Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13655 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.F.C., S.A., T.M.,

C.M., R.L., S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio

dell’avvocato PELLICANO’ ANTONINO, che li rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 458/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/06/2006 r.g.n. 1847/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. GABPIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 dicembre 2000 il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, previa riunione di distinte controversie promosse dagli odierni ricorrenti, nel condannare l’INPS al pagamento, in favore di ciascuno di costoro, delle somme corrispondenti all’adeguamento della indennità di disoccupazione agricola percepita nella misura di L. 800 giornaliere per gli anni indicati in dispositivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarava compensate per la metà le spese di lite (liquidate nell’intero in complessive L. 2.600,000, di cui L. 1.400.000 per onorario di avvocato e L. 1.200.000 per diritti di procuratore ed esborsi), ponendo a carico dell’Istituto previdenziale la rimanente metà, che distraeva, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte attrice.

I lavoratori proponevano appello limitatamente alla statuizione concernente la liquidazione delle spese giudiziali.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, osservava che parte appellante non aveva adempiuto all’onere di specificare, nell’impugnazione, i singoli esborsi non riconosciuti e le singole voci delle competenze e degli onorari per le quali sarebbero stati violati i minimi tariffari e che, d’altra parte, dagli atti di causa non risultava ictu oculi la sicura violazione di tali minimi, considerata la trattazione congiunta degli originari ricorsi, il numero dei ricorrenti da porre in relazione agli importi complessivamente liquidati e tenuta, altresì, presente la mancanza di prova del valore della controversia.

La Corte osservava poi che, anche a prescindere dai suddetti rilievi, in ogni caso l’appello meritava di essere rigettato. Infatti, anche facendo riferimento alle note spese relative al primo grado di giudizio comunque prodotte dagli appellanti e assumendosene l’astratta esattezza, nella specie appariva praticabile la riduzione (al di sotto dei minimi tariffari) consentita, per diritti e onorari, dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, in considerazione della “facile trattazione ” delle cause riunite, e si giustificava, in esito a tale riduzione e a prescindere dal valore della causa, una rideterminazione delle spese del giudizio di primo grado identica, nella misura, a quella indicata dal primo giudice.

La Corte rilevava, infine, che la censura relativa alla compensazione (parziale) delle spese del giudizio di primo grado non era stata formulata nell’atto di appello, bensì tardivamente – e quindi inammissibilmente – soltanto nelle note difensive prodotte nel corso del giudizio di secondo grado.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli assicurati indicati in epigrafe, deducendo quattro motivi, illustrati con memoria.

L’INPS ha depositato procura ai difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa decisione in relazione all’art. 112 c.p.c. e carenza, contraddittorietà ed erroneità manifeste della motivazione, sostenendosi che le censure sollevate con l’atto di appello erano specifiche ed erano state anche illustrate con le successive note difensive; si aggiunge che, peraltro, la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare di ufficio il valore della causa e verificare per ciascuna voce il rispetto dei minimi tariffari, non essendo il giudizio d’appello equiparabile a quello di legittimità, per il quale è richiesto alle parti uno specifico onere di formale proposizione delle censure.

2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 e carenza e contraddittorietà di motivazione. Si assume che il richiamo fatto dalla Corte territoriale alla norma citata vale a significare che il giudice ha implicitamente accertato la violazione dei minimi tariffari e si lamenta la mancanza di motivazione circa l’effettiva sussistenza dei presupposti legali della norma indicata.

In particolare (sub lett. A), si osserva che la norma in questione non è più in vigore, per essere stata la materia regolata “ex novo” dalla L. n. 794 del 1942, art. 4, che ha previsto il criterio della “particolare semplicità” in luogo di quello della “facile trattazione” della causa e ha introdotto un preciso limite al potere del giudice di attribuire onorari inferiori al minimo di tariffa stabilendo che la riduzione può essere operata (solo) “fino alla metà dei minimi”.

Ancora (sub lett. B), si sostiene che l’applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, da parte della Corte territoriale è palesemente errata, in quanto la riduzione è stata operata senza la prescritta motivazione, tale non potendosi considerare il mero riferimento all’oggetto della causa “adeguamento indennità di disoccupazione” senza alcuna indicazione delle ragioni per le quali una causa con tale oggetto fosse di “”facile trattazione”.

Si aggiunge (sub lett. C) che illegittimamente la riduzione è stata operata in maniera onnicomprensiva e cioè per diritti, onorari e spese vive, laddove la stessa norma conferisce al giudice il potere di riduzione, al di sotto del minimo previsto dalle tabelle professionali, soltanto per la voce relativa agli onorari di avvocato.

Infine (lett. D) si assume che, in ogni caso, il giudice d’appello non ha correttamente applicato il ripetuto art. 60, da leggersi in correlazione con il D.M. n. 585 del 1994, art. 4, non essendo ravvisabili nel caso di specie i presupposti fissati da tale ultima disposizione per la derogabilità della tariffa, cioè, in particolare, la “manifesta sproporzione” fra l’attività svolta dall’avvocato e gli onorari previsti in tabella, nonchè l’acquisizione del parere del Consiglio dell’ordine.

