Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13654 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. un., 22/06/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama 68,

presso l’avv. prof. PUOTI Giovanni, che lo rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. n. 09, n. 96/09/08, del 10 luglio 2008, depositata il 3

settembre 2008, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

maggio 2011 dal Consigliere Raffaele Botta;

uditi gli avv.ti Alessandro De Stefano, Alessandro Maddalo e Maria

Pia Camassa, per l’Avvocatura Generale dello Stato, e avv. Giovanni

Puoti per i controricorrente e ricorrente incidentale;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. CENICCOLA

Raffaele che ha concluso per la decisione dei ricorsi con

applicazione del principio del duplice criterio di tassazione (Cass.

n. 22974/10 e 27928/09) fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 47

del 2000 (1/1/2001), che ha introdotto il criterio unico della

tassazione separata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente dei silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione ad una sua istanza di rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa.

La somma corrisposta era frutto della trasformazione, avvenuta nel 1986, di un trattamento assicurativo in base a polizza attivata dall’azienda per i propri dirigenti in un rapporto previdenziale, che al momento della cessazione del rapporto di lavoro prevedeva la corresponsione di una rendita previdenziale o, in caso di opzione del dipendente per questa alternativa (come era avvenuto nel caso di specie), di un capitale.

Ad avviso del contribuente la somma percepita avrebbe dovuto essere tassata operando una ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, TUIR (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). In ipotesi subordinata l’aliquota del 12,50% doveva essere applicata comunque per le somme liquidate relativamente al rendimento La Commissione adita accoglieva parzialmente la richiesta formulata dal contribuente ed affermava la tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50% per le sole somme liquidate relativamente al rendimento. L’appello dell’Ufficio era rigettato, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva che le somme versate dai fondi complementari, cui il dipendente si era iscritto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, andavano tassate ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, TUIR con la ritenuta d’acconto del 12,50% sulla differenza fra il capitale corrisposto ed i premi riscossi.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con tre motivi. L’amministrazione ha prodotto controricorso al ricorso incidentale.

La causa a seguito dell’ordinanza n. 21684/10 depositata il 22 ottobre 2010 e pronunciata in causa analoga, è stata rimessa su istanza di parte controricorrente al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in considerazione della particolare importanza della questione proposta con il ricorso e della riscontrata possibilità della formazione di un contrasto all’interno della sezione. Per tali ragioni la causa è oggi chiamata innanzi a queste Sezioni Unite. Entrambi le parti hanno depositata memoria.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Deve essere trattato in via preliminare il primo motivo del ricorso incidentale stante il carattere assorbente dell’eccezione sollevata.

Con tale motivo il ricorrente incidentale denuncia, sotto il profilo della violazione di legge, la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per la mancata notifica dell’avviso di trattazione nel domicilio eletto: la notifica è stata effettuata presso lo studio di altro difensore.

2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che alla luce della disciplina di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa, previsto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, deve, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, essere effettuata nel domicilio suddetto o, comunque, mediante consegna in mani proprie. In difetto di ciò, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa, e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli (Cass. 18 novembre 2000, n. 14916).

3. Resta assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi e il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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