Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13652 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1408-2020 proposto da:

B.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ROBERTA DE SIMONE, e ENRICO VARALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 3100/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata

il 21/10/2019 R.G.N. 258/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 21 ottobre 2019, il Tribunale di Trieste rigettava le domande di protezione internazionale e umanitaria proposte da B.A., cittadino (OMISSIS);

2. come già la Commissione Territoriale, esso escludeva la ricorrenza dei requisiti propri di ognuna, partitamente illustrati, in considerazione della natura essenzialmente economica dell’abbandono del suo Paese nel 2014, per debiti contratti in conseguenza della distruzione della casa familiare a causa di una piena fluviale: ragione estranea alla concedibilità dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;

3. ma ragione pure insufficiente per quella umanitaria, non attingendo la condizione del Paese di provenienza, in caso di rimpatrio, i livelli di radicale povertà integranti una condizione di vulnerabilità tutelabile; e neppure essa attinta dai problemi di salute prospettati, consistenti in documentati stati di cefalea non comportati da patologie importanti, così da non poter essere curati anche in (OMISSIS);

4. con atto notificato il 23 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce nullità del decreto per violazione del D.L. 13 del 2007, art. 2, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 10 e 11, art. 50bis c.p.c., art. 16 direttiva 32/2013/UE, art. 116 c.p.c., per la delega del proprio esame, fase delicata del procedimento, ad un giudice onorario non specializzato nè parte del collegio giudicante, diverso dal giudice naturale precostituito per legge (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. la verificata audizione in data 10 luglio 2018 del richiedente B.A., alla presenza dell’interprete, da parte della Dott.ssa Ba.Pa., Giudice Onorario ad essa delegata, come risultante dal relativo verbale di udienza (indicato in calce al ricorso come produzione sub all. D, n. 4) non induce la nullità del decreto impugnato;

3.1. infatti, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, aart. 10 recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 del medesimo D.Lgs. esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3356; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4887; Cass. 16 aprile 2020, n. 7878);

4. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 per motivazione meramente apparente sulla propria credibilità e sulle ragioni della fuga dal proprio Paese, per acritica recezione del giudizio della Commissione Territoriale (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, art. 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per inosservanza dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova, in particolare per l’omissione dell’analisi integrale di COI aggiornate in riferimento alla propria zona di provenienza, neppure indicate, con grave carenza in ordine alla credibilità esterna delle dichiarazioni, al fine di escludere uno dei pericoli rilevanti per la protezione invocata ai sensi dell’art. 14 lett. c) D.Lgs. cit. (terzo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3bis per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile, siccome abrogata, la protezione umanitaria ben prima del 4 ottobre 2019 e non esaminata in riferimento alle allegate condizioni di vita nel Paese d’origine in relazione alla propria vulnerabilità, anche in base alle Linee Guida del Ministero della Salute del 2017, con motivazione apparente, contraddittoria e perplessa (quarto motivo);

5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

5.1. giova ribadire che la valutazione di credibilità del richiedente debba essere frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non possa essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908);

5.2. nel caso di specie, essa è stata parziale, avendo il Tribunale triestino valorizzato principalmente, per non dire esclusivamente, come già la Commissione, gli elementi di natura economica per i debiti contratti nel proprio Paese (per le ragioni in particolare esposte dal sesto all’ottavo del primo capoverso di pg. 2 del decreto) declinati sotto il profilo dell’indigenza, di per sè sola non giustificante l’accesso alle misure protettive (così all’ultimo capoverso di pg. 2 del decreto), decontestualizzandola dalla sua origine calamitosa, ignorata completamente ai fini valutativi, di cui peraltro esso ha pur dato conto (“la piena di un fiume, avvenuta nel 2014” che “ha distrutto la casa dei suoi genitori”: così agli ultimi due alinea di pg. 1 del decreto);

5.3. tale ragione deve essere valorizzata, in particolare ai fini della protezione umanitaria, anche tenuto conto in sede di interpretazione evolutiva del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20bis (inserito dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 1, lett. h) conv. in L. n. 132 del 2018), inapplicabile ratione temporis, che ha espressamente previsto il permesso di soggiorno per calamità, da concedere “quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza” (Cass. 4 febbraio 2020, n. 2563);

5.4. d’altro canto, il giudice, prima di pronunciare il proprio giudizio sull’esistenza dei presupposti per la concessione della protezione, deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

5.5. nell’applicazione del richiamato protocollo procedimentale, funzionale all’integrazione probatoria (“qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente… non siano suffragati da prove”: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, primo periodo) della domanda da esaminare, occorre valutare “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda… ” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.), in combinazione con il criterio di una sua verifica “alla luce di informazioni precise e i aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine… “(D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), in osservanza del cd. obbligo di cooperazione istruttoria;

5.6. sicchè, se è vero che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisca apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ovvero mancanza assoluta di motivazione, sua apparenza o perplessità od obiettiva incomprensibilità (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 7 agosto 2019, n. 21142; Cass. 19 giugno 2020, n. 1195), è pur vero che essa non esaurisce il compito di verifica del giudice;

5.7. quest’ultimo ha, infatti, il citato obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sè escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che, anteriormente all’adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e pertanto in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine: con la conseguenza che, solo ove queste ultime risultino immediatamente false oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio, l’obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819);

5.8. il Tribunale è venuto meno a tale obbligo, apoditticamente escluso sull’assunto della mancanza di elementi nè “emersi dal racconto”, nè che “possano desumersi dalle informazioni sul (OMISSIS)” (così al primo capoverso di pg. 2 del decreto): con ciò venendo meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, officiosamente esercitabile attraverso la consultazione di fonti di informazioni attendibili, da indicare puntualmente e aggiornate al momento della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819), non potendo il giudice del merito limitarsi a valutazioni solo generiche, omettendo di individuare le specifiche fonti informative da cui tragga le conclusioni assunte (Cass. 20 maggio 2020, n. 9230);

7. pertanto il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, mentre gli altri tre devono essere accolti, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie gli ultimi tre motivi di ricorso; rigettato il primo; cassa il decreto, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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