Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13653 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 05/02/2016, dep. 05/07/2016), n.13653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28487-2011 proposto da:

PROVINCIA DI VENEZIA, ora CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTA BRUSEGAN dell’Avvocatura

Provinciale;

– ricorrente –

contro

L.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RAFFAELE CONFORTI 52, presso lo studio dell’avvocato

FABIO PLACIDO GIUSEPPE ANILE, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale del 27.6.2013 per dottor Michele Giardina, Notaio

in Vigonza, Rep. 119894;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 1779/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato CHIARA GEREMIA, con delega dell’Avvocato STEFANO

VINTI difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato FABIO PLACIDO GIUSEPPE ANILE, difensore del

resistente, che ha depositato copie di 4 sentenze della Corte di

Cassazione ed ha chiesto l’inammissibilità del ricorso o, in

subordine l’annullamento della sentenza con rinvio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Provincia di Venezia ricorre contro L.G. per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, riformando la sentenza di primo grado, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dal medesimo L. avverso l’ordinanza della Provincia dell’11.2.05 che lo aveva sanzionato per plurime violazioni del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3, artt. 12 e 15.

In particolare, per quanto qui interessa, la Corte veneziana ha ritenuto che nella specie, relativa alla mancata emissione o all’inesatta compilazione di n. 164 formulari di identificazione e trasporto rifiuti ed alla irregolare tenuta del registro di carico e scarico, “potesse essere riconosciuta la reiterazione L. n. 689 del 1981, art. 8 bis” e, pertanto, dovesse applicarsi una sola volta la sanzione per le condotte di trasporto di rifiuti senza formulario e una sola volta la sanzione per le condotte di trasporto di rifiuti con formulario irregolare.

Il ricorso della Provincia si articola su due motivi, rispettivamente riferiti al vizio di violazione di legge (L. n. 689 del 2001, art. 8 bis) ed al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il sig. L. non ha depositato controricorso, ma si è costituito a ministero dell’avvocato Fabio Anile.

La sola Provincia ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., in cui riferisce di aver ricevuto la notifica di un controricorso con ricorso incidentale del L., non mai depositato presso questa Corte.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.2.16 alla quale sono intervenuti l’avvocato Geremia, in sostituzione gli avvocati Vinti e Brusegan, per la Provincia ricorrente, e l’avvocato Anile, per il resistente sig. L., ed alla quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto che nessun controricorso risulta depositato per il resistente signor L.G. e, pertanto, non vi è luogo a provvedere sul ricorso incidentale che, secondo quanto riferito dall’Amministrazione ricorrente, sarebbe stato ivi proposto.

Sempre preliminarmente va rilevato che la procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione risulta rilasciata dal Presidente della Provincia di Venezia “nel presente giudizio avanti il Consiglio di Stato”. Tale procura non può, pertanto, considerarsi validamente rilasciata per il presente giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Come infatti più volte affermato da questa Corte, la procura rilasciata a margine del ricorso per Cassazione, formando un corpo unico con questo, esprime di per sè il necessario riferimento all’atto impugnatorio, assumendo così il carattere di specialità nel senso richiesto dall’art. 365 c.p.c., anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità; tali principi, tuttavia, non consentono di ritenere sussistente il suddetto carattere di specialità in una procura nella quale risultino presenti espressioni tali da univocamente escludere che la stessa sia stata conferita per proporre ricorso per cassazione. Deve cioè, in altri termini, escludersi la sussistenza del connotato della specialità della procura ad litem quando il relativo testo contenga espressioni che positivamente dimostrino l’inesistenza dell’intento della parte di rilasciare procura per adire un giudice diverso dalla Corte di cassazione, come si verifica nel caso in esame, nel quale la procura stessa a margine del ricorso fa espresso riferimento all’impugnazione davanti al Consiglio di Stato. S;vedano, in termini, le sentenze di questa Corte nn. 14281/06, 15605/06 22496/06, nonchè (in un caso, sovrapponibili: al presente, nel quale la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione attribuiva ai difensori il potere di rappresentare e difendere davanti al Consiglio di Stato) SSUU 12645/08, ove si sottolinea che “qualora il mandato al difensore, in calce o margine del ricorso, riguardi espressamente il conferimento dei poteri di rappresentanza e difesa per un processo diverso da quello oggetto dell’atto cui la delega inerisce ovvero per un grado diverso dello stesso giudizio, deve negarsi che esso possa costituire la “procura speciale”, di cui all’art. 83 c.p.c.”.

Deve quindi, in sostanza, escludersi la sussistenza del connotato della specialità della procura rilasciata dal Presidente della Provincia di Venezia a margine del ricorso per cassazione, cosicchè il ricorso stesso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a rifondere al resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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