Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13654 del 04/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.T., T.D., P.C.,

A.C., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZALE

DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’

ANTONINO, che le rappresenta e difende, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 455/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 06/06/2006 r.g.n. 1855/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7 dicembre 2000 il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, previa riunione di distinte controversie promosse dalle odierne ricorrenti, nel condannare l’INPS al pagamento, in favore di ciascuna delle parti attrici, delle somme corrispondenti all’adeguamento della indennità di disoccupazione agricola percepita nella misura di L. 800 giornaliere per gli anni indicati in dispositivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dichiarava compensate per la metà le spese di lite (liquidate nell’intero in complessive L. 1.600,000, di cui L. 900.000 per onorario di avvocato e L. 700.000 per diritti di procuratore ed esborsi), ponendo a carico dell’Istituto previdenziale la rimanente metà, che distraeva, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del procuratore di parte attorea.

Le lavoratici proponevano appello limitatamente alla statuizione concernente la liquidazione delle spese giudiziali.

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, osservava che la determinazione dei diritti ed onorari operata dal primo giudice risultava ictu oculi inferiore ai minimi, onde doveva procedersi a una nuova determinazione, che andava effettuata sulla base degli atti di causa – stante il mancato rinvenimento di note spese relative al precedente grado del giudizio – ed operando la riduzione consentita, per diritti e onorari, dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, in considerazione della “facile trattazione ” delle cause riunite e dell’identità delle questioni di diritto che ne costituivano oggetto; per cui, in concreto, andava liquidato, per ciascuna delle appellanti ed indipendentemente dal valore di ogni singola causa riunita, l’importo di Euro 73,00 per diritti di procuratore e di Euro 80,00 per onorario di avvocato.

Dichiarava, inoltre, la Corte inammissibile l’ampliamento dell’originario thema decidendum – esteso dalle appellanti, solamente nelle note difensive presentate in corso di causa, alla questione relativa alla parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado – e compensava tra le parti, per motivi di equità, le spese del giudizio di appello.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso le assicurate indicate in epigrafe, deducendo sei motivi, illustrati con memoria.

L’INPS ha depositato procura ai difensori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, in combinato disposto con la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, nonchè carenza assoluta di motivazione.

Si assume che illegittimamente la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del richiamato art. 60, trattandosi di norma non più in vigore, per essere stata la materia regolata “ex novo” dalla L. n. 794 del 1942, art. 4, che ha previsto il criterio della “particolare semplicità” in luogo di quello della “facile trattazione” della causa e ha introdotto un preciso limite al potere del giudice di attribuire onorari inferiori al minimo di tariffa stabilendo che la riduzione può essere operata (solo) “fino alla metà dei minimi”.

Si aggiunge (sub lett. A, B e C dello stesso primo motivo) che, in ogni caso, ove si ritenga tuttora in vigore l’art. 60 cit., la sua applicazione da parte della Corte territoriale è stata palesemente errata, in quanto la riduzione è stata operata senza alcuna motivazione, pure richiesta dalla norma, tale non potendosi considerare la mera enunciazione del criterio legale, e comunque senza tenere conto che le questioni trattate erano “di difficile trattazione”, nonchè in maniera onnicomprensiva per diritti e onorari, laddove la stessa norma conferisce al giudice il potere di riduzione, al di sotto del minimo previsto dalle tabelle professionali, soltanto per la voce relativa agli onorari di avvocato.

2. Con il secondo motivo si sostiene che, in ogni caso, il giudice d’appello non ha correttamente applicato la medesima norma, da leggersi in correlazione con il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 4, non essendo ravvisabili nel caso di specie i presupposti fissati da tale ultima disposizione per la derogabilità della tariffa, cioè, in particolare, la “manifesta sproporzione” fra l’attività svolta dall’avvocato e gli onorari previsti in tabella e l’acquisizione del parere del Consiglio dell’ordine.

3. Nel terzo e nel quarto motivo, con denuncia, rispettivamente, di carenza di motivazione e di violazione della L. n. 794 del 1942, art. 24, si rileva un ulteriore profilo di illegittimità della decisione della Corte territoriale per avere attribuito a ciascuno degli appellanti – operata la riduzione ai sensi del citato art. 60 – le somme liquidate per diritti e onorari in maniera forfettaria e globale ed a prescindere dal valore di ogni singola causa riunita, mentre, come si era specificamente dedotto nell’atto di appello, la liquidazione andava effettuata, secondo le rispettive note spese regolarmente allegate, per ciascuna causa.

4. Nel quinto motivo, con denuncia di omessa decisione in relazione all’art. 112 c.p.c. e di errata motivazione, si contesta alla sentenza impugnata di aver ritenuto non proposta con l’atto di appello la censura relativa alla parziale compensazione delle spese.

Si sostiene che la relativa questione era stata posta fin dal ricorso in appello, in quanto rivolto all’intero capo della decisione relativo alle spese.

5. Nel sesto motivo, con denuncia di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e di errata e/o contraddittoria motivazione, si censura la statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio di appello, per insussistenza degli addotti “motivi di equità”, posto che l’appello delle ricorrenti era stato interamente accolto ed illegittimamente era stato esercitato il potere di riduzione di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60.

6.1 primi quattro motivi, tra loro connessi e che, perciò, si esaminano congiuntamente, sono fondati per alcuni dei profili evidenziati dalle ricorrenti, alla stregua dell’orientamento consolidato espresso da questa Corte in analoghe controversie (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27804 del 2008, n. 17920 del 2009, n. 949 del 2010).

