 21, mappale 69 del catasto del Comune di (OMISSIS) e di aver sempre praticato per oltre un ventennio l’accesso al fondo con macchine agricole di grosse dimensioni, quali mietitrebbie e trattori, attraverso il fondo contraddistinto con il mappale (OMISSIS) di proprietà del convenuto. Asseriva inoltre che il proprio fondo risultava intercluso, posto che l’unico transito alla via pubblica poteva attuarsi attraverso il mappale 66, nella proprietà di suo figlio, il quale, per le sue dimensioni, non consentiva il transito con macchine agricole. Domandava quindi l’accertamento del diritto di servitù acquistato attraverso l’usucapione ventennale del predetto fondo, contraddistinto col mappale 68 e, in via subordinata, la costituzione della servitù coattiva su di esso, previa determinazione della correlativa indennità.

Il convenuto, nel costituirsi, assumeva, tra l’altro, di avere sporadicamente consentito il passaggio sul proprio fondo, il quale si era quindi attuato per mera tolleranza, e negava l’interclusione, rilevando come sul fondo mappale 66 gravasse una servitù per destinazione del padre di famiglia in favore dell’attrice.

Il Tribunale di Pordenone rigettava le domande attrici.

Proponeva appello Q.G. e, nella resistenza di Z.C., la Corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 14 giugno 2011 accoglieva l’impugnazione limitatamente alla domanda svolta in via subordinata, disponendo la costituzione della servitù di passaggio coattivo a carico del fondo di cui al mappale 68. La corte di merito, dopo aver accertato che la servitù non poteva essersi costituita per usucapione, per assenza del requisito dell’apparenza, rilevava che il fondo dell’appellante dovesse ritenersi intercluso, visto che il transito attraverso il mappale 66 avrebbe comportato il passaggio di mezzi meccanici nel cortile di una civile abitazione e sarebbe risultato comunque faticoso e disagevole.

Z.C. ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia, affidandolo a sette motivi. Resiste con controricorso Q.G.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto due diversi profili: la mancata di specificità nell’articolazione dei motivi e la violazione del principio di autosufficienza.

Con riguardo al primo aspetto si osserva, in contrario, che la redazione del ricorso contiene una corretta enunciazione delle censure, che è conforme a quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4. Infatti, ai fini indicati è necessario, ma anche sufficiente, che i motivi per i quali si richiede la cassazione abbiano i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronuncia e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 2 agosto 2007, n. 17125; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952).

Per quanto attiene invece all’autosufficienza, essa è correlata non già alcuna carente esposizione dei fatti di causa (che deve ritenersi esauriente ove, come nel caso in esame, il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata: Cass. S.U. 19 maggio 2006, n. 11653;

Cass. 8 luglio 2014, n. 15478), ma a una carenza nella trascrizione di documenti: evenienza che può rilevare ai fini della possibilità di scrutinare, nella presente sede, il motivo in cui è operato il richiamo al singolo scritto e che, quindi va preso in esame considerando, volta per volta, le singole censure.

Col primo motivo è denunciata violazione di legge con riguardo agli artt. 342 e 346 c.p.c., nonchè 1051 e 1052 c.c.. Assume il ricorrente che il primo giudice aveva evidenziato che il fondo dell’attrice disponeva di un altro accesso attraverso il mappale 66, di proprietà del figlio dell’odierna controricorrente, il quale risultava peraltro insufficiente per il passaggio di una mietitrebbia di grandi dimensioni e che nella comparsa conclusionale in primo grado la difesa dell’attrice aveva evidenziato come ogni indagine riguardo alla possibilità del transito che si attuasse attraverso un ampliamento del passaggio esistente sul mappale 66 (e tale da implicare l’esercizio della servitù su di un percorso che insisteva sullo stesso mappale 66 e sul mappale 67, di proprietà dello stesso Z.), risultava preclusa in quanto estranea al petitum. Il tribunale, nel pronunciare sulla domanda di servitù coattiva, aveva quindi concluso nel senso di non potersi far luogo all’accertamento su quale dei due passaggi (quello sul mappale 68 e quello sui mappali 66 e 67) dovesse essere costituita coattivamente la servitù di passaggio, rigettando, perciò, la domanda subordinata. Nell’atto di citazione in appello l’odierna controricorrente non aveva contestato questo punto della decisione, sicchè il giudice dell’impugnazione non poteva disattenderla.

Col secondo motivo è lamentata una carenza di motivazione su un fatto decisivo. Si spiega che l’affermazione del tribunale cui si è appena detto non era stata in alcun modo confutata dalla corte di merito.

