Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13654 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14305/2014 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato ANNA SCIFONI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CO.AN., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCIANO ZUCCOLI 47, presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA

TALIA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4341/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con ordinanza del Tribunale di Roma, depositata in data 28 novembre 2011, fu dichiarata l’estinzione del giudizio di primo grado, promosso da Co.An. contro C.A., avente ad oggetto l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto definitivo di vendita immobiliare, per l’omessa notifica dell’istanza di prosecuzione del giudizio a seguito della disposta interruzione;

avverso tale ordinanza fu proposto reclamo davanti al collegio del medesimo Tribunale, il quale, con ordinanza depositata il 14 marzo 2013, dichiarò l’inammissibilità del reclamo, poichè contro l’ordinanza del giudice monocratico, avente contenuto decisorio, era proponibile esclusivamente l’appello;

il gravame proposto da Co.An., con citazione notificata il 6 aprile 2012, fu dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Roma con sentenza depositata il 30 luglio 2013, poichè spiegato tardivamente, all’esito del decorso del termine breve dalla notifica del reclamo, avvenuta il 16 dicembre 2011, momento in cui l’appellante aveva avuto conoscenza legale del provvedimento oggetto di impugnazione;

la medesima sentenza compensò integralmente le spese tra le parti, sulla scorta dell’assunto che la pronuncia aveva natura essenzialmente processuale;

C.A. ricorre per la cassazione della sentenza di appello sulla base di due motivi, resiste con controricorso Co.An..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, per avere la Corte di merito compensato le spese in assenza di giusti motivi di compensazione, in violazione del principio che impone di porre le spese a carico della parte soccombente;

con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nonchè l’omessa motivazione in ordine all’integrazione dei giusti motivi di compensazione, per avere la Corte di merito ritenuto che i giusti motivi siano integrati per il solo fatto che la pronuncia sia di natura processuale;

i motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente, vista l’evidente connessione, sono fondati;

in primo luogo deve premettersi che la controversia soggiace al regime sulle spese antecedente l’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha modificato l’art. 92 c.p.c., comma 2, in quanto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è antecedente l’entrata in vigore della legge citata. In particolare dal controricorso si evince che l’atto di citazione della Co. nei confronti del C. è dell’agosto 2003;

secondo la giurisprudenza di Questa Corte “Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (Sez. U, n. 20598 2008 Rv. 604398);

nella specie, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese esplicitate non sono sufficienti, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell’appello non giustifica in sè, senza che concorrano altre ragioni, la suddetta compensazione, atteso che anche le declaratorie in rito chiudono il processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 279 c.p.c., imponendo in linea di principio la condanna alle spese della parte soccombente;

il ricorso va, pertanto, accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione affinchè decida sulla statuizione inerente alle spese, in applicazione del principio in diritto innanzi esposto.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in ordine al capo sulle spese di lite e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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