3. Nel terzo motivo, con denuncia di violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24, per mancato rispetto, da parte del giudice di primo grado, dei minimi tariffari in sede di liquidazione delle spese giudiziali, si rileva un ulteriore profilo di illegittimità della decisione della Corte territoriale per avere onerato gli appellanti della prova del valore di ogni singola causa riunita, laddove tale valore era facilmente determinabile e, comunque, ove non ciò non fosse stato, si sarebbe dovuto ritenere la causa di valore indeterminato e applicare le relative tabelle.

4. Nel quarto motivo, con denuncia di omessa decisione in relazione all’art. 112 c.p.c. e di errata motivazione, si contesta alla Corte territoriale di aver ritenuto inammissibile la censura relativa alla parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e si assume che la relativa questione era stata posta fin dal ricorso in appello, in quanto rivolto a censurare l’intero capo della decisione di primo grado, relativo alla regolamentazione delle spese.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte in analoghe controversie (cfr. Cass. n. 20088 del 2008, n. 23085 del 2008 e altre conformi) e al quale il Collegio intende dare continuità (così superandosi l’indirizzo di cui ad altre pronunce: cfr. Cass. 3137 del 2009 e altre, emesse in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.).

6. Ed infatti è pur vero che in materia di liquidazione delle spese il giudice d’appello, in presenza di contestazioni sul valore della causa e quindi della tariffa applicabile, nonchè dei criteri di applicazione delle voci liquidate a titolo di onorari e di diritti, non può limitarsi ad una generica conferma della liquidazione globale operata dal primo giudice, ma deve rideterminare, in presenza di una nota specifica prodotta in primo grado dalla parte vittoriosa, l’ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, onde consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all’inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari (Cass. n. 21932 del 2006). Nondimeno, il potere- dovere del giudice di secondo grado presuppone che, allorquando la censura riguardi la violazione dei suddetti minimi inderogabili, la parte indichi nel ricorso in appello gli importi nonchè le singole voci riportate nella nota spese, non potendosi invece desumere tali dati da memorie (e note) illustrative successive, tenuto conto che un tale onere dell’appellante – così circoscritto, e non implicante la specificazione dei singoli errores in indicando o vizi motivazionali come nel giudizio di legittimità – vale a configurare l’ambito del devolutimi in base ad una mera allegazione di merito, secondo la funzione propria del giudizio d’appello.

7. Nella specie, il difetto di indicazione degli elementi essenziali, nei termini sopra precisati, vale a giustificare la statuizione relativa al difetto di specificità dell’appello, mentre non sussiste il dedotto (nella prima parte del secondo motivo) vizio di contraddittorietà della motivazione (per avere il giudice dapprima ritenuto inammissibili le proposte censure, per poi ammetterne, implicitamente, la fondatezza nel momento stesso in cui ha ridotto le voci tariffarie indicate nelle note spese degli appellanti in applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60), ove si consideri che il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste nel caso di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi” (cfr.

Cass. n. 21490 del 2003 e altre conformi) e non tra gli argomenti giustificativi di distinte e diverse “rationes decidendi”, quali sono, all’evidenza, quelle su cui si fonda la sentenza in concreto impugnata.

8. Il rigetto del primo motivo e la conseguente conferma delle ragioni di inammissibilità dell’appello determina l’assorbimento del secondo e del terzo motivo.

9. Non fondato è anche il quarto motivo.

10. La compensazione tra le parti (parzialmente o per intero) delle spese di lite costituisce oggetto di un provvedimento del giudice adottato all’esito di una valutazione di opportunità che – rientra nei suoi poteri discrezionali, ma che è, comunque, comunque, soggetta a controllo di legalità, com’è reso significativo dalla previsione dell’art. 92, comma 2, del codice di rito che subordina l’esercizio di tale potere alla ricorrenza di specifici presupposti.

Ne consegue, nel caso in cui le spese siano dal giudice compensate solo parzialmente, che la relativa statuizione si aggiunge, distinguendosene, a quella che ne determina l’ammontare, onde, in sede di gravame, la stessa necessita di puntuale ed autonoma individuazione e censura, in conformità alla necessaria specificità che deve rivestire l’atto di impugnazione, si tratti dell’appello o del ricorso per cassazione.

11. Nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che la censura relativa alla parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado non era stata formulata nel ricorso in appello. E in effetti, dall’esame degli atti di causa, cui questa Corte può procedere in considerazione del dedotto vizio in procedendo, risulta che gli appellanti si erano lamentati esclusivamente della entità dell’importo liquidato dal giudice di primo grado per spese processuali, senza, tuttavia, esplicitamente e specificamente criticare la declaratoria di (parziale) compensazione del suddetto importo e la motivazione (“visto l’accoglimento solo parziale della domanda) con cui il Tribunale aveva giustificato questo suo ulteriore provvedimento.

12. Ma conforme a diritto la sentenza impugnata è anche nella parte in cui ha ritenuto priva di rilievo la formulazione della ripetuta censura nelle note difensive prodotte nel corso del giudizio di appello, posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte (anche) in controversie analoghe a quella in esame, con le note difensive le parti non possono proporre nuove domande od eccezioni ovvero nuove ragioni difensive, ma solamente chiarire quelle già tempestivamente formulate (vedi Cass. n. 2012 del 1995, n. 24817 del 2005).

13. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

14. Non si deve provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio, in mancanza di attività difensiva da parte dell’Istituto previdenziale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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