Col terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione di legge, con riguardo all’art. 1051 c.c., artt. 342 e 346 c.p.c., oltre che per carenza di motivazione. La decisione del primo giudice, secondo il ricorrente, era corretta: l’art. 1051 c.c., comma 2 prevede che il passaggio si debba stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica sia più breve e cagioni minor danno al fondo sul quale è consentito; in conseguenza, non si poteva prescindere alla verifica del minor aggravio del fondo servente e, se tale indagine era stata inibita dalla stessa attrice, la domanda doveva essere respinta.

Il quarto mezzo denuncia violazione di legge con riguardo all’art. 1051 c.c. e carenza di motivazione. La domanda dell’appellante avrebbe potuto essere accolta a fronte non solo della verificata inadeguatezza del passaggio attuale, ma, altresì, dall’accertamento circa l’impossibilità di ampliare il predetto passaggio ai sensi dell’art. 1051 c.c., comma 3: tale verifica non era stata richiesta, nonostante il convenuto, nel corso alla consulenza tecnica avesse dichiarato la sua disponibilità a consentire l’ampliamento del passaggio esistente sul proprio mappale (n. 67) e lo stesso C.T.U. aveva riconosciuto la praticabilità di tale soluzione.

Il quinto motivo reca la titolazione della violazione di legge, con riferimento agli artt. 1051 e 1052 c.c., e della contraddittorietà e carenza della motivazione. Assume il ricorrente che la controparte, già disponendo di un passaggio sul mappale 66, avrebbe dovuto chiedere l’ampliamento dello stesso, allegando l’esigenza di un più intenso sfruttamento o di una migliore utilizzazione del suo fondo.

Volendo ottenere la costituzione coattiva di servitù su di un diverso passaggio, la controparte avrebbe dovuto svolgere la propria domanda non ai sensi dell’art. 1051 c.c., ma ai sensi dell’art. 1052 c.c..

Col sesto motivo è denunciata violazione di legge, con riguardo all’art. 1051 c.c., nonchè carenza e incongruità manifesta della motivazione nei seguenti termini: non si comprendeva come il giudice del gravame avesse potuto affermare l’esistenza di una curva a gomito, nel percorso attraverso il mappale 66, che provocava difficoltà per il transito di mezzi meccanici, nè perchè avesse affermato che non vi era prova dell’appartenenza dei fondi di cui ai mappali 69 e 66. Era poi del tutto evidente che le esigenze di coltivazione del fondo della controricorrente, considerata la limitata estensione di questo, erano soddisfatte dall’impiego di mezzi agricoli di medie dimensioni. Non era inoltre vero che il transito sul mappale 66 si sarebbe attuato sul cortile dell’abitazione del figlio di Q.G., come affermato in sentenza.

Il settimo motivo lamenta violazione di legge, con riguardo all’art. 1062 c.c.. Spiega l’istante che la corte distrettuale aveva affermato che il fondo di cui al mappale 69 era interrecluso per effetto della cessione del fondo contrassegnato col mappale 66, ceduto dalla controricorrente a suo figlio. L’asserita interclusione, quindi, era addebitabile alla stessa Q..

Per lo scrutinio delle censure è necessario premettere alcune considerazioni in diritto.

In giurisprudenza si distingue tra passaggio coatto, cioè passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell’art. 1052 c.c., e passaggio necessario di cui all’art. 1051. Quest’ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l’accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cass. 27 giugno 1994, n. 6184; Cass. 5 luglio 1968, n. 2270). In particolare, il diritto potestativo alla costituzione della servitù, per il fondo non intercluso, è accordato in presenza della inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria, oltre che dell’impossibilità di ampliamento di detto passaggio (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2515; Cass. 18 dicembre 1997, n. 12814).

L’interclusione del fondo necessaria per ottenere il passaggio coattivo sul fondo del vicino, a norma dell’art. 1051 c.c. – è esclusa solo allorchè esista un diritto reale (jure proprietatis o servitutis) di passaggio (Cass. 18 luglio 1991, n. 7996; Cass. 6 dicembre 1975, n. 4060).

La possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo che, benchè circondato da altri, fruisca di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula, dunque, dalla previsione dell’art. 1051 c.c., restando regolata dal successivo art. 1052 c.c.; in questo caso il diritto alla costituzione della servitù è condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente (Cass. 20 febbraio 2012, n. 3125; Cass. 8 giugno 1984, n. 3451).

Compete poi al giudice di merito verificare l’esistenza dell’interclusione e accertare il luogo di esercizio di una servitù di passaggio coattivo: accertamento che deve essere compiuto alla stregua dei criteri enunciati dall’art. 1051 c.c., comma 2(Cass. 19 ottobre 1998, n. 10327; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21255). Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto un fondo non intercluso e l’attore lamenti l’insufficienza del passaggio rispetto ai bisogni del fondo, lo stesso giudice di merito dovrà accertare se ricorrono le condizioni, sopra richiamate, atte a giustificare la costituzione della servitù a norma dell’art. 1052 c.c..