7. Va premesso che il mancato rispetto dei minimi risulta dalla stessa sentenza impugnata, che proprio a tal fine ha fatto applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, (cfr. Cass. n. 18829 del 2007). Quest’ultima disposizione, contrariamente all’assunto dei ricorrenti, non può ritenersi implicitamente abrogata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà; tale disposizione, invero, non sostituisce, ma integra, la previsione contenuta nell’art. 60, comma 5, cit., indicando il limite massimo della riduzione degli onorari (cfr., con riguardo al collegamento fra le due disposizioni, Cass. n. 27804 del 2008, cit.).

8. Orbene, l’art. 60, in esame, nel disciplinare la liquidazione degli onorari, stabilisce che quando la causa risulta di facile trattazione il giudice può attribuire l’onorario in misura inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve essere motivata.

9. L’esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte l’affermazione di due principi, ognuno distintamente violato dalla sentenza qui impugnata.

Anzitutto, poichè la regola posta dalla disposizione in esame è limitativa del diritto della parte al rimborso delle spese processuali sostenute per l’affermazione del proprio diritto (cfr.

art. 24 Cost., e art. 91 c.p.c.), deve ritenersi che la facoltà di scendere al di sotto dei minimi sia limitata alla sola voce, espressamente menzionata, dell’onorario (cfr., a superamento di un risalente indirizzo, Cass. n. 14070, n. 14311 e n. 18829 del 2007).

In secondo luogo, il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (cfr. Cass. n. 13478 del 2006, nonchè le successive sopra citate), ovvero alla mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la identità delle questioni (cfr., in particolare, Cass. n. 14311 del 2007). Nè potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della disposizione, sopra richiamata, di cui alla L. n. 724 del 1942, art. 4, poichè questa, come s’è visto, integra la previsione di riduzione degli onorari contenuta nell’art. 60 in esame, e dunque presuppone che tale riduzione sia stata motivata (cfr. Cass. n. 27804 del 2008).

10. Va aggiunto, poi, che la sentenza impugnata è erronea anche per avere proceduto alla liquidazione delle spese – una volta operata la riduzione – in modo forfettario e globale, senza procedere alla necessaria determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite.

11. Non è invece necessario, diversamente da quanto sostengono le ricorrenti, il parere del Consiglio dell’ordine atteso che tale allegazione, prevista dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 4, si riferisce alla liquidazione delle spese a carico del cliente e non si estende alla liquidazione delle spese a carico del soccombente nel giudizio e ad opera del giudice (vedi Cass. n. 5802 del 2004, n. 14070, 14311 e 18829 del 2007, nonchè numerose altre conformi).

12. Il quinto motivo di ricorso è infondato.

La compensazione tra le parti (parzialmente o per intero) delle spese costituisce oggetto di un provvedimento del giudice distinto e diverso da quello che le determina nel loro ammontare, com’è reso significativo dalla esistenza di un’apposita previsione del codice di rito (art. 92 c.p.c., comma 2,) che attribuisce al giudice la relativa facoltà, subordinandone l’esercizio alla ricorrenza di specifici presupposti, fattuali e legali. Ne consegue, in sede di gravame, che la statuizione di compensazione necessita di puntuale ed autonoma individuazione e censura, in conformità alla necessaria specificità che deve rivestire l’atto di impugnazione, si tratti dell’appello o del ricorso per Cassazione.

Nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che la censura relativa alla parziale compensazione delle spese del giudizio di primo grado non era stata formulata nel ricorso in appello. E in effetti, dall’esame degli atti di causa, cui questa Corte può procedere in considerazione del dedotto vizio in procedendo, risulta che le lavoratrici si erano lamentate esclusivamente della entità dell’importo liquidato dal giudice di primo grado per spese processuali, senza, tuttavia, esplicitamente e specificamente criticare la declaratoria di (parziale) compensazione del suddetto importo e la motivazione (” vista la complessità della questione oggetto di decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite e l’accoglimento solo parziale della domanda”) con cui il Tribunale aveva giustificato questo suo ulteriore provvedimento.

Ma conforme a diritto la sentenza impugnata è anche nella parte in cui ha ritenuto priva di rilievo la formulazione della ripetuta censura nelle note difensive prodotte nel corso del giudizio di appello, posto che, come ripetutamente affermato da questa Corte (anche) in controversie analoghe a quella in esame, con le note difensive le parti non possono proporre nuove domande od eccezioni ovvero nuove ragioni difensive, ma solamente chiarire quelle già tempestivamente formulate (vedi Cass. n. 2012 del 1995, n. 24817 del 2005).

13. In conclusione, in relazione ai profili di fondatezza dei primi quattro motivi più sopra evidenziati il ricorso merita di essere accolto, conseguendone – limitatamente ad essi – la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al giudice designato in dispositivo, che procederà a rideterminare le spese del giudizio di primo grado, attenendosi al seguente principio di diritto:

“Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, – disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 – consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell’onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all’aggiunta dell’elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l’identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi della L. n. 724 del 1942, art. 4, nè, in caso di riunione di cause, esime il giudice – una volta operata la riduzione – dall’obbligo di procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite”.

14. Per effetto della cassazione parziale della sentenza d’appello resta assorbito il sesto motivo di ricorso, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado, essendo venuta meno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la relativa statuizione, che dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio (cfr., fra tante, Cass. n. 13428/2007, 19305/2005, 15998/2003, Sez. un. n. 10615/2003).

15. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa, limitatamente alle censure accolte, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010

 

 

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