Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1365 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 66^, n. 73, depositata il 5 luglio

2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente, agente di commercio, presentò istanza di rimborso dell’irap versata negli anni dal 1998 al 2001, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di “autonoma organizzazione”; propose, quindi, ricorso sul silenzio- rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu respinto dall’adita commissione provinciale, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale;

– che i giudice di appello, in particolare, rilevò che, il contribuente “ha documentalmente provato l’assenza di organizzazione avendo operato senza collaboratori e con una dotazione minima di beni strumentali, dotazione non eccedente il normale utilizzo personale”;

rilevato:

che, avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. e 2195 c.c., D.P.R. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 e formulando il seguente quesito di diritto: “… se, in relazione all’irap, per gli imprenditori, tra i quali, ai sensi dell’art. 2195 c.c. vanno compresi anche gli agenti di commercio, il requisito dell’autonoma, organizzazione è intrinseco alla stessa natura dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e, dunque, sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini irap, oppure se anche per tale categoria di soggetto debba essere accertata in concreto, caso per caso, come ha fatto l’impugnata sentenza, la sussistenza del requisito dell’attività autonomamente organizzata”;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente, affermato che in tema di irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione (il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) ricorre quando il contribuente a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; che le Sezioni Unite hanno, inoltre, puntualizzato che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (cfr.

Cass. 12108/09);

considerato:

– che il ricorso per cassazione dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato, giacchè la decisione impugnata risulta perfettamente aderente al richiamato principio;

ritenuto:

– che il ricorso va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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