Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13651 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9948/2013 proposto da:

I.V., (OMISSIS), M.A. (OMISSIS),

I.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, V.

AUGUSTO AUBRY 1, presso lo studio dell’avvocato BRUNO MOSCARELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO GUIDA;

– ricorrenti –

contro

D.L.C., D.L.B., elettivamente domiciliati in ROMA, V.

G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato IVAN INCARDONA,

rappresentati e difesi dall’avvocato EDUARDO LIMONGI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 298/2012 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza 17.4.2009 accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da D.L.B. e C. e per l’effetto ordinava a M.A. e G. di ripristinare Io status quo ante del loro fabbricato mediante l’eliminazione ovvero l’arretramento alla distanza di m. 5 dal confine con il fondo degli attori e di m. 10 dalle costruzioni di loro proprietà del sottotetto C del terzo piano del fabbricato dei convenuti e del primo piano volume D e ogni manufatto costruito su di esso, oltre due terzi di spese.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza 16.3.2012, respingeva gli appelli principale ed incidentale condannando gli appellanti principali a due terzi di spese e condividendo la motivazione del primo giudice secondo la quale gli ampliamenti, successivi al 1973, non erano oggetto di usucapione, unico motivo di doglianza, per cui costituiva giudicato la statuizione sulla violazione delle distanze, mentre vaghe e generiche erano le deposizioni e la documentazione invocate.

Ricorrono M.A., I.V. ed E., eredi di M.G., con due motivi, resistono i De Luca, che hanno anche presentato memoria fuori termine.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 873, 1158 c.c., della L. n. 1150 del 1942 e L. n. 765 del 1967, art. 17, D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, degli artt. 42 e 32 Cost., ed l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la riconvenzionale per ritenuta usucapione di distanza inferiore a quella legale anche per il piano mansarda e il piano rialzato del corpo di fabbrica D.

Col secondo motivo si denunzia illegittimità della sentenza nella condanna a demolire ed arretrare le costruzioni in relazione agli artt. 869, 871, 872, 873 c.c., art. 19 NTA del PRG di Celle di Bulgheria, entrato in vigore nel febbraio 2007, che ammette la costruzione in aderenza e a confine su due lati.

Ciò premesso, si osserva:

La Corte di appello, come dedotto, ha condiviso la motivazione del primo giudice secondo la quale gli ampliamenti successivi al 1973 non erano oggetto di usucapione, unico motivo di doglianza, per cui costituiva giudicato la statuizione sulla violazione delle distanze, mentre vaghe e generiche erano le deposizioni e la documentazione invocate.

In ordine al primo motivo la Corte di appello con motivazione adeguata, immune da censure, ha illustrato le ragioni per le quali ha respinto la domanda di usucapione non suffragata dalle emergenze istruttorie ed è consolidato l’orientamento secondo il quale è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità l’accertamento sui presupposti e le condizioni dell’acquisto per usucapione se congruamente motivato (Cass. 21.2.2007 n. 4035, ex multis).

Sul secondo motivo non si ignora che, in astratto, lo jus superveniens meno restrittivo può legittimare il diritto a mantenere I opera alla distanza inferiore, circostanza rilevabile anche di ufficio ma la questione proposta appare nuova rispetto ai motivi di appello riportati in sentenza e coperta dal giudicato, invocandosi una situazione risalente al 2007, che poteva essere oggetto di impugnazione.

La sentenza ha rilevato che con l’appello non era stata formulata alcuna censura circa la violazione delle distanze legali, sicchè la relativa statuizione era passata in cosa giudicata.

Premesso che tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione con il ricorso per cassazione, va considerato che la norma regolamentare sarebbe entrata in vigore, secondo il ricorrente, nel febbraio 2007, sicchè avrebbe potuto e dovuto essere invocata con l’atto di appello, posto che la decisione di primo grado è stata emessa nel 2009 (cioè in epoca successiva all’introduzione della norma regolamentare).

Nè la Corte di Cassazione è legittimata a rilevare di ufficio una questione che implica nuovi accertamenti in fatto rispetto ad una impugnazione comunque generica che nemmeno chiarisce i termini della controversia rispetto ad una vicenda che inizia con la richiesta di condanna alla demolizione od all’arretramento dal confine e dalle costruzioni.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 2700 di cui Euro 200 per spese vive oltre spese forfettizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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