Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13653 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1409-2020 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 8905/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 22/11/2019 R.G.N. 16731/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 22 (comunicato il 26) novembre 2019, il Tribunale di Napoli rigettava le domande di protezione internazionale ed umanitaria proposte da G.A., cittadina (OMISSIS) sposata e con una figlia minore cui aveva dichiarato di essere profondamente legata, ma pure riferito di essere stata violentemente maltrattata dai fratelli, perchè contrari al matrimonio che avevano osteggiato, ritenendo il marito inadeguato al mantenimento suo e della figlia. Sicchè, non essendo la famiglia in grado di sostenersi economicamente in (OMISSIS), ella aveva deciso di abbandonare da sola nel 2016 il proprio Paese per provvedere alle necessità economiche familiari, arrivando in Italia dopo avere attraversato il Mali e la Libia: qui essendo rimasta un mese, patendo violenze sessuali, fame, percosse e problemi di salute;

2. come già la Commissione territoriale, il Tribunale non riteneva credibile il racconto della straniera per lacune e contraddizioni interne ed escludeva la ricorrenza dei requisiti delle misure di protezione richieste, anche in relazione alla mancanza di una situazione di violenza indiscriminata o di particolare insicurezza del suo Paese di provenienza; in particolare non avendo la predetta, per quanto qui rileva in merito alla protezione umanitaria richiesta, “connesso minimamente alla storia di stupri che ha subito quando ha attraversato la Libia le ragioni di una peculiare fragilità che le impedisce di tornare in (OMISSIS)” (così al primo capoverso di pg. 11 del decreto);

4. con atto notificato il 24 dicembre 2019, G.A. ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per la credibilità, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 6, 7,8,14 e 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 12,13 e art. 32, comma 3 (ante riforma del D.L. n. 113 del 2018) D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 (ante riforma del D.L. n. 113 del 2018), in relazione agli artt. 2 e 117 Cost., per omissione di un maggiore approfondimento della propria condizione di vulnerabilità, da parte del Tribunale, in violazione del suo obbligo di cooperazione istruttoria, pure avendo dato atto delle violenze sessuali subite ad opera dei militari nel periodo di transito in Libia, protrattosi per circa un mese, raccontate dalla predetta (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 (ante riforma del D.L. n. 113 del 2018), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, artt. 3, 8 e 13 CEDU, in relazione agli artt. 2 e 117 Cost., per inosservanza del principio di effettività della tutela giudiziaria comportato dagli obblighi di natura internazionale, alla luce in particolare della giurisprudenza CEDU in materia di violenza sulle donne, non avendo il Tribunale dato giusto rilievo alla cd. “differenza di genere”, limitandosi al mancato approfondimento della condizione di vulnerabilità per le violenze subite in Libia sul mero “aspetto secondario di una carente prospettazione del ricorso introduttivo” (secondo motivo); violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 (ante riforma del D.L. n. 113 del 2018), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19,artt. 2 e 117 Cost. in relazione alla Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979, CEDAW e General Raccomandation n. 19 del Comitato della CEDAW, per l’omesso esame, nell’inosservanza di un cd. “approccio di genere” in merito alla lotta alla violenza di genere, del profilo oggettivo inerente alle violenze subite dalla richiedente “alla luce della situazione di estremo detrimento umano cui sono notoriamente sottoposti i migranti e i richiedenti asilo durante la forzata permanenza in Libia” (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. il Tribunale ha negato la ricorrenza di ragioni di una peculiare fragilità che impedisca a G.A. di tornare in (OMISSIS) sul rilievo di non averla posta in connessione con la storia di stupri subiti quando ha attraversato la Libia (così al primo capoverso di pg. 11 del decreto), in applicazione peraltro di un principio affermato da questa Corte, secondo cui l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide; potendo tuttavia il paese di transito rilevare nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861; Cass. 6 dicembre 2018, 31676; Cass. 5 giugno 2020, n. 10835);

3.1. tuttavia, una tale affermazione di carattere generale e rispondente alla coerenza del principio di allegazione con la domanda, tipicamente caratterizzante il regime dispositivo del giudizio civile, non tiene in debito conto la peculiarità del caso di specie, nel quale il Tribunale non dubita affatto delle ripetute violenze sessuali subite dalla richiedente nel Paese di transito (“… in Libia, dove rimase un mese e dove, purtroppo, subì violenze sessuali… “: così agli ultimi due alinea di pg. 6 del decreto);

3.2. ora, è noto che gli atti di violenza sessuale, qualora perpetrati nel Paese di provenienza, siano riconducibili, in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, onerando il giudice della verifica in concreto dell’idoneità dello Stato di origine, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, ai sensi dell’art. 5, lett. c) D.Lgs. cit., di offrire alla donna adeguata protezione (Cass. 17 maggio 2017, n. 12333, in specifico riferimento a violenza domestica del marito nei confronti della moglie); e ciò quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, suscettibili di integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria detta, in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante”, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. 21 ottobre 2020, n. 230179);

3.3. nell’ipotesi, invece, come quella di specie, in cui gli atti di violenza sessuale siano commessi in danno della donna in un Paese di transito, quale la Libia, essi sono potenzialmente idonei, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, da valutare caso per caso, in funzione dell’eventuale concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, quale misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica, non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza della richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità (Cass. 15 maggio 2019, n. 13096; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565; Cass. 30 settembre 2020, n. 20894);

3.4. sicchè, il giudice deve accertare, come non ha fatto il Tribunale, la sussistenza di una situazione di vulnerabilità personale della straniera derivante dal rischio di essere immessa nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementi fattuali accertati, e non in maniera atomistica e frammentata, svolgendo in proposito un approfondimento istruttorio specificamente mirato, nell’esercizio dei poteri officiosi derivantigli dall’obbligo di cooperazione istruttoria (in tale senso, con specifico riferimento ai motivi di salute, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria: Cass. 16 dicembre 2019, n. 33187; Cass. 9 luglio 2020, n. 14548; Cass. 13 agosto 2020, n. 17118);

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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