Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13650 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26554/2013 proposto da:

B.P., (OMISSIS), B.C., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PAISIELLO N. 55 C/O ST. LEG. SCOCA, presso lo studio

dell’avvocato IVONE CACCIAVILLANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AGOSTINO CACCIAVILLANI;

– ricorrente –

contro

L.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LELIO FRACASSO;

– controricorrente –

e contro

P.S., P.P., B.M., BO.AU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2120/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

Con citazioni notificate nell’aprile 1993 i coniugi B. – Bo. da una parte e P. – L. dall’altra ebbero a proporre varie domande nei reciproci confronti afferenti i loro fondi in (OMISSIS).

Il Tribunale di Vicenza condannò i B. – Bo. ad arretrare le opere di rafforzamento del muro entro il loro fondo ed eseguire le opere di consolidamento indicate dal ctu.

Proposto appello da B.P. e C., aventi causa a titolo particolare dai predetti, resistette L.M.G. anche quale erede del marito.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza 3.10.2012, rigettò il gravame ritenendo, sulla scorta della ctu, non direttamente attinenti all’edificio le opere di rafforzamento erette per le quali era possibile una soluzione diversa e non trovava applicazione l’art. 938 c.c., nè erano fondate le censure sui danni e sulla condanna a mettere in sicurezza il muro.

Ricorrono le B. con due motivi, resiste l’intimata.

Le parti hanno presentato memorie.

Il PG ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del primo motivo e l’inammissibilità o/e l’infondatezza delle restanti censure.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Preliminarmente con la memoria non possono essere dedotti motivi aggiunti o nuovi rispetto a quelli che hanno formato oggetto del ricorso.

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 938 c.c. e col secondo dell’art. 115 c.p.c., artt. 1226 e 2056 c.c..

Le censure, generiche e non risolutive, non meritano accoglimento.

Come dedotto, la Corte di appello, sulla scorta della ctu, ha ritenuto non direttamente attinenti all’edificio le opere di rafforzamento erette per le quali era possibile una soluzione diversa e non trovava applicazione l’art. 938 c.c., nè erano fondate le censure sui danni e sulla condanna a mettere in sicurezza il muro.

Ciò premesso il primo motivo, pur proponendo una violazione di legge, richiede un riesame del merito posto che l’art. 938, presuppone la buona fede ed affida al prudente apprezzamento del giudice la mera facoltà di accordare la tutela richiesta, tenuto conto delle circostanze.

La doglianza lamenta la mancata applicazione dell’art. 938, in relazione alle opere di sostegno e di consolidamento ma la sentenza ha verificato che i contrafforti realizzati in terreno altrui servivano a sorreggere il muro di contenimento di un passaggio limitrofo alla casa di abitazione dei B. e non erano costruzioni afferenti alle fondazioni dell’edificio preesistente.

Va data continuità all’indirizzo giurisprudenziale, applicato dalla sentenza e richiamato dal PG, secondo cui l’art. 938, si riferisce solo alla costruzione di un edificio e non può essere invocato per opere diverse quali un muro di contenimento o di divisione (Cass. 14.12.2012 n. 23018, Cass. 14.4.1999 n. 3676, Cass. 27.8.1998 n. 8509, Cass. 21.12.1992 n. 15539, Cass. 10.2.1984 n. 1018) trattandosi di norma di carattere eccezionale derogativa sia del principio quae solo inaedificatur solo cedit” sia della regola secondo la quale il proprietario ha diritto di godere della propria cosa in maniera piena ed esclusiva.

Generica e sostanzialmente nuova è la censura sui danni proprio in relazione alle norme invocate e tenuto conto che, in base alla sentenza in appello, si era dedotto il vizio di ultrapetizione sul presupposto che non fossero stati richiesti mentre la sentenza ha dato atto della richiesta, della indicazione del pregiudizio patito (occupazione di terreno proprio e abbattimento di alcune viti allignanti sul sedime occupato) ed, in mancanza di adeguata prova di una specifica quantificazione, come evidenziato dal Tribunale, suppliva la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c..

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre spese forfettizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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