Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13650 del 04/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 04/06/2010), n.13650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, via Plinio
n. 21, presso lo studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende assieme all’Avvocato TOSI PIERO per procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.V.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1997/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 15/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l’Avvocato FIORTLLO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, D.V.B. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..
Respinta la domanda, proponevano appello principale la D.V. ed appello incidentale Poste Italiane. La Corte d’appello di Torino con sentenza depositata in data 15.12.05 accoglieva parzialmente entrambe le impugnazioni, affermando che era legittimo il termine apposto al contratto decorrente dal (OMISSIS) e nullo quello apposto al contratto decorrente dal (OMISSIS).
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione.
Non ha svolto attività difensiva D.V..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti è depositato un verbale redatto dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di Torino del 21.5.07, dal quale risulta che D.V.B. ha rinunziato ad ogni pretesa dedotta con il ricorso introduttivo della presente controversia e ad ogni altro contratto a termine intercorso con Poste Italiane e, in particolare, al ripristino del rapporto di lavoro disposto dall’impugnata sentenza. Da detto verbale risulta, inoltre, che Poste Italiane ha accettato dette rinunzie ed ha espresso l’intenzione di abbandonare il giudizio di Cassazione, corrispondendo, altresì, una somma di danaro a saldo di tutte le spettanze economiche arretrate della controparte. Il regolamento delle spese del giudizio di merito conclude il testo concordato dalle parti.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità, non avendo la D.V. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010