Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13650 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1069-2020 proposto da:

S.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 605/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 30/09/2019 R.G.N. 4/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 30 settembre 2019, la Corte d’appello di Caltanissetta rigettava l’appello proposto da S.R., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande, in gradato subordine, di protezione internazionale o umanitaria e di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio;

2. a motivo della decisione, avendo il richiedente riferito alla Commissione territoriale di avere abbandonato il (OMISSIS) per timore della reazione violenta dei familiari di un suo potente concittadino (deceduto a causa della somministrazione di un farmaco scaduto che egli stesso gli aveva venduto, quale dipendente per circa otto mesi di un farmacista che, a sua insaputa, abitualmente commerciava farmaci scaduti) e di essere ricercato dalla polizia, siccome formalmente accusato dell’omicidio dell’uomo, in un Paese poco rispettoso dei diritti fondamentali, la Corte nissena ribadiva la scarsa credibilità della vicenda, già ritenuta con adeguata argomentazione dal Tribunale per intrinseche lacune e contraddizioni del racconto, in assenza di riscontri probatori;

3. essa negava quindi la ricorrenza dei presupposti, analiticamente illustrati, delle misure di protezione richieste, con esclusione in particolare di gravi situazioni di conflitto armato, alla luce di aggiornate fonti informative internazionali sulla regione del (OMISSIS), di provenienza del richiedente, specificamente indicate; neppure ravvisando una condizione personale che, sotto profili di effettiva concretezza, giustificasse la concessione della protezione umanitaria, in subordine richiesta;

4. con atto notificato il 12 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per la credibilità, erroneamente esclusa dalla Corte territoriale, del proprio racconto e la sussistenza del suo rischio concreto di subire, al ritorno in (OMISSIS), trattamenti inumani e degradanti, in un clima di assoluta instabilità del Paese, a causa dei ricorrenti attentati terroristici in particolare a (OMISSIS) e degli scontri tra polizia e talebani con diversi morti in altre parti del (OMISSIS), sulla base di alcuni reports tra febbraio 2017 e agosto 2018 tratti da Internet (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, art. 3 CEDU ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per l’erronea negazione della protezione umanitaria, alla luce della documentata attività lavorativa, sintomatica di un proficuo inserimento sociale del richiedente in Italia, rilevante ai fini della vulnerabilità della persona, nella comparazione con la situazione del Paese di provenienza da cui era ormai assente dal 2015, con conseguenti difficoltà, in caso di rimpatrio, di reinserimento ivi, in un contesto fortemente degradato rispetto a quello italiano e di precaria tutela dei diritti fondamentali (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

3. non si configurano le violazioni di legge denunciate, integrate quali errores in iudicando dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; trattandosi invece, nel caso di specie, dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non ricorrente, per le argomentate ragioni (esposte in particolare dal penultimo capoverso di pg. 6 al quarto capoverso di pg. 8, in punto dubbia credibilità del richiedente e negazione dei requisiti di protezione sussidiaria ed ancora agli ultimi due capoversi di pg. 8 della sentenza, in punto esclusione della protezione umanitaria);

3.1. occorre poi ribadire che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e che tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero mancanza assoluta della motivazione, motivazione apparente o perplessa od obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340); e che pertanto la verifica di credibilità è sottratta al controllo di legittimità, al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, devono essere sottoposte non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 7 agosto 2019, n. 21142; Cass. 19 giugno 2020, n. 1195);

3.2. la Corte territoriale ha inoltre verificato la situazione di ordine pubblico del (OMISSIS) in generale e della zona di provenienza del ricorrente ((OMISSIS) in (OMISSIS)) in particolare, con la puntuale indicazione delle fonti consultate (in particolare all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza) conformi all’esigenza di aggiornamento dell’accertamento al momento della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819);

3.3. esse sono state soltanto genericamente contrastate da reports di provenienza aspecifica tratti da internet (dal primo all’ultimo capoverso di pg. 5 del ricorso: (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS)), pertanto prive di attendibilità non pervenendo dalle prescritte fonti ufficiali (Cass. 12 maggio 2020, n. 8819; Cass. 29 dicembre 2020, n. 29701), nè comunque accreditate per la provenienza dalle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (come Amnesty International e Medici senza frontiere: Cass. 30 giugno 2020, n. 13253), riguardanti fenomeni di instabilità (attacchi terroristici e scontri tra polizia e talebani), di cui peraltro la Corte territoriale ha dato conto con una loro valutazione alla stregua di “tensioni preoccupanti ma non anche di gravità e frequenza così elevate da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria… tali da costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile” (così al terzo capoverso di pg. 8 della sentenza);

3.4. sicchè, le censure si risolvono in una sostanziale contestazione della valutazione di credibilità, sollecitandone un riesame nel merito, insindacabile per, le ragioni dette in sede di legittimità;

3.5. neppure, infine, sussistono fatti storici non esaminati, avendo la Corte territoriale scrutinato e negativamente valutato tanto le circostanze denunciate in reiterazione con il primo motivo, quanto la documentazione lavorativa del richiedente peraltro non integrante fatto storico (in quanto elemento probatorio esorbitante dal perimetro devolutivo del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 11 aprile 2017, n. 9253; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), nemmeno tale evidentemente essendo la valutazione comparativa di integrazione sociale;

3.6. peraltro, in considerazione della ravvisata insufficienza della suddetta documentazione (al penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), rappresentativa di uno soltanto degli elementi di apprezzamento, sintomatici di uno sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, essa è stata negativamente compiuta, in esito all’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass. 2 ottobre 2020, n. 21240);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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