Ciò posto, e venendo all’esame dei primi due motivi – che possono esaminarsi congiuntamente -, va osservato che il tribunale, essendo stato investito della domanda di costituzione della servitù, e in assenza di una rinuncia ad essa (che non risulta si sia mai prodotta), non poteva sottrarsi all’obbligo di verificare se sussistessero i presupposti per il suo accoglimento: a nulla rileva, infatti, che l’attrice avesse negato l’ammissibilità di una indagine circa la possibilità di ampliare il passaggio sul mappale 66 estendendolo al mappale 67, posto che non compete alla parte di individuare i limiti di cognizione del giudice riguardo alla res controversa.

Espone poi il ricorrente che Q.G., nel proprio atto di appello, rilevò che il passaggio sul mappale 66 non era idoneo a causa della conformazione del fondo e che esso sarebbe risultato più gravoso in ragione delle opere edili ivi presenti: il che avrebbe spiegato, secondo l’appellante, ora controricorrente, “perchè la domanda subordinata di costituzione della servitù coattiva è stata svolta unicamente nei confronti del signor Z.”. Con ciò si sollecitava la corte di merito all’accertamento, che il giudice di primo grado non aveva compiuto, circa le condizioni atte a giustificare la costituzione della servitù sul mappalle 68. E con ciò si contestava, seppure in modo implicito, il fondamento logico giuridico della decisione adottata.

Deve pertanto escludersi che Q.G. avesse mancato di censurare la decisione del tribunale nella parte in cui negava dovesse farsi luogo a quell’accertamento. Il primo motivo è dunque infondato.

Va correlativamente disatteso anche il secondo motivo, che non è propriamente riconducibile al vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, risolvendosi esso nella censura di un error in procedendo (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; Cass. 30 luglio 2015, n. 16164). La corte di merito, a fronte di una impugnazione che investiva il rigetto della domanda di costituzione della servitù di passaggio sul mappale 68, e reputando giustamente che tale accertamento dovesse aver luogo, ha infatti proceduto a verificare se sussistessero le condizioni per l’accoglimento della pretesa azionata.

Non coglie nel segno nemmeno la terza censura.

Anzitutto, la controversia concerneva, più che l’individuazione della porzione del mappale 68 su cui doveva costituirsi la servitù (ex art. 1051 c.c., comma 2), la verifica circa il fatto che il passaggio sul mappale 66 (di proprietà del figlio di Q. G.), escludesse o meno la necessità di far luogo alla costituzione della servitù sul fondo di Z.: indagine, questa, che trova il suo astratto fondamento nell’art. 1052 c.c., comma 2. Si è detto, peraltro, che era compito del giudice del merito procedere agli accertamenti implicati nella domanda, non potendo assumere rilievo ostativo, al riguardo, le opinioni espresse dalla difesa della stessa Q. in ordine all’accertamento da compiersi in vista della decisione.

Non ricorre, poi, la denunciata violazione dell’art. 1051 c.c., oggetto del quarto motivo.

L’applicabilità alla fattispecie del comma 3 del detto articolo, richiamato dal ricorrente, è fuori questione, dal momento che nella presente causa non si controverte dell’ampliamento del passaggio già esistente in forza di una servitù che Q.G. già vanta nei confronti di Z.C. (servitù che infatti non esiste). L’art. 1051 c.c., comma 3 trova applicazione nell’ipotesi in cui il proprietario del fondo già goda di una servitù nei confronti del titolare di altro fondo, nei cui confronti egli agisca, e intenda ampliare il passaggio di cui dispone; l’art. 1052 c.c. disciplina la diversa ipotesi in cui il proprietario del fondo non intercluso intenda ottenere la costituzione di una nuova servitù, in considerazione dell’insufficienza del passaggio già esistente. Se, dunque, il proprietario del fondo che lamenta l’inidoneità del passaggio di cui dispone agisce nei confronti di chi non sia titolare del fondo su cui tale passaggio insiste, non può discutersi dell’ampliamento previsto dall’art. 1051 c.c., comma 3, ma solo della costituzione di una nuova servitù ex art. 1052 (costituzione che, come si è detto, è possibile ove il richiedente vanti un diritto di transito jure proprietatis o jure servitutis su altro fondo e il passaggio sia non ampliabile e risulti inoltre inadeguato alle esigenze dell’agricoltura o dell’industria).

Vanno ora esaminati congiuntamente il quinto e il sesto motivo, che, per le questioni ad essi sottese presentano profili di connessione.

