Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1365 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1365

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12661-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE IAL SICILIA in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Luigi Cinquemani;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4802/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente (che svolgeva l’attività di organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale) avverso un avviso di accertamento emesso per l’anno 2006 e notificato il 30 dicembre 2014, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis a seguito della scoperta di taluni illeciti riconducibili ad alcune fatture fittizie emesse da altra società nel 2006 a favore della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate e accoglieva l’appello incidentale della parte contribuente (con il quale si eccepiva la decadenza dal potere impositivo da parte dell’Ufficio) e annullava integralmente l’avviso di accertamento osservando che:

le fatture in questione non hanno formato oggetto della dichiarazione relativa all’anno 2006, atteso che l’accertamento verte integralmente sulla presunta illiceità dei contributi erogati dalla regione Sicilia per l’attività formativa della parte contribuente;

il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, presuppone l’obbligo di denuncia penale unicamente per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000;

per l’anno 2006 non è configurabile alcun reato di quelli di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, fondandosi l’accertamento sul postulato che il contributo regionale sia stato illecitamente utilizzato ed in quanto tale revocato per intero dalla Regione e da recuperarsi a tassazione, cosicchè non ricorrevano i presupposti per il raddoppio dei termini previsto dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 (testo vigente ratione temporis), L. n. 537 de 1993, art. 14, comma 4; del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34 bis, convertito in L. n. 248 del 2006, in quanto sussisteva un reato di truffa aggravata per l’illecita percezione di contributi pubblici;

considerato che manca la prova della notifica della data dell’udienza in Cassazione alla parte contribuente e che pertanto occorre rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA