Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13651 del 05/07/2016
Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 05/02/2016, dep. 05/07/2016), n.13651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27707-2011 proposto da:
B.G.L., (OMISSIS), domiciliato ex lege in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO URRU, TIZIANA
BARRANCA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CODRONGIANOS, in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1473/2010 della CORTE D’APPELLO di SASSARI,
depositata il 23/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza n. 989/2008 il Giudice di Pace di Sassari, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal resistente Comune di Codrongianos, dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione attiva il ricorso proposto da B.G. avverso il verbale n. 000436/X/06 del detto Comune, con cui veniva contestata la violazione dell’art. 142 Cost., comma 8 (accertata a mezzo di rilevatore Traffic Speedphot, di cui in atti) alla società farmaceutica MerK Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. intestataria dell’autovettura con cui veniva consumata la contestata violazione, autovettura solo utilizzata dal ricorrente quale informatore farmaceutico.
Avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure interponeva appello il B..
Resisteva al gravame l’appellato Comune.
Il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice di appello, con sentenza a 1473/2010, rigettava la proposta impugnazione con condanna dell’appellante alle spese del giudizio.
Per la cassazione della suddetta sentenza di appello ricorre il B. con atto affidato a due ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza gravata e di tutto il relativo procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Nella sostanza parte ricorrente lamenta che l’impugnata sentenza avrebbe omesso di pronunziarsi su alcuni vizi denunziati, limitandosi a richiamare le argomentazioni della sentenza del Giudice di primo grado.
Il motivo è infondato.
Non vi è stata, in effetti, nessuna omessa pronunzia del Giudice di appello: quest’ultimo, una volta provveduto ad esaminare la preliminare e dirimente questione della eccepita carenza di legittimazione attiva dell’odierno ricorrente, non poteva procedere –
ritenuta la detta carenza – alla delibazione delle domande pure avanzate dall’appellante carente di legittimazione. D’altra parte è noto il principio per cui la legittimazione all’impugnazione del verbale di contestazione di infrazione al codice della strada spetta al proprietario dell’autovettura e non ad altri.
Peraltro, al fine di giungere motivamente alla decisione oggi gravata, ben poteva – come in ipotesi – il Giudice di appello provvederà richiamando le argomentazioni analogamente già sostenute nella sentenza di primo grado.
Il motivo va, dunque, respinto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ancora, la nullità della sentenza gravata e del relativo procedimento per errores in iudicando de modo procedendi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per essere stato erroneamente richiamato, al fine di sostenere l’affermato difetto di legittimazione attiva, un precedente di questa Corte riferito (secondo il ricorrente) ad altra fattispecie.
Il precedente di cui in epigrafe è quello costituito da una decsione di questa Corte citata dal primo giudice, ripresa nella sentenza oggi gravata ed addotto a causa del vizio di cui al motivo qui in esame dal ricorrente.
La decisione è la n. 325/2007 (relativa alla legittimazione attiva del destinatario dell’ordinanza-ingiunzione ex L. n. 689 del 1981).
Orbene la sentenza impugnata innanzi a questa Corte non si fonda -unicamente – sulla detta citata decisione (e, quindi, il motivo sarebbe – in ogni caso – incongruo ed infondato).
Inoltre la gravata decisione svolge, aderendo al citato precedente, una congrua argomentazione motiva tesa a affermare la correttezza del decisum del primo giudice e a ribadire che è esclusivamente l’ingiunto (e, nella specie, il proprietario dell’autovettura) a rivestire la qualifica che attribuisce la legittimazione all’impugnazione.
Peraltro appare di non facile intelligibilità l’ulteriore doglianza di parte ricorrente quanto al preteso “mancato riferimento ad una prova di trascrizione del relativo contratto”.
Il motivo va, perciò, rigettato.
3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016