La corte di appello ha ritenuto che il passaggio consentito sul mappale 66 non consentirebbe il transito di una mietitrebbia di grandi dimensioni. Ha poi rilevato che alla contestazione di Z. quanto al fatto che tali mezzi di grandi dimensioni non sarebbero necessari per la coltivazione di un terreno di modesta estensione quale quello dell’odierna controricorrente poteva obiettarsi che, consentendosi il passaggio attraverso il mappale 66, si veniva a consentire il transito di mezzi di medie dimensioni nel cortile di una civile abitazione; ha poi affermato che il passaggio attraverso il mappale 66 sarebbe comunque faticoso e disagevole per l’esistenza di una curva a gomito, “causa di non poche difficoltà per i mezzi meccanici”. Ha poi esposto che non vi sarebbe prova dell’appartenenza dei due fondi alla stessa proprietaria, nè dell’unicità del possesso.

Quest’ultima proposizione assertiva è in realtà errata, avendo la stessa corte distrettuale riconosciuto che il fondo di cui al mappale 66 è stato ceduto dalla controricorrente al figlio (pag. 10 della sentenza impugnata): lo stesso giudice dell’impugnazione assume, del resto, che il fondo di cui al mappale 69 sia soggetto a una interclusione relativa (pag. cit. della sentenza), con ciò intendendo che esisterebbe la possibilità di un passaggio sul fondo di cui al mappale 66.

L’appartenenza a un terzo del fondo di cui al mappale 66, utilizzato per il passaggio, non esclude, in sè, l’ammissibilità della costituzione della servitù sul mappale 68, di Claudio Z..

Si deve tener conto che Q.G. aveva affermato, fin dal primo grado del giudizio (cfr. sentenza impugnata), di disporre di un passaggio su tale fondo e precisato, altresì, che il tratto percorribile risultava insufficiente per l’accesso dei macchinari che dovevano essere impiegati per le lavorazioni agricole sul proprio podere. La Corte di appello ha preso in esame proprio detto passaggio, ma non risulta che abbia ritenuto esistente al riguardo un diritto di servitù (come tale riferito a un preciso tracciato).

Mette conto qui di rilevare che in assenza di un diritto di servitù il fondo di cui al mappale 69 dovrebbe ritenersi intercluso, dal momento che la condizione di interclusione viene meno, con conseguente applicabilità alla fattispecie dell’art. 1152 c.c., solo allorquando il titolare del fondo (che si assume circondato da altri) goda del passaggio su di un altro fondo jure proprietatis o jure servitutis.

Il mancato accertamento del diritto di servitù sul mappale 66 osta, quindi, di per sè, alla valorizzazione di quelle circostanze che, a norma dell’art. 1052 c.c., potrebbero escludere la costituzione del diritto sul mappale 68 (idoneità del passaggio sull’altro fondo per le esigenze dell’agricoltura e dell’industria e possibilità di ampliamento della strada ivi esistente).

Peraltro, anche a prescindere da tale specifico profilo, la corte di merito ha ritenuto, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che il transito sul mappale 66, oltre ad attuarsi all’interno di un cortile, risulti essere “faticoso e disagevole” per i mezzi meccanici: situazione quest’ultima che, come tale, in uno con la non ampliabilità del passaggio, legittimerebbe, in ragione della sostanziale inettitudine del transito rispetto ai bisogni dell’agricoltura, la costituzione della servitù in favore del fondo della controricorrente (e a carico del mappale 68), giusta l’art. 1052 c.c.: ciò, beninteso, sempre che ricorresse la situazione di non interclusione che, invece, non può affermarsi, in mancanza dell’attuabilità del passaggio jure proprietatis o jure servitutis.

Ora, le deduzioni svolte dal ricorrente avendo riguardo alle diverse risultanze che fornirebbe, sul punto, la consulenza tecnica non appaiono concludenti, visto che sono prive di autosufficienza;

l’istante manca infatti di trascrivere le risultanze peritali ritenute rilevanti ai fini che qui interessano. In tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei gradi di merito, ha l’onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; nel senso che la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, di indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese cfr. pure, ad es.: Cass. 18 aprile 2007, n. 9245; Cass. 9 gennaio 2006, n. 79;

Cass. 30 agosto 2004, n. 17369).

La questione, poi, relativa all’ampliabilità del passaggio – che avrebbe senso sempre scrutinare in presenza di un diritto di servitù della Q. sul mappale 66: diritto che, si ripete, non è stato oggetto di alcun accertamento – presuppone poi una indagine di fatto e ha carattere di novità. Infatti, la sentenza impugnata non affronta detta questione; nè il ricorrente precisa come e dove essa fosse stata da lui proposta nella precorsa fase di merito e, segnatamente, in che modo e all’interno di quale atto difensivo egli l’avesse fatta valere in appello a norma dell’art. 346 c.p.c.. Ove, con il ricorso per cassazione, siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente esso ricorrente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 11 gennaio 2007, n. 324; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3664).

Analoghe considerazioni si impongono, infine, con riferimento al settimo motivo, che prospetta lo stesso carattere di novità.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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